TRIBUNALE DI TORINO
Sentenza n. 4564/2024 del 27-08-2024
principi giuridici
In tema di prova dell'inadempimento contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione, il risarcimento del danno o l'adempimento deve provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, allegando l'inadempimento della controparte, spettando al debitore convenuto la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da inadempimento contrattuale è ammissibile solo qualora sia allegata e provata la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito, non essendo sufficiente la mera allegazione di disagi o fastidi.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Risoluzione Contrattuale per Inadempimento nel Noleggio a Lungo Termine: Obblighi di Consegna e Restituzione Somme
Una recente sentenza del Tribunale Ordinario di Torino ha affrontato una controversia relativa alla risoluzione di un contratto di noleggio a lungo termine per inadempimento, con conseguente obbligo di restituzione delle somme versate.
Nel caso in esame, un soggetto privato aveva citato in giudizio una società di noleggio, lamentando la mancata consegna di un veicolo nonostante il regolare pagamento del corrispettivo pattuito. L'attore aveva stipulato un contratto di noleggio a lungo termine per un'autovettura, versando un importo significativo a titolo di canone anticipato e cauzione. Nonostante i solleciti e le promesse di consegna, il veicolo non era mai stato consegnato. La società convenuta, pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio, rimanendo contumace.
Il Tribunale, valutate le prove documentali prodotte dall'attore, ha accertato l'esistenza del contratto, l'avvenuto pagamento del corrispettivo e la mancata consegna del veicolo nei termini pattuiti. In particolare, è emerso che la società convenuta, pur sollecitata, non aveva fornito alcuna giustificazione valida per il ritardo o la mancata consegna, né aveva dimostrato di essersi attivata per procurare un veicolo alternativo. Il giudice ha ritenuto provato l'inadempimento della società, sottolineando come fosse suo onere dimostrare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte o l'esistenza di cause non imputabili che avessero impedito l'adempimento.
Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento, condannando la società convenuta alla restituzione della somma versata dall'attore a titolo di canone anticipato e cauzione, oltre agli interessi di mora e alla rivalutazione monetaria. Tuttavia, il giudice ha respinto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, ritenendo che l'attore non avesse fornito una prova sufficiente dei disagi subiti e della lesione di diritti costituzionalmente tutelati. Allo stesso modo, è stata respinta la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, in quanto non adeguatamente documentata.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.