TRIBUNALE DI TORINO
Sentenza n. 751/2026 del 09-02-2026
principi giuridici
Il diritto allo status di cittadino italiano iure sanguinis spetta al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555/1912, che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio, in virtù dell'efficacia delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983.
Il diritto di cittadinanza, in quanto status permanente e imprescrittibile, è giustiziabile in ogni tempo, anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento, per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Colui che è nato in uno Stato straniero ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano, senza limiti generazionali, purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia, e la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
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testo integrale
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sintesi e commento
Accertamento della Cittadinanza Italiana Iure Sanguinis: Competenza Territoriale e Trasmissione per Linea Materna
Una recente sentenza del Tribunale Ordinario di Torino si è pronunciata in merito a un ricorso volto all'accertamento del diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis da parte di alcuni soggetti residenti all'estero. Il caso trae origine dalla discendenza di questi ultimi da un cittadino italiano emigrato in Brasile nel XIX secolo.
I ricorrenti, rappresentati da un legale, hanno adito il Tribunale torinese al fine di vedersi riconosciuto lo status di cittadini italiani, adducendo la discendenza diretta da un avo nato in un comune della provincia di Vercelli e mai naturalizzato brasiliano. Il Ministero dell'Interno, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Il Tribunale, preliminarmente, ha affrontato la questione della propria competenza territoriale. Alla luce delle modifiche normative introdotte dalla legge di riforma del processo civile, che attribuiscono rilevanza al comune di nascita dell'avo italiano ai fini della determinazione del foro competente per le controversie in materia di cittadinanza, il giudice ha ritenuto sussistente la competenza del Tribunale di Torino, in quanto il comune di nascita dell'avo ricade nel distretto della Corte d'Appello di Torino.
Nel merito, il Tribunale ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto alla cittadinanza italiana iure sanguinis in capo ai ricorrenti. Il giudice ha accertato, sulla base della documentazione prodotta, la discendenza diretta dall'avo italiano e la mancata interruzione della trasmissione della cittadinanza. In particolare, è stato verificato che l'avo non si era mai naturalizzato cittadino brasiliano, circostanza che avrebbe interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza.
Un aspetto rilevante della decisione riguarda la trasmissione della cittadinanza per linea materna. Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha superato le limitazioni previgenti in materia, riconoscendo il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di madre cittadina nati prima del 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti. In questo modo, il Tribunale ha riconosciuto la validità della trasmissione della cittadinanza anche attraverso la linea femminile, in conformità con i principi costituzionali di uguaglianza e non discriminazione.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero dell'Interno di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni necessarie nei registri dello stato civile, al fine di dare piena attuazione al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della procedura e della mancata costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno.
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