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TRIBUNALE DI TORINO
Sentenza n. 1107/2024 del 30-04-2024
principi giuridici
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 8, d. lgs. 503/1992, il requisito dell'invalidità in misura non inferiore all'80 per cento non richiede l'accertamento della riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, essendo sufficiente la sussistenza della predetta percentuale di invalidità accertata secondo i criteri di cui alla legislazione sull'invalidità civile.
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sintesi e commento
Invalidità Civile e Pensione di Vecchiaia Anticipata: Chiarimenti sui Requisiti di Accesso
La recente pronuncia del Tribunale Ordinario di Torino, sezione lavoro, ha affrontato una questione rilevante in materia di previdenza sociale, concernente i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i soggetti riconosciuti invalidi civili.
Il caso trae origine dal ricorso di un soggetto, riconosciuto invalido civile nella misura dell'80% a seguito di verbale di accertamento. Il ricorrente ha adito il giudice del lavoro al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia con i benefici previsti dall'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 503/1992.
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) si è costituito in giudizio, contestando la pretesa del ricorrente. L'ente previdenziale ha eccepito che i requisiti sanitari necessari per fruire del beneficio pensionistico invocato debbano essere accertati secondo i criteri previdenziali e non secondo quelli relativi all'invalidità civile. Inoltre, l'INPS ha rilevato che, al momento della presentazione della domanda di pensione, il ricorrente non possedeva il requisito anagrafico richiesto.
Il giudice del lavoro, nel dirimere la controversia, ha richiamato l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 503/1992, il quale subordina il diritto alla pensione di vecchiaia al compimento di una determinata età, come specificato nella tabella A allegata al decreto stesso. Tuttavia, il successivo comma 8 del medesimo articolo prevede una deroga a tale limite di età, stabilendo che l'elevazione dei limiti di età non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%.
Il Tribunale ha aderito all'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui il riferimento allo stato di invalidità, nella percentuale indicata, senza il richiamo alla riduzione della capacità lavorativa specifica, comporta che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e quindi di guadagno. L'unico requisito richiesto dalla legge è, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%.
Alla luce di tali considerazioni, il giudice ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento, senza necessità di disporre ulteriori accertamenti medico-legali. Il ricorrente aveva documentato il possesso del requisito anagrafico, avendo compiuto i 61 anni di età in data successiva alla presentazione della domanda, e l'INPS non aveva contestato gli ulteriori requisiti di legge.
Pertanto, il Tribunale ha accertato il diritto del ricorrente a godere del beneficio di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 503/1992, con riferimento alla domanda di pensione di vecchiaia presentata. Le spese di lite sono state poste a carico dell'INPS, in quanto parte soccombente.
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