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TRIBUNALE DI TRANI

Sentenza n. 938/2023 del 07-06-2023

principi giuridici

Nel contratto di appalto, l'esecuzione di opere non previste nel progetto originario, configurabili come lavori extracontrattuali, richiede la pattuizione e l'autorizzazione del committente, potendo l'appaltatore provare tale circostanza con ogni mezzo, anche in via presuntiva.

La prova dell'avvenuta esecuzione dei lavori extracontrattuali può essere fornita dall'appaltatore con ogni mezzo di prova, incluse le fatture, le quali, pur non costituendo prova piena del credito, possono rappresentare un valido elemento indiziario, preciso e concordante, idoneo a suffragare la pretesa creditoria.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Variazioni Contrattuali in Appalto: Onere della Prova e Limiti di Ammissibilità


La pronuncia in esame affronta la complessa tematica delle variazioni contrattuali in un contratto di appalto, focalizzandosi sull'onere della prova gravante sull'appaltatore per ottenere il pagamento dei lavori extra-capitolato eseguiti.
La vicenda trae origine da un'azione promossa da una società appaltatrice nei confronti di un committente, al fine di ottenere il pagamento di una somma di denaro asseritamente dovuta a titolo di corrispettivo per lavori aggiuntivi rispetto a quelli originariamente previsti nel contratto di appalto. Il committente si costituiva in giudizio contestando la pretesa avversaria, negando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al pagamento dei lavori extra-capitolato.
Il Tribunale, nel dirimere la controversia, ha preliminarmente richiamato l'articolo 1661 del Codice Civile, norma cardine in materia di variazioni al progetto in corso d'opera. Tale disposizione consente al committente di apportare modifiche al progetto, entro il limite di un sesto del prezzo complessivo convenuto, riconoscendo all'appaltatore il diritto al compenso per i maggiori lavori eseguiti, anche nel caso in cui il prezzo dell'opera sia stato determinato globalmente.
Il giudice ha poi operato una distinzione fondamentale tra le "varianti in corso d'opera" e i "lavori extra-contrattuali". Le prime, pur non essendo espressamente previste nel progetto originario, risultano necessarie per la migliore esecuzione dell'appalto o rientrano comunque nel piano dell'opera stessa. I secondi, invece, si caratterizzano per una individualità distinta rispetto all'opera originaria, pur potendo essere ad essa connessi, o integrano una variazione quantitativa o qualitativa che eccede i limiti di legge. Mentre l'appaltatore è, in linea di principio, obbligato ad eseguire le varianti in corso d'opera, i lavori extra-contrattuali devono costituire oggetto di un nuovo e autonomo accordo tra le parti.
Nel caso di specie, il Tribunale ha qualificato i lavori commissionati dal convenuto come "lavori extra-contrattuali", evidenziando come l'esecuzione di tali opere, diverse ed estranee rispetto al progetto originario, richieda la stipula di un nuovo contratto. Tuttavia, il giudice ha precisato che l'appaltatore può provare, con ogni mezzo di prova, anche in via presuntiva, che le variazioni dell'opera appaltata siano state richieste dal committente. La prova scritta dell'autorizzazione del committente è richiesta solo nel caso in cui le variazioni siano dovute ad iniziativa dell'appaltatore.
Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che l'appaltatore avesse fornito la prova che le variazioni erano state commissionate dal committente e che erano state eseguite e accettate da quest'ultimo. Il convenuto, pur contestando il quantum preteso dall'attore, non ha fornito alcuna prova di aver onorato il proprio debito, né ha dimostrato che le opere extra-capitolato non fossero state eseguite o presentassero vizi.
Il giudice ha inoltre sottolineato che, nel caso di specie, il convenuto si era limitato a formulare generiche contestazioni, senza fornire alcuna prova a supporto del presunto disconoscimento delle fatture depositate dall'attore. Pertanto, le fatture, unitamente alle prove orali acquisite nel corso del giudizio, sono state ritenute indizi precisi e concordanti del credito vantato dall'appaltatore nei confronti del committente.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto la domanda dell'attore, condannando il convenuto al pagamento della somma richiesta a titolo di corrispettivo per i lavori extra-capitolato eseguiti.
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testo integrale


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