TRIBUNALE DI TRANI
Sentenza n. 1938/2021 del 10-11-2021
principi giuridici
L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è ammissibile avverso la cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per mancanza di un titolo legittimante o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
In materia di violazioni al codice della strada, decorsi i termini perentori di cui agli artt. 203 e 204 c.d.s. senza che il prefetto abbia adottato l'ordinanza-ingiunzione, il ricorso al prefetto si intende accolto per silenzio-assenso, ai sensi dell'art. 204, comma 1-bis, c.d.s., con conseguente illegittimità della successiva emissione della cartella di pagamento fondata sul verbale di accertamento presupposto.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Silenzio-Accoglimento del Ricorso Amministrativo: Impatto sull'Esecutività della Cartella di Pagamento
La pronuncia in esame affronta una questione di notevole rilevanza pratica, concernente l'efficacia del silenzio serbato dall'amministrazione a fronte di un ricorso amministrativo avverso una sanzione pecuniaria per violazione del codice della strada, e le conseguenze sulla successiva emissione di una cartella di pagamento.
Nel caso di specie, un soggetto impugnava una cartella di pagamento emessa per il mancato versamento di una sanzione amministrativa, originata da un verbale di accertamento per infrazione al codice della strada. L'opponente sosteneva che, a seguito della notifica del verbale, aveva presentato ricorso al Prefetto, il quale non aveva emesso alcuna ordinanza di rigetto nei termini di legge. Pertanto, secondo la tesi difensiva, si era formato un silenzio-assenso, con conseguente annullamento del verbale e illegittimità della successiva cartella di pagamento. Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, ritenendo che l'azione corretta fosse l'opposizione ex art. 22 della legge 689/1981.
Il Tribunale, in sede di appello, ha ribaltato la decisione di primo grado, accogliendo le doglianze dell'appellante. Il fulcro della decisione risiede nella corretta individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso la cartella di pagamento. Il Tribunale ha richiamato i principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità, che distingue tra l'opposizione a sanzione amministrativa (art. 23 legge 689/1981) e l'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.). La prima è esperibile quando la cartella è il primo atto con cui il destinatario viene a conoscenza della sanzione, mentre la seconda è ammissibile quando si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per mancanza di un titolo legittimante o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Nel caso in esame, il Tribunale ha rilevato che l'opponente non contestava la notifica del verbale, ma piuttosto l'omessa pronuncia del Prefetto sul ricorso presentato. Tale omissione, secondo il Tribunale, configurava un fatto estintivo sopravvenuto, idoneo a paralizzare l'efficacia del verbale stesso. Richiamando l'art. 204 del Codice della Strada, il Tribunale ha evidenziato che, decorsi i termini perentori ivi previsti senza l'adozione di un'ordinanza prefettizia, il ricorso si intende accolto. Di conseguenza, il verbale di accertamento, costituente il presupposto per l'emissione della cartella di pagamento, doveva considerarsi annullato per silenzio-assenso.
In definitiva, il Tribunale ha accolto l'appello, annullando la cartella di pagamento in quanto emessa in assenza di un valido titolo esecutivo. La decisione sottolinea l'importanza del rispetto dei termini perentori da parte dell'amministrazione nell'esame dei ricorsi amministrativi, e le conseguenze derivanti dal silenzio serbato, che può determinare l'annullamento del titolo esecutivo e l'illegittimità della successiva riscossione coattiva.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.