TRIBUNALE DI TORINO
Sentenza n. 3172/2024 del 29-05-2024
principi giuridici
Domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, salvo che le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, nel qual caso le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
In un contratto che prevede una success fee commisurata al valore di un appalto pubblico, qualora le parti abbiano stabilito che il corrispettivo debba essere suddiviso rispetto alle percentuali di composizione dell'ATI e versato pro quota, tale clausola deve interpretarsi nel senso che ad ogni mutamento nella composizione dell'ATI consegue un corrispondente mutamento nella suddivisione della fee, salvo che le parti abbiano espressamente previsto una diversa regolamentazione.
L'annullamento dell'aggiudicazione di un appalto pubblico da parte del Consiglio di Stato, con efficacia ex nunc a decorrere da un termine successivo alla comunicazione della sentenza, non fa venir meno i presupposti per il riconoscimento della success fee maturata nel periodo antecedente a tale data, restando salvi tutti gli effetti del contratto fino al momento in cui l'inefficacia diviene operativa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Success Fee e Variazioni nella Composizione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese: Un'Analisi Giuridica
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa al pagamento di una "success fee" pattuita in un contratto di servizi per la predisposizione di un'offerta tecnica nell'ambito di un appalto pubblico. La vicenda trae origine da un accordo tra due società, poi costituenti un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), e una terza società incaricata di redigere l'offerta tecnica per una gara d'appalto indetta da un'azienda sanitaria locale. Il contratto prevedeva, oltre a un corrispettivo fisso, una "success fee" pari all'1% del valore dell'appalto in caso di aggiudicazione, da ripartirsi tra le due società del RTI in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.
Nel corso della procedura di gara, una delle due società del RTI ha acquisito il ramo d'azienda dell'altra, subentrando nella partecipazione alla gara. Successivamente, a seguito di vicende interne, la composizione del RTI è stata modificata, riducendo drasticamente la quota di partecipazione della società subentrata a favore dell'altra. L'azienda sanitaria locale ha preso atto di tali modifiche.
A seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, la società incaricata della redazione dell'offerta tecnica ha richiesto il pagamento della "success fee", emettendo fatture calcolate sulla base delle quote di partecipazione al RTI modificate nel corso del tempo. La società che aveva incrementato la propria quota di partecipazione ha contestato tale modalità di calcolo, sostenendo che la "success fee" dovesse essere determinata facendo riferimento alle quote originarie di partecipazione al RTI.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione della società debitrice, confermando i decreti ingiuntivi emessi a favore della società creditrice. I giudici hanno ritenuto che la clausola contrattuale relativa alla ripartizione della "success fee" dovesse essere interpretata nel senso di un "rinvio mobile" alla composizione del RTI, ovvero che ogni variazione nella composizione del raggruppamento comportasse una corrispondente modifica nella ripartizione della "success fee". Tale interpretazione è stata ritenuta coerente con la logica economica del contratto, volta a suddividere la "success fee" in base ai proventi derivanti dal contratto di appalto.
Il Tribunale ha inoltre respinto l'eccezione di abusivo frazionamento del credito sollevata dalla società debitrice, rilevando che i crediti azionati in via monitoria avevano scadenze diverse e che la società creditrice aveva un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
Infine, i giudici hanno escluso che l'annullamento dell'aggiudicazione dell'appalto da parte del Consiglio di Stato potesse far venir meno, con efficacia retroattiva, il diritto alla "success fee", in quanto la sentenza del Consiglio di Stato aveva espressamente stabilito che l'inefficacia del contratto di appalto decorreva da un termine successivo alla maturazione dei crediti azionati.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.