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TRIBUNALE DI TORINO

Sentenza n. 5470/2023 del 29-12-2023

principi giuridici

In sede di divisione ereditaria, il prelegato disposto dal testatore, pur se inefficace nella parte in cui lede la quota di legittima, costituisce espressione della volontà testamentaria rilevante ai fini della formazione delle porzioni, derogando, con adeguata motivazione, al criterio di massima di cui all'art. 727 c.c. che impone la formazione di lotti comprensivi di eguali quantità di beni mobili, immobili e crediti.

In sede di divisione ereditaria, il criterio del sorteggio per l'assegnazione delle porzioni, previsto dall'art. 729 c.c. in caso di uguaglianza di quote, non ha carattere assoluto ed è derogabile, con congrua motivazione, anche in presenza di quote diseguali, tenuto conto del principio di salvaguardia della volontà testamentaria e dell'esistenza di un prelegato.

La differenza tra il valore stimato della quota societaria, comprensiva dei beni immobili di proprietà della società, al momento dell'apertura della successione e l'effettivo realizzo derivante dalla liquidazione della quota, costituisce frutto del bene quota societaria caduto in successione e, come tale, va ripartita tra i condividenti secondo le quote di spettanza di ciascuno.

Nell'ambito della resa dei conti di cui all'art. 723 c.c., relativa alla gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti alla comunione, le somme corrisposte a titolo di restituzione della cauzione e le spese bancarie non inerenti all'immobile non devono essere computate tra gli esborsi.

Il principio del ne bis in idem preclude la riproposizione, in sede di divisione ereditaria, di questioni relative alla determinazione dell'asse ereditario già esaminate e decise con sentenza passata in giudicato, anche qualora concernano poste attive la cui esistenza era nota alle parti nel corso del precedente giudizio.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Divisione Ereditaria: Prevalenza della Volontà Testamentaria e Criteri di Formazione delle Quote


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda successoria, originata da un testamento pubblico che designava un figlio come erede universale e attribuiva all'altro un legato. A seguito di un'azione di riduzione per lesione di legittima promossa da quest'ultimo, il Tribunale era chiamato a sciogliere la comunione ereditaria e a dirimere le controversie sorte tra i coeredi in merito alla gestione dei beni caduti in successione.
Il fulcro della decisione risiede nella corretta interpretazione del testamento e nella sua compatibilità con le norme imperative in materia di successione necessaria. In particolare, il giudice ha dovuto valutare la rilevanza del prelegato disposto in favore di uno dei figli, consistente in un immobile specifico, alla luce dell'accoglimento dell'azione di riduzione.
Il Tribunale ha ribadito che l'azione di riduzione non determina l'invalidità del testamento, ma solo la sua inefficacia nella misura in cui lede la quota di legittima. Pertanto, il prelegato, pur essendo inefficace in parte, conserva un valore orientativo nella formazione delle quote divisionali, in ossequio al principio di conservazione della volontà testamentaria.
Inoltre, il giudice ha sottolineato che, ai sensi dell'articolo 727 del Codice Civile, le porzioni ereditarie devono essere formate comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione all'entità di ciascuna quota. Tuttavia, tale principio non è assoluto e può essere derogato, purché si dia conto delle ragioni della deroga. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto giustificata l'attribuzione dell'immobile oggetto del prelegato al figlio beneficiario, titolare della quota di maggioranza, al fine di realizzare quote più equilibrate e di rispettare, per quanto possibile, la volontà della testatrice.
Quanto alla questione della ripartizione della quota di una società di persone, il Tribunale ha chiarito che l'accordo raggiunto in sede di mediazione, che prevedeva una ripartizione provvisoria in parti uguali, non precludeva una successiva rideterminazione delle quote in sede di divisione giudiziale. Pertanto, la plusvalenza derivante dalla liquidazione della quota societaria, rispetto alla stima effettuata in precedenza, doveva essere ripartita tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie.
Infine, il Tribunale si è pronunciato in merito alla gestione dei beni ereditari da parte di uno dei coeredi, condannandolo alla resa dei conti e alla restituzione della quota spettante all'altro coerede. In particolare, il giudice ha esaminato le spese sostenute per la manutenzione di un immobile e ha riconosciuto il diritto al rimborso delle imposte di successione pagate.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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