TRIBUNALE DI TORINO
Sentenza n. 3107/2024 del 20-11-2024
principi giuridici
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1, comma 8, del D.Lgs. n. 503/1992, il requisito dell'invalidità in misura non inferiore all'80% deve sussistere al momento della presentazione della domanda amministrativa, indipendentemente dalla natura definitiva o provvisoria del verbale di accertamento dell'invalidità civile e dall'evoluzione successiva della situazione sanitaria dell'assicurato.
In tema di pensione di vecchiaia anticipata ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.Lgs. n. 503/1992, la valutazione dell'invalidità non deve essere effettuata secondo i criteri di cui alla L. n. 222/1984, essendo sufficiente l'accertamento di un'invalidità civile in misura non inferiore all'80%, senza che rilevi la capacità di lavoro specifica dell'assicurato.
Anche alle pensioni di vecchiaia anticipata ex art. 1 comma 8 D.Lgs. 503/1992 si applica la posticipazione della decorrenza introdotta dall'art. 12 DL 78/2010, così come il c.d. regime delle “finestre” previsto dall'art. 1 comma 5 L. 247/2007.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Accertamento del Diritto alla Pensione di Vecchiaia Anticipata per Invalidi: Criteri di Valutazione e Requisiti Sanitari
La pronuncia in esame affronta la questione del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata per soggetti invalidi, disciplinata dall'art. 1, comma 8, del D.Lgs. n. 503/1992. La controversia è sorta a seguito del ricorso presentato da una persona, già riconosciuta invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa, volto ad ottenere l'accertamento del diritto a percepire la pensione di vecchiaia a partire dalla data della domanda amministrativa. L'### si è opposto, sostenendo che l'invalidità rilevante ai fini della predetta normativa dovesse essere valutata secondo i criteri della L. 222/1984, trattandosi di prestazione previdenziale e non assistenziale, rendendo irrilevante l'avvenuto riconoscimento dell'invalidità civile.
Il Tribunale ha rilevato che l'assenza del requisito della cessazione del rapporto di lavoro, necessario ai sensi dell'art. 1 comma 7 D.Lgs. 503/1992 per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, preclude l'accertamento del diritto a percepire la pensione di vecchiaia in capo alla ricorrente. Tuttavia, il giudice ha ritenuto sussistente un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia di accertamento del requisito sanitario, che costituisce presupposto per il riconoscimento del diritto alla pensione anticipata, rispetto alla quale la cessazione del rapporto di lavoro è mera condizione sospensiva.
Nel merito, il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che il requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia sia riconosciuto ai soggetti invalidi in misura superiore all'80% al momento della presentazione della domanda. Il giudice ha sottolineato che la norma non richiede che tale requisito sussista anche in epoca successiva o che l'accertamento dell'invalidità debba essere definitivo e non soggetto a revisione.
Il Tribunale ha aderito all'orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 9081/2013), la quale ha affermato che il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, rilevante ai sensi dell'art. 1 L. 222/1984 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%.
Pertanto, il Tribunale ha accertato che la ricorrente possedeva i requisiti per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia ex art. 1 comma 8 D.Lgs. 503/1992, subordinatamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice ha inoltre precisato che, anche alle pensioni di vecchiaia anticipata ex art. 1 comma 8 D.Lgs. 503/1992 si applica la posticipazione della decorrenza introdotta dall'art. 12 DL 78/2010, così come il c.d. regime delle “finestre” previsto dall'art. 1 comma 5 L. 247/2007.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.