blog dirittopratico

3.894.379
documenti generati

v5.874
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI TORINO

Sentenza n. 1636/2024 del 18-06-2024

principi giuridici

Nel rapporto di lavoro regolato dal C.C.N.L. ### e dal C.I.R. ### l'erogazione dei buoni pasto, previsti unicamente dall'art. 19 C.I.R., costituisce prova dell'applicazione effettiva del C.I.R. ### da parte del datore di lavoro.

Nel sistema orario 5+1 disciplinato dall'art. 76 C.C.N.L. ### la guardia giurata ha diritto a 20 giornate di permesso annuali, con facoltà, previo consenso delle parti, di abbinare un giorno di permesso a un giorno di riposo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 82 C.C.N.L. ### in caso di mancato recupero, sotto forma di permessi compensativi, delle ore eccedenti la 48esima ora settimanale accantonate nella banca delle ore, il lavoratore ha diritto alla corresponsione della quota oraria della normale retribuzione, maggiorata per il lavoro straordinario, oltre un'ulteriore maggiorazione del 5% a titolo risarcitorio.

Ai sensi dell'art. 108 C.C.N.L. ### le indennità giornaliere ivi indicate sono utili ai soli fini del computo della 13.ma mensilità.

Ai sensi dell'art. 16 del C.I.R., il diritto al premio di produzione è subordinato al mancato superamento di una assenza media annua del 15% per malattia e per assenze non retribuite riferite alle causali dei ### di ### di ### e l'onere di provare il superamento di tale percentuale grava sul datore di lavoro.

In assenza di accordo sindacale che preveda la compensazione o la flessibilità oraria ai sensi dell'art. 78 C.C.N.L., la compensazione delle ore mancanti dell'orario ordinario giornaliero con le ore di lavoro straordinario prestate dal lavoratore è illegittima.

Ai sensi dell'art. 11, n. 4, ### in caso di prestazione lavorativa nel giorno di riposo settimanale, qualora non avvenga il recupero nel mese di riferimento, il lavoratore ha diritto, oltre alla normale retribuzione mensile, alle indennità per la presenza al lavoro, al buono pasto, al risarcimento del danno pari all'85% della retribuzione giornaliera e alla maggiorazione del 40% per le ore effettivamente prestate.

Il lavoratore che presta attività lavorativa al di fuori del Comune ove è situata la sede di lavoro ha diritto all'indennità di trasferta e al rimborso chilometrico, secondo quanto previsto dagli artt. 99 del C.C.N.L. e 21 del C.I.R..

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Mancato Pagamento di Emolumenti e Applicazione del CCNL: Una Pronuncia a Tutela del Lavoratore


La recente sentenza del Tribunale Ordinario di ### si è occupata di una controversia tra un lavoratore e una società operante nel settore della vigilanza privata, riguardante il mancato pagamento di diverse voci retributive e l'errata applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento.
Il lavoratore aveva adito il Tribunale lamentando di non aver ricevuto il pagamento di permessi annuali maturati e non goduti, un risarcimento per le ore da accantonare nella banca delle ore, l'incidenza delle indennità relative ai servizi svolti sulla tredicesima mensilità, il premio di produzione, compensi per mancati riposi e ore di straordinario festivo, un erroneo conteggio del lavoro straordinario, nonché rimborsi chilometrici e indennità di trasferta.
La società datrice di lavoro, pur regolarmente citata in giudizio, è rimasta contumace. Il Giudice, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, ha ritenuto provata l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua durata, le mansioni svolte e l'orario di lavoro osservato. In particolare, è stato accertato che la società applicava il CCNL ### e il Contratto Integrativo Regionale (CIR) ###, come dimostrato dall'erogazione di buoni pasto previsti unicamente da quest'ultimo.
Il Tribunale ha quindi analizzato separatamente le richieste del lavoratore, accogliendole integralmente. In primo luogo, ha riconosciuto il diritto alla monetizzazione dei permessi e delle ferie non godute, sulla base del calcolo dettagliato fornito dal ricorrente e in assenza di contestazioni da parte della società. In secondo luogo, ha riconosciuto il diritto al risarcimento per le ore accantonate nella banca delle ore, non compensate con permessi e non retribuite con la maggiorazione prevista dal CCNL.
Il Giudice ha inoltre accolto la domanda relativa al mancato calcolo dell'incidenza delle indennità sulla tredicesima mensilità, in violazione dell'art. 108 del CCNL, che prevede espressamente che le indennità giornaliere siano utili ai fini del computo della tredicesima. Anche la richiesta relativa al premio di produzione è stata accolta, in quanto la società non ha fornito alcuna prova del superamento della soglia di assenza media annua che avrebbe impedito l'erogazione del premio.
Il Tribunale ha poi accertato l'errato conteggio delle somme erogate a titolo di lavoro straordinario, rilevando che la società aveva compensato le ore mancanti dell'orario ordinario giornaliero con le ore di lavoro straordinario prestate dal ricorrente, retribuendo un numero di ore di straordinario inferiore a quelle effettivamente svolte. Infine, sono state accolte le domande relative ai riposi settimanali non fruiti e all'errato pagamento del rimborso chilometrico e dell'indennità di trasferta, in quanto il ricorrente ha dimostrato di aver prestato attività lavorativa al di fuori del Comune di ### utilizzando la propria vettura, e la società non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto pagamento delle somme richieste.
In definitiva, il Tribunale ha condannato la società al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzioni arretrate, risarcimento danni e rimborsi spese, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al rimborso delle spese processuali.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (25646 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.156 secondi in data 1 giugno 2026 (IUG:X0-8B6F42) - 1679 utenti online