TRIBUNALE DI TORINO
Sentenza n. 995/2023 del 11-05-2023
principi giuridici
Nel rapporto di lavoro nel settore della vigilanza privata, ai fini della corresponsione dell'indennità di trasferta e del rimborso spese, la sede abituale di lavoro può essere rappresentata non solo da un Comune specificatamente individuato, ma anche da più comuni, distaccamenti o aree, purché tale indicazione sia conforme al contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e non sia contraddetta dal contratto integrativo regionale.
Nel settore della vigilanza privata, è illegittima la compensazione delle ore mancanti al raggiungimento dell'orario ordinario giornaliero con ore di lavoro straordinario prestate in altra giornata dello stesso mese, in assenza di accordo scritto in sede sindacale, con conseguente diritto del lavoratore alla retribuzione delle ore di lavoro straordinario prestate.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Indennità di trasferta e determinazione della sede abituale di lavoro per le guardie giurate: un'analisi della giurisprudenza
La pronuncia in esame affronta la questione dell'indennità di trasferta e del rimborso spese per una guardia particolare giurata, analizzando la corretta interpretazione delle clausole contrattuali applicabili. Il lavoratore aveva adito il Tribunale del Lavoro per ottenere il pagamento di somme a suo dire dovute a titolo di rimborso chilometrico e trasferta, lavoro straordinario e premio di produzione.
Il ricorrente, assunto da una società di vigilanza, aveva svolto la propria attività prevalentemente presso un unico sito, un impianto di una società terza, sebbene la lettera di assunzione indicasse come sede di lavoro "### e Provincia". Il lavoratore sosteneva di aver diritto all'indennità di trasferta e al rimborso spese per ogni spostamento effettuato al di fuori del comune in cui si trovava la sede legale della società datrice di lavoro.
Il Tribunale, pur accogliendo parzialmente il ricorso in relazione al premio di produzione e al lavoro straordinario, ha respinto la domanda relativa all'indennità di trasferta e al rimborso spese. Il giudice ha ritenuto che, nel caso specifico, la sede abituale di lavoro del ricorrente fosse da individuarsi nell'ambito territoriale della provincia, in conformità con quanto previsto dal contratto di assunzione e con la prassi lavorativa consolidata.
La decisione si basa sull'interpretazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per il settore della Vigilanza Privata e del Contratto Integrativo Regionale (CIR). Il Tribunale ha evidenziato come il CCNL preveda l'indennità di trasferta e il rimborso spese solo in caso di "necessità di carattere transitorio e di breve durata", quando il lavoratore è inviato "in luoghi diversi dalle normali località di lavoro". Nel caso di specie, la prestazione lavorativa del ricorrente si era svolta in modo continuativo presso il medesimo sito, senza che vi fossero state variazioni significative o trasferimenti temporanei.
Il Tribunale ha inoltre argomentato che la nozione di "sede abituale di lavoro" può estendersi, in base al CCNL, anche a più comuni, distaccamenti o aree, superando la rigida interpretazione che la limiterebbe al solo comune in cui ha sede l'azienda. In questo modo, si è ritenuto che l'indicazione della "### e Provincia" nella lettera di assunzione fosse valida e che il lavoratore non avesse diritto all'indennità di trasferta e al rimborso spese per gli spostamenti all'interno di tale ambito territoriale.
Infine, il giudice ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti, motivando tale decisione con la reciproca soccombenza e con l'esistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti sulla questione della determinazione della sede di lavoro e dell'indennità di trasferta.
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