TRIBUNALE DI TRANI
Sentenza n. 1129/2022 del 09-06-2022
principi giuridici
L'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 423 c.p.c. costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., anche in ragione della sua provvisorietà, salvo che la stessa sia superata dalla sentenza conclusiva del giudizio, circostanza che rappresenterebbe un fatto sopravvenuto idoneo a modificarne il contenuto.
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione sono inammissibili le questioni attinenti al merito della controversia, salvo che si tratti di circostanze sopravvenute.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a Precetto Basata su Ordinanza Ex Art. 423 c.p.c.: Validità del Titolo Esecutivo e Disponibilità del Patrimonio
La pronuncia in esame affronta un'opposizione a precetto promossa avverso un atto intimato per il pagamento di una somma di denaro, fondato su un'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 423 del codice di procedura civile. L'opponente contestava l'idoneità di tale ordinanza a costituire valido titolo esecutivo, sostenendo la sua natura provvisoria e, inoltre, eccepiva l'indisponibilità del proprio patrimonio, assoggettato a precedente provvedimento di confisca.
Il giudice adito ha respinto l'opposizione in ogni suo motivo. In primo luogo, ha ribadito la pacifica idoneità dell'ordinanza ex art. 423 c.p.c. a fungere da titolo esecutivo, in conformità a quanto espressamente previsto dal terzo comma della medesima disposizione. La natura provvisoria dell'ordinanza, secondo il tribunale, non ne inficia la validità come titolo, potendo al più costituire un fatto sopravvenuto rilevante in caso di successiva modifica o revoca da parte della sentenza conclusiva del giudizio.
In secondo luogo, il giudice ha ritenuto infondata l'eccezione relativa all'indisponibilità del patrimonio. Dagli atti di causa è emerso che, sebbene i beni dell'opponente fossero stati inizialmente oggetto di confisca, tale provvedimento era stato successivamente revocato da un decreto della Corte d'Appello, restituendo all'interessata la piena disponibilità dei suoi beni in data antecedente alla notifica dell'atto di precetto. Di conseguenza, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva è stata ritenuta priva di fondamento.
Infine, il tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento per lite temeraria avanzata dalla parte opposta, non ravvisando elementi sufficienti a comprovare un abuso del processo o la mala fede dell'opponente nell'agire in giudizio. Le spese processuali sono state poste a carico della parte soccombente, secondo il principio generale della soccombenza.
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