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TRIBUNALE DI TORINO

Sentenza n. 5036/2023 del 07-12-2023

principi giuridici

In materia di inadempimento contrattuale, il mancato rispetto del termine di consegna, pur non essenziale, può giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. qualora il ritardo si protragga oltre un limite ragionevole, tenuto conto dell'interesse persistente del creditore all'adempimento.

La colpa del debitore inadempiente si presume, superabile solo con la prova, a suo carico, dell'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile, non essendo sufficiente addurre la responsabilità del proprio ausiliario ai sensi dell'art. 1228 c.c. e dell'art. 1477 c.c.

La domanda di risoluzione del contratto preclude al debitore la possibilità di adempiere tardivamente, ai sensi dell'art. 1453, comma 3, c.c., qualora l'inadempimento sia di gravità tale da giustificare la risoluzione alla data di ricezione della domanda giudiziale.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Ritardo nella Consegna di un Bene Mobile e Risoluzione del Contratto: Analisi della Gravità dell'Inadempimento


La pronuncia in esame verte su una controversia relativa a un contratto di vendita di una porta finestra, in cui l'acquirente aveva richiesto la risoluzione del contratto a causa del ritardo nella consegna del bene. Il Tribunale, in sede di appello, ha confermato la decisione del Giudice di ### che aveva accolto la domanda di risoluzione contrattuale presentata dall'acquirente, condannando il venditore alla restituzione dell'acconto versato.
La vicenda trae origine dall'acquisto di una porta finestra, con il versamento di un acconto. Il termine di consegna pattuito, sebbene non considerato essenziale, non era stato rispettato. L'acquirente, a seguito del protrarsi del ritardo, aveva manifestato la volontà di risolvere il contratto. Il venditore, dal canto suo, aveva eccepito che il ritardo era dovuto a difetti di fabbricazione del serramento e che l'acquirente aveva acconsentito a una dilazione dei tempi di consegna.
Il Giudice di primo grado aveva ritenuto sussistente un inadempimento del venditore tale da giustificare la risoluzione del contratto, nonostante l'assenza di un termine essenziale e la mancata prova della ricezione di una formale diffida ad adempiere. Tale decisione si fondava sulla gravità del ritardo nella consegna e sulla mancanza di informazioni fornite dal venditore all'acquirente circa i motivi del ritardo e i tempi previsti per la consegna.
Il Tribunale, in sede di appello, ha condiviso l'impostazione del Giudice di ### evidenziando che, anche in assenza di un termine essenziale, il protrarsi del ritardo oltre un tempo ragionevole, unitamente alla mancanza di comunicazione da parte del venditore, integra un inadempimento di non scarsa importanza, tale da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che l'offerta di consegna del bene era avvenuta in un momento successivo alla notifica dell'atto di citazione, rendendo irrilevante tale adempimento tardivo. Inoltre, è stata ritenuta decisiva la testimonianza di un collaboratore del venditore, il quale aveva confermato che l'acquirente aveva manifestato la volontà di non ricevere più il serramento a causa del ritardo nella consegna.
Il Tribunale ha altresì sottolineato che il venditore, in quanto tale, è responsabile del ritardo accumulato dal suo fornitore, ai sensi dell'art. 1228 del codice civile, e che non aveva fornito alcuna prova liberatoria idonea a dimostrare che il ritardo non fosse a lui imputabile.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado e condannando il venditore al pagamento delle spese di lite. La decisione si basa su una valutazione complessiva del comportamento delle parti e sulla gravità del ritardo nella consegna, ritenuto tale da compromettere l'interesse dell'acquirente alla prestazione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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