TRIBUNALE DI TRAPANI
Sentenza n. 912/2023 del 15-12-2023
principi giuridici
In tema di cessione in blocco di crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ### della Repubblica Italiana recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formulazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
La nullità parziale dei contratti di fideiussione derivante dalla riproduzione dello schema unilaterale ### costituente intesa vietata ai sensi dell'art. 2 della legge 287 del 1990, non si estende alle fideiussioni specifiche, le quali si collocano al di fuori del campo di indagine oggetto dell'istruttoria della ### d'### e del conseguente ambito di produzione di effetti del provvedimento n. 55 del 2005.
La qualità di consumatore del fideiussore deve essere esclusa qualora l'operazione garantita sia di importo elevato e sussistano rapporti sociali tra il fideiussore e la società debitrice principale, desumibili dal tenore della lettera di fideiussione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Fideiussione Specifica e Validità delle Clausole Derogatorie: Un'Analisi della Pronuncia del Tribunale di Trapani
Il Tribunale di Trapani si è pronunciato in merito a un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da due soggetti, garanti di una società a responsabilità limitata, nei confronti di una banca. L'ingiunzione di pagamento era relativa all'esposizione debitoria derivante da un contratto di mutuo fondiario.
Gli opponenti contestavano, in primo luogo, la titolarità del credito in capo alla banca, eccependo la mancata prova della cessione. In secondo luogo, eccepivano la nullità delle fideiussioni, in quanto ritenute conformi al modello ABI del 2003, dichiarato contrario alla normativa antitrust dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM). In subordine, chiedevano la nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 del codice civile, contenuta in una delle fideiussioni, in quanto ritenuta vessatoria, adducendo la loro qualità di consumatori.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione in ogni sua parte. In merito alla titolarità del credito, il giudice ha ritenuto sufficiente la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale riportante l'avviso di cessione del credito, unitamente alla disponibilità del titolo ceduto da parte della banca.
Quanto alla presunta nullità delle fideiussioni per conformità al modello ABI, il Tribunale ha evidenziato come le pronunce giurisprudenziali abbiano sancito la nullità solo parziale dei contratti di fideiussione che riproducono lo schema unilaterale ABI, costituente intesa vietata ai sensi dell'art. 2 della legge 287/1990. Inoltre, nel caso di specie, mancava la prova che i contratti di fideiussione fossero effettivamente conformi al modulo ABI dichiarato illegittimo e attuativi dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata. Il giudice ha sottolineato che le fideiussioni in questione erano specifiche e non omnibus, rendendo inapplicabile il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, che riguardava esclusivamente le fideiussioni omnibus.
Infine, il Tribunale ha respinto l'eccezione di vessatorietà della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c., rilevando che la natura di consumatori dei fideiussori era smentita dall'entità degli importi garantiti e dal tenore della lettera di fideiussione, che evidenziava l'esistenza di rapporti sociali tra i garanti e la società debitrice.
Il Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, in relazione all'esposizione debitoria della società debitrice principale, ai sensi dell'art. 38 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.
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