TRIBUNALE DI TORINO
Sentenza n. 573/2023 del 17-05-2023
principi giuridici
Il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore è illegittimo qualora le condotte contestate, pur astrattamente idonee a ledere il vincolo fiduciario, non siano comprovate in giudizio.
La richiesta di cancellazione di dati informatici aziendali, di per sé sola considerata e in assenza di dolo, non costituisce giusta causa di licenziamento, anche ipotizzandone la rilevanza disciplinare, qualora non comprometta irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Illegittimità del Licenziamento per Giusta Causa: Assenza di Prova delle Condotte Contestate
La sentenza in esame affronta un caso di licenziamento per giusta causa, impugnato da una lavoratrice che contestava la sussistenza dei fatti addebitati e la legittimità del procedimento disciplinare. La vicenda trae origine dalla cessione di un'azienda, nella quale la lavoratrice era impiegata da diversi anni, a una nuova società. Quest'ultima contestava alla dipendente di aver dirottato alcuni clienti verso un'altra attività e di aver cancellato dati aziendali.
Il Tribunale, dopo aver esaminato le prove raccolte, ha ritenuto illegittimo il licenziamento. Pur riconoscendo la tempestività della contestazione disciplinare e la corretta affissione del codice disciplinare, il giudice ha rilevato l'assenza di prove concrete a sostegno delle accuse mosse alla lavoratrice.
In particolare, riguardo al presunto sviamento della clientela, i testimoni chiamati in causa hanno negato di essere stati indirizzati verso altre attività dalla dipendente, dichiarando di aver preso autonomamente la decisione di rivolgersi altrove. Quanto alla cancellazione dei dati aziendali, il Tribunale ha ritenuto che, pur essendo stata la lavoratrice a richiedere la cancellazione di una cartella contenente anagrafiche di clienti, non era emersa la volontà di danneggiare l'azienda. Inoltre, la cancellazione era stata giustificata con la necessità di liberare spazio sulla memoria del computer, confidando che la società avesse già provveduto a trasferire i dati nel nuovo sistema gestionale.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accertato l'illegittimità del licenziamento per giusta causa, condannando la società a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro entro tre giorni, oppure, in mancanza, a risarcire il danno con un'indennità pari a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La quantificazione dell'indennità è stata determinata tenendo conto delle dimensioni dell'impresa e dell'anzianità di servizio della lavoratrice.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.