TRIBUNALE DI TORINO
Sentenza n. 2228/2025 del 13-10-2025
principi giuridici
In tema di pubblico impiego, la clausola del bando di concorso che richiede l'idoneità fisica all'impiego, senza ulteriori specificazioni, deve intendersi riferita sia all'idoneità piena che all'idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del d.lgs. 81/2008.
In caso di accertata idoneità parziale del vincitore di concorso pubblico, l'amministrazione è tenuta a valutare la possibilità di adibirlo a mansioni equivalenti o inferiori, compatibili con le sue condizioni di salute, gravando sull'amministrazione l'onere di provare l'impossibilità di tale collocazione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini e Condizioni di Servizio.




sintesi e commento
Idoneità Fisica con Prescrizioni e Diritto all'Assunzione nel Pubblico Impiego: Un'Analisi della Pronuncia del Tribunale di Torino
La pronuncia del Tribunale di Torino affronta una questione di rilievo nel contesto del pubblico impiego, ovvero il diritto all'assunzione di un vincitore di concorso pubblico risultato idoneo con limitazioni.
La vicenda trae origine da un concorso pubblico indetto da un'### per la copertura di un posto di dirigente medico psichiatra. Un medico, già dipendente di un'altra ### con mansioni analoghe e affetto da una patologia invalidante, partecipa al concorso e lo vince. L'###, tuttavia, revoca la delibera di assunzione a seguito di una visita medica preassuntiva che accerta l'idoneità del medico, ma con limitazioni: esenzione da turni notturni e da attività che comportino rischi di tipo traumatologico, in particolare con pazienti psichiatrici acuti da sottoporre a contenzione.
Il medico contesta la revoca, sostenendo la violazione del bando di concorso e un trattamento discriminatorio legato alla sua disabilità. L'### si difende, affermando che le limitazioni riscontrate rendono impossibile l'utile impiego del medico nel servizio psichiatrico territoriale, gravando eccessivamente sugli altri operatori e compromettendo la sicurezza dei pazienti.
Il Tribunale, pur riconoscendo la necessità della visita medica preassuntiva nel caso specifico, accoglie il ricorso del medico. I giudici hanno fondato la loro decisione su due ordini di motivi. In primo luogo, il bando di concorso richiedeva genericamente l'"idoneità fisica all'impiego", senza specificare se dovesse trattarsi di idoneità piena o se fossero ammissibili limitazioni. In assenza di tale specificazione, e in applicazione del principio di interpretazione favorevole all'ammissione del candidato, il Tribunale ha ritenuto che anche l'idoneità con prescrizioni fosse sufficiente.
In secondo luogo, il Tribunale ha valutato se, nel caso concreto, le limitazioni riscontrate rendessero impossibile l'utile impiego del medico. A tal proposito, i giudici hanno evidenziato come il medico già svolgesse mansioni analoghe presso un'altra ### con le stesse limitazioni, e come l'### non avesse fornito elementi concreti e specifici per dimostrare l'impossibilità di adibire il medico a mansioni compatibili con le sue condizioni di salute. La relazione prodotta dall'###, infatti, si basava su argomentazioni generiche e su valutazioni non supportate da dati oggettivi, senza quantificare l'incidenza delle attività precluse al medico e senza considerare la possibilità di un piano di lavoro individualizzato.
Pertanto, il Tribunale ha accertato il diritto del medico all'assunzione, condannando l'### alla costituzione del rapporto di lavoro.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.