blog dirittopratico

3.813.168
documenti generati

v5.61
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI TRANI

Sentenza n. 1938/2021 del 10-11-2021

principi giuridici

L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è ammissibile avverso la cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per mancanza di un titolo legittimante o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.

In materia di violazioni al codice della strada, decorsi i termini perentori di cui agli artt. 203 e 204 c.d.s. senza che il prefetto abbia adottato l'ordinanza-ingiunzione, il ricorso al prefetto si intende accolto per silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 204, comma 1-bis, c.d.s., con conseguente illegittimità della successiva emissione della cartella di pagamento fondata sul verbale di accertamento presupposto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Silenzio-Accoglimento del Ricorso Amministrativo: Impatto sull'Esecutività della Cartella di Pagamento


La pronuncia in esame affronta una questione di notevole rilevanza pratica, concernente l'efficacia del silenzio serbato dall'amministrazione a fronte di un ricorso amministrativo avverso una sanzione pecuniaria per violazione del codice della strada, e le conseguenze sulla successiva emissione di una cartella di pagamento.
Nel caso di specie, un soggetto impugnava una cartella di pagamento emessa per il mancato versamento di una sanzione amministrativa, originata da un verbale di accertamento per infrazione al codice della strada. L'opponente sosteneva che, a seguito della notifica del verbale, aveva presentato ricorso al Prefetto, il quale non aveva emesso alcuna ordinanza di rigetto nei termini di legge. Pertanto, secondo la tesi difensiva, si era formato un silenzio-assenso, con conseguente annullamento del verbale e illegittimità della successiva cartella di pagamento. Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, ritenendo che l'azione corretta fosse l'opposizione ex art. 22 della legge 689/1981.
Il Tribunale, in sede di appello, ha ribaltato la decisione di primo grado, accogliendo le doglianze dell'appellante. Il fulcro della decisione risiede nella corretta individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso la cartella di pagamento. Il Tribunale ha richiamato i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, che distingue tra l'opposizione a sanzione amministrativa (art. 23 legge 689/1981) e l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.). La prima è esperibile quando la cartella è il primo atto con cui il destinatario viene a conoscenza della sanzione, mentre la seconda è ammissibile quando si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per mancanza di un titolo legittimante o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Nel caso in esame, il Tribunale ha rilevato che l'opponente non contestava la notifica del verbale, ma piuttosto l'omessa pronuncia del Prefetto sul ricorso presentato. Tale omissione, secondo il Tribunale, configurava un fatto estintivo sopravvenuto, idoneo a paralizzare l'efficacia del verbale stesso. Richiamando l'art. 204 del Codice della Strada, il Tribunale ha evidenziato che, decorsi i termini perentori ivi previsti senza l'adozione di un'ordinanza prefettizia, il ricorso si intende accolto. Di conseguenza, il verbale di accertamento, costituente il presupposto per l'emissione della cartella di pagamento, doveva considerarsi annullato per silenzio-assenso.
In definitiva, il Tribunale ha accolto l'appello, annullando la cartella di pagamento in quanto emessa in assenza di un valido titolo esecutivo. La decisione sottolinea l'importanza del rispetto dei termini perentori da parte dell'amministrazione nell'esame dei ricorsi amministrativi, e le conseguenze derivanti dal silenzio serbato, che può determinare l'annullamento del titolo esecutivo e l'illegittimità della successiva riscossione coattiva.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (24591 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.005 secondi in data 4 aprile 2026 (IUG:LH-3E71F3) - 4680 utenti online