TRIBUNALE DI TORINO
Sentenza n. 2228/2025 del 13-10-2025
principi giuridici
In tema di pubblico impiego, la clausola del bando di concorso che richiede l'idoneità fisica all'impiego, senza ulteriori specificazioni, deve intendersi riferita sia all'idoneità piena che all'idoneità parziale con prescrizioni o limitazioni, ai sensi dell'art. 41, comma 6, del d.lgs. 81/2008.
In caso di accertata idoneità parziale del vincitore di concorso pubblico, l'amministrazione è tenuta a valutare la possibilità di adibirlo a mansioni equivalenti o inferiori, compatibili con le sue condizioni di salute, gravando sull'amministrazione l'onere di provare l'impossibilità di tale collocazione.
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testo integrale
Si deposita motivazione della sentenza pronunciata mediante lettura del solo dispositivo all'udienza del 3/10/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO ### Il Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al n. 2249/2025 R.G.L. promossa da: ### (C.F.: ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### e dall'avv. ### elettivamente domiciliato in ####, presso lo studio professionale dei difensori RICORRENTE CONTRO #### (C.F.: ###), rappresentate e difese dall'avv. ### e dall'avv. ### elettivamente domiciliat ###, presso lo studio professionale dei difensori ### OGGETTO: pubblico impiego - diritto all'assunzione ### come da verbale MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data ###, ### ha allegato: - di essere dipendente della ### 4, con mansioni di dirigente medico di psichiatria; - che con deliberazione del 26/7/2024 la ### di ### ha indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di dirigente medico, disciplina psichiatria, da destinare al ### di ### - che, tra i requisiti di ammissione, il bando ha previsto, testualmente, la “idoneità fisica all'impiego”; con dispensa da visita medica per il personale già dipendente di pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente di istituti, ospedali ed enti ex DPR 761/1979; - di essere risultato primo in graduatoria e di avere quindi vinto il concorso; e che con nota del 30/1/2025 la ### di ### ha comunicato all'esponente la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, invitandolo però a concordare la data della visita medica pre-assuntiva; - di essersi sottoposto quindi a visita medica, anche se irrituale, in ragione di quanto previsto nel bando; - che, con certificato dell'11/2/2025, l'### di ### ha quindi emesso il seguente giudizio di idoneità fisica: idoneo con limitazioni e prescrizioni, in ragione di patologia dalla quale è affetto l'esponente (analogamente a quanto fatto dal medico competente della ### 4, attuale datrice di lavoro dell'esponente); più specificamente, idoneo con esenzione da attività lavorativa in orario notturno e da attività che comportino rischi di tipo traumatologico (in particolare, con pazienti psichiatrici acuti, da sottoporre a contenzione); - che, con atto del 7/3/2025, la ### di ### ha comunicato la revoca della delibera del 25/1/2025, nella parte in cui ha disposto la costituzione del rapporto di lavoro con l'esponente. L'### ha quindi contestato, in questa sede, la delibera del marzo del 2025, chiedendo che sia dichiarato il suo diritto all'assunzione da parte dell'### di ### Per l'### infatti: - sarebbe stata integrata una violazione e falsa applicazione delle regole del bando di concorso; anzitutto, l'esponente era esentato dall'obbligo di sottoporsi a visita medica; in ogni caso, il medico competente dell'### di ### ha dichiarato sussistente l'idoneità fisica all'impiego, ma con limitazioni (esenzione da turni notturni e da attività ad elevato rischio infortunistico - traumatologico, ed in particolare da interventi su pazienti acuti con necessità di contenzione); dovendosi interpretare in modo letterale il bando di concorso, si deve quindi rilevare che tale atto non ha però previsto, quale requisito per l'assunzione, la sola idoneità fisica piena e senza limitazioni, come sostenuto invece dall'### - l'### di ### nel negare il diritto all'assunzione dell'esponente, ha agito in modo discriminatorio, con riferimento alla sua disabilità, non riconoscendo la possibilità di ricorrere ad accomodamenti ragionevoli, individuando posizione lavorativa nella quale avrebbe potuto essere collocato l'esponente (ad esempio, presso struttura ambulatoriale). Si è costituita in giudizio l'### di ### contro-deducendo ed eccependo: - anzitutto, che le norme relative all'esenzione da visita medica pre-assuntiva non rilevano nel caso del ricorrente; infatti, viste le patologie che affliggono lo stesso, la visita preassuntiva si è resa necessaria ai sensi del dlvo 81/2008, quale forma di sorveglianza sanitaria; - che, una volta elaborato il giudizio di idoneità parziale allo svolgimento delle mansioni da parte dell'### l'amministrazione si è attivata per verificare la compatibilità dello stato di salute di questi con le esigenze di servizio, verificando la sussistenza di soluzioni idonee a consentire al ricorrente l'utile svolgimento dell'attività lavorativa, ma senza frutti; - che l'impossibilità per l'### di prestare attività in turno notturno comporterebbe infatti un sovraccarico di turni di guardia per gli altri medici in servizio; - che parimenti il rischio c.d. traumatologico che deve essere evitato al ricorrente non permette il suo utile impiego nel ### di ### posto che tutte le realtà operative in esso ricomprese hanno un livello di esposizione alto in relazione a tale tipologia di rischio; - che, in ogni caso, l'idoneità fisica richiesta nei bandi di concorso, ove non accompagnata da altre specifiche, deve intendersi quale idoneità piena, senza limitazioni, ex art. 41 co 6 lett. a) dlvo 81/2008; - che non può neppure sostenersi, nel caso in esame, che vi sia trattamento discriminatorio in base alla disabilità del ricorrente; può infatti definirsi ragionevole l'accomodamento, in favore del lavoratore portatore di disabilità, che non ecceda per il datore di lavoro il limite di una tollerabilità considerata accettabile secondo la comune valutazione sociale; nel caso di specie, un simile accomodamento in favore del ricorrente non lo si è potuto trovare, in ragione di quanto esposto. In corso di causa è stata infruttuosamente tentata la conciliazione della lite; non sono stati sentiti testimoni; è stata rigettata istanza cautelare formulata dal ricorrente. 2.1. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 63 co 1 del dlvo 165/2001, dal momento che il contenzioso verte non sull'evoluzione dell'iter concorsuale, ma soltanto sull'affermazione o meno del diritto all'assunzione in capo all'### dopo la vittoria, da parte sua, del concorso. 2.2. Devono quindi individuarsi gli elementi documentati e non contestati in causa. Questi sono: - la patologia oncologica dalla quale è affetto il ricorrente, con grado di invalidità pari al 50% (v. documenti ricorrente, ed in particolare documentazione medica); - il fatto che il ricorrente già svolge attività lavorativa, quale medico psichiatra, presso la ### 4, con limitazioni (esenzione dal lavoro notturno ed esonero da attività su pazienti acuti con possibile necessità di contenzione ed in genere a rischio infortunistico aumentato), come risulta dalla medesima documentazione sopra richiamata; lo svolgimento di tale attività lavorativa, in particolare, avviene in forza di piano di lavoro individualizzato, elaborato dall'amministrazione attuale datrice di lavoro; - quanto indicato nel bando di concorso per 1 posto di dirigente medico di psichiatria, indetto dall'ASL convenuta, in relazione all'idoneità fisica all'impiego: “### fisica all'impiego. ### della idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'### prima dell'immissione in servizio” (v. delibera ### di ### n. ###/02.02/2024 del 26/07/2024, allegata al ricorso); - il giudizio di idoneità fisica con limitazioni, dopo la vittoria del concorso da parte del ricorrente, espresso anche dal medico competente della ASL convenuta, ovvero di idoneità con esclusione dal lavoro notturno e da attività ad elevato rischio infortunistico traumatologico, con particolare riferimento ad interventi su pazienti psichiatrici acuti con possibile necessità di contenzione (valutazione che sostanzialmente ricalca quella del medico dell'### 4); trattasi del referto di visita dell'11/2/2025; - il fatto che la delibera di costituzione del rapporto di lavoro tra la ### di ### ed il ricorrente, dopo tale giudizio di idoneità parziale, sia stata revocata. 2.3. Ciò premesso, si può affrontare il merito del ricorso. Anzitutto, la doglianza del ricorrente, secondo la quale la visita medica pre-assuntiva (visita che è sfociata nel giudizio di idoneità alle mansioni con limitazioni) non doveva essere disposta, è infondata. Tale doglianza è fondata sulla lettera del bando di concorso dell'### di ### a mente del quale “Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente da istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 761/79 è dispensato dalla visita medica”. Per la difesa dell'### pertanto, essendo questi già dipendente di altra ### non avrebbe dovuto addivenirsi ad alcuna visita. Deve però osservarsi che la fattispecie del ricorrente è differente da quelle ordinarie, posto che lo stesso è pacificamente soggetto a sorveglianza sanitaria, ex dlvo 81/2008 (si vedano le risultanze della documentazione sopra esaminata); ora, anche l'art. 42 del d.l. 69/2013, conv. in l. 98/2013, norma a mente della quale il certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego non è più necessario, stante l'abrogazione delle norme che lo richiedevano, fa comunque salvi “gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2009, n. 81, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria”. Da tale indice normativo si desume che comunque risulta sempre prevalente, rispetto alle esenzioni previste in materia di visite mediche pre-assuntive e di relative certificazioni, l'obbligo di verifica delle condizioni di idoneità fisica di tale categoria di lavoratori. Si osserva infine che in ogni caso, a prescindere dalle considerazioni espresse dal medico del lavoro dell'ASL convenuta, è pacifico che il ricorrente deve essere inserito nell'ambito lavorativo con prescrizioni e previa redazione di piano di lavoro, ragione per la quale la doglianza risulta priva di concreto rilievo. 2.4. Le ulteriori doglianze del ricorrente sono fondate e comportano l'accoglimento della domanda. Si deve anzitutto osservare, in relazione alle motivazioni opposte dall'ASL convenuta all'assunzione dell'### che, se questi già svolge sostanzialmente il medesimo lavoro per cui vi è stato concorso pubblico alle dipendenze di altra ### previa individuazione delle medesime limitazioni rilevate anche dal medico del lavoro della convenuta, non si comprende, già a livello meramente intuitivo, come l'attività lavorativa presso l'### di ### possa essere impossibile da rendere. Ma, esaminando il dato normativo e le regole del bando di concorso, si deve pervenire all'univoca conclusione che la semplice sussistenza di idoneità fisica con limitazioni non possa essere opposta quale motivo impeditivo all'assunzione. Per ciò che riguarda il dato positivo ritraibile dall'esame della normativa primaria, si deve rilevare che l'art. 41 co 2 del dlvo 81/2008 prevede che fa parte della sorveglianza sanitaria la visita medica, anche in fase pre-assuntiva, finalizzata alla valutazione dell'idoneità fisica del lavoratore alla mansione specifica. Il co 6 dell'art. 40 cit. prevede poi che i giudizi che possono essere espressi dal medico competente alla sorveglianza sanitaria possono essere di 4 tipologie: a) idoneità allo svolgimento delle mansioni, senza altre specifiche (la si può definire idoneità pura e semplice); b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni (e questa è la fattispecie del ricorrente); c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente. Laddove si parli di idoneità alle mansioni, pertanto, alla luce del chiaro ed univoco dettato normativo vigente, deve farsi riferimento ad entrambe le ipotesi sopra emarginate (idoneità pura e semplice ed idoneità con prescrizioni o limitazioni), o ad una sola delle due, ma con riferimenti espressi ed univoci (in sostanza, deve specificarsi in tal caso a quale delle due ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 40 del dlvo 81/2008 si faccia riferimento, esistendo appunto due diverse forme di idoneità all'attività lavorativa specifica). Occorre quindi verificare se il bando di concorso dell'ASL convenuta abbia fatto riferimento ad entrambe le ipotesi o se abbia inteso limitare il requisito di partecipazione ad una sola di esse. Come si è però già rilevato, il bando di concorso del luglio del 2024 ha semplicemente indicato, tra i requisiti necessari, la “idoneità fisica all'impiego”, senza alcuna altra specificazione o delimitazione. Deve quindi osservarsi che per costante giurisprudenza della giustizia amministrativa (ex multis, ### di Stato sent. n. 4193/2025):“Le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego vanno interpretate in base al significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione (art. 12, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile); soltanto qualora il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole all'ammissione del candidato alle prove, essendo conforme al pubblico interesse - e sempreché non si oppongano a ciò interessi pubblici diversi e di maggior rilievo - che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati”. Si è poi osservato che “Le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione” (### di Stato, sent. n. 1168/2025; sostanzialmente conformi, ex multis, ### sent. n. 11477/2024, ### setnt. N. 9982/2024). La giurisprudenza del ### di Stato (### di Stato sent. n. 2309/2024, ### di Stato sent. n. 2289/2024, ### di Stato sent. n. 1017/2024) ha poi precisato che, soltanto qualora il dato testuale delle clausole del bando presenti evidenti ambiguità, deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole all'ammissione del candidato alle prove, essendo conforme al pubblico interesse (e sempreché non si oppongano a ciò interessi pubblici diversi e di maggior rilievo) che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati. Facendo applicazione dei principi di diritto appena sopra emarginati, deve rilevarsi ulteriormente che nel bando del luglio del 2024 l'### di ### non ha precisato in alcun modo se intendesse dare rilievo, quale requisito necessario per la partecipazione al concorso per n. 1 posto da dirigente medico di psichiatria, alla sola idoneità alle mansioni sopra definita quale “pura e semplice” (art. 41 co 6 lett. a) dlvo 81/2008) o anche all'idoneità fisica parziale, con prescrizioni/limitazioni (art. 41 co 6 lett. b) dlvo 81/2008), o se intendesse escludere la seconda, che pur costituisce una species del più ampio genus “idoneità all'impiego ed alle mansioni”; e deve osservarsi che una simile delimitazione del campo di interesse non risulta da alcun altro dato letterale del bando. Deve quindi ritenersi che: - a rigore, non avendosi esclusione dell'idoneità fisica parziale, e dovendosi dare interpretazione letterale, non integrativa, delle regole generali del concorso, requisito utile per la partecipazione a questo è anche l'idoneità ex art. 41 co 6 lett. b) dlvo 81/2008 (per un simile approdo esegetico, cfr. Trib. Trani, sent. 28/9/2017); - laddove si ritenesse sussistente un'ambiguità nel dato letterale sopra esaminato, comunque il requisito di partecipazione dovrebbe essere interpretato dando il significato più favorevole all'ammissione del candidato alle prove, e quindi intendendo ricompresa l'idoneità fisica con prescrizioni o limitazioni. ### di parte convenuta, secondo la quale la semplice menzione dell'idoneità fisica poteva solo alludere a quella piena, senza limitazioni, deve essere pertanto rigettata. Deve però verificarsi anche se, acquisito il dato dell'idoneità fisica dell'### con le limitazioni e gli esoneri necessari sopra menzionati, la sua prestazione lavorativa possa essere utilmente acquisita dall'ASL convenuta. Deve infatti osservarsi che: - l'art. 42 co 1 del dlvo 81/2008 prevede che “Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”; - per la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 13511/2016, Cass. n. 18506/2017) la norma appena sopra citata obbliga il datore di lavoro, in caso di sopravvenuta inidoneità del lavoratore allo svolgimento di mansioni specifiche, a ricercare posizioni di utile collocazione di quest'ultimo, compatibili con le sue condizioni di salute, con relativo onere di provare, in giudizio, l'eventuale indisponibilità di tale collocazione alternativa, pur avendo fatto tutto il possibile; - per Cass. n. 2008/2017, poi, l'art. 42 cit. non contiene disposizioni limitative del licenziamento, intimabile laddove non siano state reperite dal datore di lavoro mansioni compatibili con lo stato di salute sopravvenuto del lavoratore (appunto, inidoneità parziale sopravvenuta); - per evidenti ragioni di coerenza sistematica, simili regole devono ritenersi operanti anche laddove il lavoratore non sia ritenuto parzialmente inidoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa nel corso dell'esecuzione del contratto di lavoro, ma abbia ricevuto una simile valutazione già all'atto della sua stipula, e vada verificata la possibilità di assumerlo, e non la necessità di licenziarlo; con permanere, però, dell'onere della prova dell'eventuale irricevibilità, in concreto, della prestazione lavorativa a carico del datore di lavoro (trattandosi di fatto impeditivo del diritto all'assunzione). Ciò precisato, deve rilevarsi che per parte convenuta sussiste l'ipotesi appena delineata, in quanto non vi sarebbe nel ### di ### alcuna posizione nella quale collocare utilmente l'### in ragione delle limitazioni rilevate dal medico della sorveglianza sanitaria. Deve anzitutto ribadirsi che già a livello intuitivo risulta difficile comprendere (lo si ribadisce) come il ricorrente possa svolgere, all'attualità, servizio di medico psichiatra presso diversa ### con le medesime limitazioni rilevate dal medico incaricato dalla parte convenuta, mentre non potrebbe svolgere la medesima funzione presso la ### di ### Ma i dati portati dalla parte convenuta per sostenere tale tesi permettono di superare il dato intuitivo, e di affermare in modo univoco (e fondato su elementi di fatto) che tale pretesa inutilizzabilità dell'attività lavorativa non sussiste. La difesa dell'### di ### si basa sul contenuto di relazione redatta in data ### dal dott. ### direttore del ### di ### (doc, 11 convenuta), relazione dalla quale risulterebbero gli elementi specifici in base ai quali si è ritenuto di revocare la delibera di assunzione dell'### In realtà, elementi specifici, o quantomeno attendibili e rilevanti, non si rinvengono in tale relazione. Anzitutto, il dott. ### ha posto, in relazione alla possibile assunzione del ricorrente, argomenti attinenti all'opportunità organizzativa; in particolare, alle conseguenze negative per il restante personale medico derivanti dal non potere l'### svolgere l'attività lavorativa, come si è detto, su turni notturni e di pronta disponibilità notturna, consistenti nel maggior aggravio derivante appunto al personale medico già in forze all'### Trattasi però di argomento del tutto ininfluente, posto che, come si è già osservato, può essere opposta al lavoratore idoneo con limitazioni/prescrizioni solo l'assoluta impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa, non la minore comodità organizzativa per la parte datoriale e per il resto del personale. La relazione in esame affronta poi la problematica della limitazione di attività lavorativa in relazione al trattamento di pazienti psichiatrici acuti con possibile necessità di contenzione. Ora, ribadendo ancora una volta che il tema spendibile per rifiutare l'assunzione sarebbe la concreta inutilizzabilità lavorativa, in ragione di concreta assenza di attività assegnabili al lavoratore dichiarato idoneo con limitazioni, la relazione avrebbe dovuto individuare in termini percentuali o comunque numerici l'area della limitazione individuata per il ricorrente, per inferirne che, escluso il trattamento dei pazienti indicati nella relazione del medico del lavoro, non residuerebbero rilevanti ambiti nei quali l'attività lavorativa potrebbe essere prestata. Ma simili concrete considerazioni non si trovano nella relazione, come anticipato. Per il dott. ### l'attività dello psichiatra del DSM prevede il trattamento di pazienti acuti e sub-acuti (questi ultimi però non menzionati nel referto di visita del medico del lavoro), lavoro in contesti a rischio, visite domiciliari, interventi quali ASO e TSO e gestione di stati di necessità, da ritenersi essenziali e non eludibili (non precisandosi però da parte del dott. ### quanta parte percentuale dell'attività lavorativa sia integrata da tali attività). Il dott. ### ribadisce che anche in conseguenza di tale limitazione dell'### si creerebbe un sovraccarico di lavoro sugli altri psichiatri, ma deve ribadirsi che trattasi di argomentazione del tutto ininfluente. Per il dott. ### poi, vi sarebbero la possibilità di accesso diretto di pazienti alla prima visita o senza appuntamento programmato, e non sarebbe “affatto infrequente la possibilità di accesso di pazienti in situazioni critiche o in scompenso psicopatologico accompagnate da disturbi del comportamento e aggressività o l'esigenza di effettuare interventi domiciliari ove si renda necessaria la presenza della ### o di altre FFOO”. Quanto alle affermazioni appena citate deve osservarsi che: - non essere affatto infrequente è indicazione del tutto generica, e non può neppure essere valutata per i fini che ci occupano; - è ben difficile immaginare che un paziente psichiatrico senza storia clinica nota per il CSM acceda all'unità territoriale, direttamente nella stanza del medico psichiatra, senza barriere intermedie, e dimostri solo allora agitazione psico-motoria, ovvero la necessità di contenzione, prendendo sostanzialmente di sorpresa il ricorrente e concretizzando il rischio traumatologico; - se vi fosse la necessità di intervento domiciliare con intervento delle ### dell'Ordine, una simile circostanza, deve presumersi, sarebbe nota da principio, ed il ricorrente potrebbe serenamente essere escluso dall'attività in discorso (oltre a doversi osservare che la presenza delle ### dell'Ordine dovrebbe teoricamente garantire al ricorrente immunità da aggressioni fisiche). Da ultimo non si comprende, in quanto priva di logica interna, l'affermazione dell'### secondo la quale “l'assegnazione di un medico con tali restrizioni condizionerebbe in modo significativo l'organizzazione del lavoro e quindi potrebbe compromettere fortemente la qualità di assistenza e il rispetto degli standard di sicurezza per pazienti e operatori”; tralasciando che ancora una volta si frappongono all'assunzione condizionamenti significativi (non esplicitati quanto a reale dimensione) all'organizzazione del lavoro (e si deve ancora ribadire che la questione da provare è l'inutilizzabilità della prestazione lavorativa del ricorrente, non l'incomodo organizzativo per l'###, non ha alcun senso affermare che le restrizioni prescritte comprometterebbero il rispetto degli standard di sicurezza per pazienti e operatori, posto che l'unico a poter correre dei rischi di sicurezza, per le proprie condizioni di salute, è solo l'### il quale dovrebbe essere quindi il soggetto da tutelare. La relazione del dott. ### conclude elencando una serie di attività precluse al ricorrente, in ragione delle limitazioni prescritte in sede di visita da parte del medico del lavoro, già ampiamente esaminate, senza però, come si è anticipato, indicare in termini percentuali, anche solo approssimativi, quanta parte del lavoro tali ambiti di attività costituiscano, per potere comprendere quanta parte del lavoro potrebbe essere svolta senza problemi dal ricorrente. Non vi è quindi alcuna concreta indicazione che possa portare a ritenere inutilizzabile la prestazione lavorativa dell'### Nella sezione conclusiva della relazione si afferma poi che non esistono sedi del D.S.M. prive di rischio traumatologico, elemento che renderebbe impossibile predisporre un piano di lavoro individualizzato per il ricorrente. Ora, tale affermazione non può essere definita falsa, con le ovvie conseguenze di legge, posto che ogni affermazione in materia di rischio è frutto di una valutazione, ovvero di un'elaborazione di fatti storici, ed in relazione soltanto a questi ultimi si può ragionare in termini di falsità, appunto. Ma la semplice lettura del ### di ### dei ### dell'### di ### (doc. 12 convenuta) permette di verificare che la valutazione in discorso è quantomeno non supportata da sufficienti elementi di fatto, e quindi quantomeno inficiata (in modo assai grave) nel percorso logico. La tabella B del DVR evidenzia infatti uno storico di 0 aggressioni fisiche (le uniche rilevanti in questa sede ###essendo di interesse, ovviamente, le aggressioni verbali ed i comportamenti meramente minacciosi) presso le unità territoriali del D.S.M. di ### di ###, di ### e di ###. La tabella D, che riporta una sintesi degli eventi e la valutazione dell'indice di rischio, ribadisce l'assenza di aggressioni fisiche presso le strutture indicate. Non si comprende quindi come il dott. ### possa essere arrivato alla conclusione sopra riportata, la quale, deve essere ribadito, appare non supportata da elementi reali. In conclusione, gli elementi portati dalla parte convenuta per provare l'impossibilità di impiegare utilmente il ricorrente sono o irrilevanti, o troppo generici, o basati su valutazioni del tutto apodittiche. In conclusione, le domande del ricorrente devono essere accolte, non sussistendo elementi impeditivi del suo diritto all'assunzione. 3. In punto spese di lite, deve osservarsi che non vi sono motivi per discostarsi dalla regola generale della soccombenza. Le spese sono liquidate in favore dei procuratori del ricorrente, antistatari, sulla base del valore indeterminabile, complessità media, della causa. P. Q. M. ### del Popolo Italiano Il Tribunale Ordinario di ### - ### l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione: - accerta e dichiara il diritto di ### alla costituzione del rapporto di lavoro con ### di ### in qualità di vincitore del concorso pubblico bandito con delibera ###/02.02/2024 del 26/7/2024; - condanna ### di ### alla costituzione del rapporto di lavoro sopra indicato con ### - visti gli artt. 91 e 93 cpc, condanna ### di ### alla rifusione delle spese processuali in favore dei procuratori alle liti di ### antistatari; spese che vengono liquidate in complessivi ### oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa, contributo unificato se versato. Vista la complessità della controversia, si fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza. ### 3 ottobre 2025Il Giudice
dott. ### n. 2249/2025




sintesi e commento
Idoneità Fisica con Prescrizioni e Diritto all'Assunzione nel Pubblico Impiego: Un'Analisi della Pronuncia del Tribunale di Torino
La pronuncia del Tribunale di Torino affronta una questione di rilievo nel contesto del pubblico impiego, ovvero il diritto all'assunzione di un vincitore di concorso pubblico risultato idoneo con limitazioni.
La vicenda trae origine da un concorso pubblico indetto da un'### per la copertura di un posto di dirigente medico psichiatra. Un medico, già dipendente di un'altra ### con mansioni analoghe e affetto da una patologia invalidante, partecipa al concorso e lo vince. L'###, tuttavia, revoca la delibera di assunzione a seguito di una visita medica preassuntiva che accerta l'idoneità del medico, ma con limitazioni: esenzione da turni notturni e da attività che comportino rischi di tipo traumatologico, in particolare con pazienti psichiatrici acuti da sottoporre a contenzione.
Il medico contesta la revoca, sostenendo la violazione del bando di concorso e un trattamento discriminatorio legato alla sua disabilità. L'### si difende, affermando che le limitazioni riscontrate rendono impossibile l'utile impiego del medico nel servizio psichiatrico territoriale, gravando eccessivamente sugli altri operatori e compromettendo la sicurezza dei pazienti.
Il Tribunale, pur riconoscendo la necessità della visita medica preassuntiva nel caso specifico, accoglie il ricorso del medico. I giudici hanno fondato la loro decisione su due ordini di motivi. In primo luogo, il bando di concorso richiedeva genericamente l'"idoneità fisica all'impiego", senza specificare se dovesse trattarsi di idoneità piena o se fossero ammissibili limitazioni. In assenza di tale specificazione, e in applicazione del principio di interpretazione favorevole all'ammissione del candidato, il Tribunale ha ritenuto che anche l'idoneità con prescrizioni fosse sufficiente.
In secondo luogo, il Tribunale ha valutato se, nel caso concreto, le limitazioni riscontrate rendessero impossibile l'utile impiego del medico. A tal proposito, i giudici hanno evidenziato come il medico già svolgesse mansioni analoghe presso un'altra ### con le stesse limitazioni, e come l'### non avesse fornito elementi concreti e specifici per dimostrare l'impossibilità di adibire il medico a mansioni compatibili con le sue condizioni di salute. La relazione prodotta dall'###, infatti, si basava su argomentazioni generiche e su valutazioni non supportate da dati oggettivi, senza quantificare l'incidenza delle attività precluse al medico e senza considerare la possibilità di un piano di lavoro individualizzato.
Pertanto, il Tribunale ha accertato il diritto del medico all'assunzione, condannando l'### alla costituzione del rapporto di lavoro.
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