TRIBUNALE DI TORINO
Sentenza n. 1916/2024 del 26-03-2024
principi giuridici
In materia di occupazione sine titulo di immobile confiscato, il credito relativo all'indennità di occupazione, fondato sulla condotta di detenzione e godimento del bene, qualificabile come fatto illecito, è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947, comma 1, c.c., decorrente dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
L'occupazione sine titulo di un immobile confiscato, costituendo una condizione ostativa alla sua destinazione a finalità pubblicistiche, determina un danno risarcibile in capo all'Agenzia che non ha potuto disporne, danno liquidabile anche in via equitativa, tenendo conto del canone locativo di mercato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Prescrizione Quinquennale per l'Indennità di Occupazione Abusiva di Beni Confiscati: Un'Analisi della Recente Giurisprudenza
Una recente pronuncia del Tribunale Ordinario di Torino ha affrontato la complessa questione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dall'occupazione senza titolo di un immobile confiscato alla criminalità organizzata. La vicenda trae origine da un provvedimento di confisca definitivo, emesso a seguito di un procedimento di prevenzione, che ha interessato alcuni terreni e un immobile ad uso abitativo, occupati da soggetti terzi rispetto al procedimento penale. L'### preposta all'amministrazione dei beni confiscati ha successivamente richiesto agli occupanti il pagamento di un'indennità per l'occupazione abusiva protrattasi per un determinato periodo.
Gli occupanti si sono opposti alla pretesa creditoria, eccependo, in via principale, l'esistenza di un rapporto di comodato precario con il precedente proprietario e, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Il Tribunale, nel dirimere la controversia, ha rigettato la tesi del comodato, evidenziando come il provvedimento di confisca avesse determinato l'estinzione di qualsiasi diritto di godimento preesistente sul bene.
Tuttavia, il fulcro della decisione si è concentrato sull'eccezione di prescrizione. Il Tribunale ha aderito all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, che qualifica il danno da occupazione illegittima come illecito extracontrattuale a carattere permanente. Tale qualificazione comporta l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947 del codice civile. Di conseguenza, il diritto al risarcimento del danno sorge in ogni momento, in relazione al pregiudizio verificatosi, ma si prescrive per il periodo anteriore al quinquennio precedente la notifica dell'atto interruttivo.
Nel caso specifico, il Tribunale ha accertato che la prima richiesta di pagamento era stata notificata nel gennaio 2023, mentre il periodo di occupazione contestato risaliva all'ottobre 2013. Pertanto, ha dichiarato prescritti i crediti relativi alle mensilità maturate prima del gennaio 2018, accogliendo parzialmente la domanda degli occupanti.
Il Tribunale ha respinto l'argomentazione degli occupanti relativa all'assenza di un danno patrimoniale subito dall'###. Ha sottolineato che l'occupazione abusiva ha impedito all'ente di destinare l'immobile a finalità pubblicistiche, in conformità con la natura e la funzione dei beni confiscati. Tale impossibilità di utilizzo costituisce un danno risarcibile, quantificabile anche in via equitativa, facendo riferimento al canone locativo di mercato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.