TRIBUNALE DI TORINO
Sentenza n. 1107/2026 del 30-04-2026
principi giuridici
In materia di provvedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, l'accordo congiunto delle parti, se ritenuto adeguato alle condizioni economiche dei genitori e aderente agli interessi della prole, può essere recepito dal Tribunale, che ne prende atto e dispone di conseguenza in ordine all'affidamento condiviso, alla collocazione, al regime di visita e al contributo per il mantenimento, nonché alla ripartizione delle spese straordinarie.
L'accordo dei genitori non coniugati, recepito dal giudice, può prevedere una modulazione progressiva del regime di visita del genitore non collocatario, con l'introduzione graduale del pernottamento e l'ampliamento dei tempi di permanenza con il figlio in relazione all'età del minore e salvo diverso accordo tra le parti.
In caso di accordo tra genitori non coniugati, il contributo al mantenimento del figlio può essere determinato tenendo conto delle condizioni economiche dei genitori, inclusi eventuali oneri gravanti su di essi, e può prevedere la rinuncia di un genitore alla propria quota dell'assegno unico mensile in favore dell'altro, con la conseguente percezione integrale da parte di quest'ultimo.
Le spese straordinarie per il mantenimento del figlio possono essere ripartite tra i genitori in percentuali diverse, con la previsione di una modifica di tale ripartizione al verificarsi di determinate condizioni, e possono essere distinte tra quelle che non richiedono preventivo accordo e quelle che lo richiedono, richiamando protocolli d'intesa locali.
L'accordo dei genitori non coniugati può disciplinare aspetti specifici della responsabilità genitoriale, quali la comunicazione reciproca e tempestiva di cambi di residenza o recapiti, l'introduzione graduale di nuovi partner nella vita del figlio e la ripartizione delle festività e ricorrenze familiari.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
L'accordo dei genitori non coniugati per il benessere della figlia: il Tribunale di Torino omologa le intese sull'affidamento e il mantenimento
Il Tribunale di Torino, con una recente pronuncia, ha omologato l'accordo raggiunto da due genitori non coniugati in merito all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della loro figlia minore. La vicenda trae origine dalla cessazione della convivenza tra i due genitori, i quali, per incompatibilità di carattere, hanno deciso di separare le proprie strade, mantenendo però un comune intento: garantire il migliore interesse della prole.
La coppia, infatti, ha congiuntamente depositato un ricorso al Tribunale, chiedendo l'adozione di provvedimenti volti a regolamentare l'affidamento condiviso della figlia, la sua residenza abituale presso la madre, il regime di visita del padre e la determinazione di un contributo per il suo mantenimento. In un'ottica di collaborazione e responsabilità genitoriale, i ricorrenti hanno presentato un'articolata proposta che delineava in dettaglio le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, le tempistiche degli incontri con il padre e le previsioni economiche a favore della minore.
Il Collegio giudicante, esaminando le istanze congiunte e le note scritte prodotte dalle parti, ha ritenuto di aderire pienamente ai termini dell'accordo. La decisione del Tribunale si fonda sulla valutazione che le condizioni pattuite dai genitori apparissero adeguate alle loro rispettive situazioni economiche e, soprattutto, pienamente aderenti agli interessi della figlia. Non sono state riscontrate, infatti, altre circostanze di fatto o di diritto che potessero ostare all'omologazione dell'intesa, anche in considerazione della documentazione prodotta in atti.
Nel dettaglio, la sentenza ha disposto l'affidamento condiviso della minore, stabilendo la sua residenza anagrafica e dimora abituale presso la madre. È stato altresì precisato che entrambi i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. L'esercizio separato della responsabilità genitoriale è stato previsto per le decisioni di minore importanza.
Particolarmente dettagliato è il regime di visita del padre, modulato in considerazione della tenera età della figlia (due anni al momento della sentenza) e con una previsione di progressiva estensione nel tempo. Inizialmente, il padre potrà incontrare la figlia liberamente, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni della minore e i turni lavorativi del genitore. In assenza di accordo, sono state stabilite modalità specifiche: un giorno infrasettimanale, due weekend alternati al mese, e una regolamentazione dettagliata per le festività (Natale, Pasqua, compleanni) e le vacanze estive, con una graduale introduzione del pernottamento a partire dal compimento dei quattro anni della figlia. La sentenza prevede anche una regolamentazione futura, con il compimento dei sei anni, che include pernottamenti infrasettimanali e un'estensione dei periodi di vacanza con il padre.
Sul fronte economico, il Tribunale ha disposto l'obbligo di contribuzione mensile del padre per il mantenimento della figlia, fissando una somma di 275,00 euro al mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Tale importo è stato determinato tenendo conto degli oneri economici del padre (mutuo e finanziamento) e a fronte della rinuncia ufficiale del padre alla percezione della propria quota del 50% dell'assegno unico mensile per la prole in favore della madre, che continuerà a percepire l'assegno unico al 100%.
Inoltre, il padre è stato chiamato a contribuire al pagamento delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive e ricreative, nella misura del 75%. La sentenza ha richiamato espressamente il Protocollo d'intesa del 15 marzo 2016 del Tribunale Ordinario di Torino e dell'Ordine degli Avvocati di Torino, fornendo un elenco dettagliato delle spese che richiedono o meno il preventivo accordo tra i genitori. È stata prevista una modifica di tale percentuale (al 50%) nel momento in cui la madre dovesse ottenere un contratto di lavoro subordinato. La minore è stata dichiarata fiscalmente a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
La sentenza, infine, ha sottolineato l'impegno dei genitori a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente eventuali cambi di residenza, nuovi recapiti telefonici o domicilio. Un aspetto significativo riguarda la raccomandazione ai genitori di non far interagire subito i loro nuovi compagni o compagne con la figlia, ma di farlo gradualmente e solo quando le nuove relazioni sentimentali avranno raggiunto una solidità e stabilità tali da poter coinvolgere anche la minore, comunque non prima di un anno dall'inizio della frequentazione. La regolamentazione dei periodi di visita potrà subire variazioni, ma solo sulla base di accordi scritti e con congruo preavviso, sempre tenendo in considerazione le primarie esigenze della minore.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.