TRIBUNALE DI TORINO
Sentenza n. 4524/2023 del 15-11-2023
principi giuridici
Le attribuzioni patrimoniali tra conviventi more uxorio configurano adempimento di obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. ove rispettino i principi di proporzionalità e adeguatezza rispetto alle capacità economiche dei conviventi e al tenore di vita della coppia.
In tema di ripetizione di indebito ex art. 2034 c.c., il convivente che agisce per la restituzione di somme erogate in costanza di convivenza ha l'onere di provare che le dazioni esulano dai rapporti solidaristici connaturati ai doveri della convivenza, dimostrando l'avvenuta consegna e il titolo da cui deriva l'obbligo di restituzione.
La confessione stragiudiziale resa alla polizia giudiziaria dalla parte, in sede di denuncia-querela, è liberamente apprezzabile dal giudice civile e può costituire prova del fatto dichiarato, salvo che la parte non dimostri di aver reso una dichiarazione falsa.
Al di fuori dell'ipotesi di interessi su somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, gli interessi, siano essi moratori, corrispettivi o compensativi, possono essere attribuiti solo su espressa domanda che ne indichi la fonte e la misura.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Attribuzioni Patrimoniali tra Conviventi: Obbligazioni Naturali e Ripetibilità delle Somme
La pronuncia del Tribunale di Torino affronta una questione delicata e frequente: la ripetibilità delle somme versate da un convivente all'altro durante la relazione more uxorio. La vicenda trae origine dalla fine di una relazione sentimentale, durante la quale l'attore aveva contribuito economicamente, in particolare per l'acquisto di un immobile intestato alla figlia e alla compagna. Dopo la vendita dell'immobile, l'attore chiedeva la restituzione di una parte del ricavato, ritenendo di aver diritto a una somma concordata, ma non integralmente corrisposta. La convenuta contestava la pretesa, affermando di aver sostenuto integralmente le spese per l'immobile e gli arredi, e chiedeva in via riconvenzionale la restituzione di somme versate all'attore, asserendo di averlo mantenuto durante la convivenza.
Il Tribunale, richiamando consolidati orientamenti giurisprudenziali, ha inquadrato le attribuzioni patrimoniali tra conviventi nell'ambito delle obbligazioni naturali, disciplinate dall'articolo 2034 del codice civile. In linea generale, tali obbligazioni, fondate su doveri morali o sociali, non danno luogo a ripetizione di quanto spontaneamente prestato, a condizione che l'attribuzione sia proporzionata e adeguata alle circostanze e alle capacità economiche dei conviventi.
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto provato, sulla base di una denuncia-querela presentata dalla convenuta, che l'attore avesse effettivamente versato una somma significativa per l'acquisto dell'immobile. Tale dichiarazione, pur resa in sede extra-giudiziale, è stata considerata una confessione stragiudiziale, pienamente utilizzabile in sede civile. Tuttavia, il Tribunale ha precisato che la querela provava solo la dazione di una determinata somma per l'acquisto dell'immobile, e non altre dazioni o impegni di restituzione.
Valutando le circostanze concrete, il giudice ha ritenuto che il contributo dell'attore per l'acquisto dell'immobile, una seconda casa, fosse sproporzionato rispetto ai suoi modesti e irregolari introiti, e quindi non rientrasse nell'ambito delle obbligazioni naturali non ripetibili. Di conseguenza, ha condannato la convenuta a restituire all'attore la somma corrispondente, detratto quanto già versato.
Al contrario, il Tribunale ha rigettato le domande riconvenzionali della convenuta, ritenendo che le somme versate per l'arredamento della casa e per il mantenimento dell'attore rientrassero nell'ambito dei doveri morali e sociali connessi alla convivenza, e quindi non fossero ripetibili. In particolare, il giudice ha sottolineato la genericità della domanda relativa al mantenimento e la mancanza di elementi per ritenere che tali attribuzioni patrimoniali fossero state effettuate in violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.