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TRIBUNALE DI TORINO

Sentenza n. 1859/2026 del 27-03-2026

principi giuridici

La legittimazione ad agire iure proprio del genitore per la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente sussiste qualora il genitore sia il riferimento principale per il sostentamento del figlio e provveda materialmente alle sue esigenze, anche in assenza di coabitazione abituale o prevalente.

In sede di determinazione del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, l'aumento delle esigenze economiche del figlio legato alla sua crescita non necessita di specifica dimostrazione, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno in ragione delle mutate esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Scioglimento del Matrimonio e Contributo al Mantenimento del Figlio Maggiorenne: Legittimazione del Genitore e Adeguamento dell'Assegno


Il Tribunale di Torino si è pronunciato in merito a una domanda di scioglimento del matrimonio, affrontando contestualmente la questione del contributo al mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Nel caso di specie, i coniugi avevano contratto matrimonio nel 2000 e si erano legalmente separati nel 2024. Successivamente, una delle parti ha promosso un giudizio per ottenere il divorzio. Oltre allo scioglimento del vincolo matrimoniale, la ricorrente ha chiesto la conferma dell'assegnazione della casa coniugale e l'aumento del contributo al mantenimento della figlia, studentessa universitaria. Il resistente, pur non opponendosi al divorzio, ha contestato la legittimazione attiva della madre a richiedere l'aumento dell'assegno e ha insistito per la conferma delle condizioni stabilite in sede di separazione.
Il Tribunale ha innanzitutto dichiarato lo scioglimento del matrimonio, verificata la sussistenza dei presupposti di legge. Successivamente, ha affrontato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal padre, ritenendola infondata. I giudici hanno richiamato la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione, secondo cui il genitore è legittimato ad agire iure proprio per richiedere l'aumento dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente, anche qualora quest'ultimo non conviva stabilmente con lui, purché il genitore sia il punto di riferimento per il suo sostentamento e provveda materialmente alle sue esigenze. Nel caso in esame, è emerso che la madre si occupava in via principale del sostentamento della figlia, che faceva frequente rientro nella casa familiare durante le pause accademiche.
Quanto al contributo al mantenimento, il Tribunale ha rilevato una sostanziale parità di condizioni economiche tra i genitori. Tuttavia, ha riconosciuto le accresciute esigenze della figlia, legate all'età e al fatto di studiare all'estero. Pertanto, tenuto conto della quasi totale assenza di rapporti tra padre e figlia e della conseguente esclusività dei compiti di accudimento gravanti sulla madre, il Tribunale ha ritenuto congruo aumentare l'importo del contributo mensile a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale. Infine, il Tribunale ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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