TRIBUNALE DI TORINO
Sentenza n. 2414/2026 del 21-04-2026
principi giuridici
Il diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis, in quanto status permanente e imprescrittibile, è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di passaggio generazionale per linea materna avvenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione, per l'effetto perdurante, anche dopo il 1° gennaio 1948, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Il principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, recepito dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 91 del 1992, comporta che la cittadinanza italiana iure sanguinis si trasmette anche per linea materna, a condizione che la madre fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Riconoscimento della Cittadinanza Italiana Iure Sanguinis per Discendenza Materna Ante 1948: Una Nuova Affermazione Giurisprudenziale
Una recente sentenza del Tribunale di Torino ha affrontato la questione del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a soggetti discendenti da avo italiano per linea materna, con nascita avvenuta prima del 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Nel caso specifico, alcuni ricorrenti, residenti all'estero, hanno adito il Tribunale chiedendo il riconoscimento del loro status di cittadini italiani, in quanto discendenti da una cittadina italiana emigrata in Argentina. La linea di discendenza presentava, tuttavia, una particolarità: la trasmissione della cittadinanza avveniva per linea materna, con una figlia nata prima del 1948. Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio, mentre il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda.
Il Tribunale, richiamando la consolidata giurisprudenza in materia, ha preliminarmente ribadito il principio fondamentale secondo cui la cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis, ovvero per discendenza da cittadino italiano. Tale status, una volta acquisito, è permanente e imprescrittibile, salvo rinuncia.
La questione centrale del caso riguardava l'applicabilità del principio di parità tra uomo e donna nella trasmissione della cittadinanza, sancito dalla Costituzione Italiana e dalle successive leggi. In particolare, si discuteva se tale principio potesse essere invocato anche per i discendenti di donne italiane che avevano trasmesso la cittadinanza ai propri figli nati prima del 1948, data in cui tale principio non era ancora pienamente riconosciuto dalla legge.
Il Tribunale, richiamando le sentenze della Corte Costituzionale che hanno dichiarato l'illegittimità di norme discriminatorie in materia di cittadinanza, ha aderito all'orientamento giurisprudenziale che riconosce il diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis anche ai discendenti per via materna nati prima del 1948. In particolare, è stata richiamata una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha affermato la giustiziabilità in ogni tempo del diritto di cittadinanza, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente, per l'effetto perdurante dell'illegittima privazione dovuta a norme discriminatorie dichiarate incostituzionali.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto il ricorso, riconoscendo ai ricorrenti il diritto alla cittadinanza italiana e ordinando al Ministero dell'Interno di provvedere alle necessarie trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto della natura della procedura e della mancata costituzione in giudizio delle altre parti.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.