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TRIBUNALE DI TRAPANI

Sentenza n. 584/2023 del 06-12-2023

principi giuridici

Gli accordi sindacali, anche aziendali, sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, salvo che il lavoratore, aderendo ad una diversa organizzazione sindacale, ne condivida l'esplicito dissenso dall'accordo.

In tema di banca ore, grava sul lavoratore che agisce per l'adempimento della prestazione retributiva, contestando la legittimità della trattenuta operata dal datore di lavoro a titolo di recupero del saldo negativo della banca ore, l'onere di provare l'espletamento della prestazione lavorativa nelle giornate indicate come non lavorate o il recupero del medesimo numero di ore a debito.

La cessione del credito relativo al saldo ore negative maturato in costanza di rapporto di lavoro è efficace nei confronti del lavoratore ceduto, ove la cessione sia stata notificata al lavoratore tramite annotazione sulle buste paga.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Applicabilità della Banca Ore e Legittimità delle Trattenute in Caso di Successione nell'Appalto di Servizi di Pulizia


La pronuncia del Tribunale di Trapani affronta una controversia in materia di lavoro relativa all'applicazione dell'istituto della banca ore e alla legittimità delle trattenute operate in busta paga a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. La vicenda trae origine dalla successione di una società ad un'altra nell'appalto per i servizi di pulizia di edifici scolastici.
La lavoratrice, assunta dalla società subentrante, contestava l'applicazione della banca ore individuale, lamentando un'errata quantificazione e contabilizzazione delle ore. In particolare, la contestazione riguardava l'inserimento nel sistema della banca ore del saldo negativo maturato nei confronti della precedente società datrice di lavoro, relativo a un periodo di mancata prestazione lavorativa dovuta allo slittamento dell'avvio di un progetto, durante il quale era stata comunque corrisposta la retribuzione.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo applicabile al rapporto di lavoro l'istituto della banca ore, in virtù di accordi sindacali qualificabili come contratti di prossimità, idonei a derogare, anche in peius, alle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali. I giudici hanno evidenziato come tali accordi, finalizzati alla salvaguardia dell'occupazione, consentano deroghe in materia di orario e organizzazione del lavoro, purché nel rispetto dei limiti di legge e delle disposizioni comunitarie.
Inoltre, il Tribunale ha riconosciuto l'efficacia della cessione del credito relativo al saldo ore negative maturato con la precedente società, stante la notificazione al lavoratore tramite annotazione sulle buste paga. Di conseguenza, è stato ritenuto legittimo l'inserimento in banca ore anche dei crediti vantati dalla precedente società datrice di lavoro.
Quanto alla legittimità della trattenuta operata al termine del rapporto, il Tribunale ha richiamato le previsioni degli accordi sindacali, che prevedevano la possibilità per l'azienda di trattenere le ore di mancata prestazione in caso di mancata disponibilità del lavoratore a recuperare il saldo negativo. Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che la lavoratrice non aveva fornito la prova di aver effettivamente recuperato il monte ore accumulato a debito, nonostante l'onere probatorio gravasse su di lei, in quanto, a fronte dell'azione per l'adempimento della prestazione retributiva, la società aveva eccepito il mancato espletamento di attività lavorativa per un determinato periodo.
Infine, il Tribunale ha ritenuto che la lavoratrice non avesse fornito elementi idonei a contestare la quantificazione del debito, risultante dalle buste paga e dai documenti prodotti dalla società resistente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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