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TRIBUNALE DI TRAPANI

Sentenza n. 21/2025 del 10-01-2025

principi giuridici

Nei contratti di fideiussione omnibus, l'inserimento della clausola che prevede l'obbligo del fideiussore di pagare immediatamente a semplice richiesta scritta quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio non esclude di per sé l'accessorietà della garanzia, né il conseguente diritto del fideiussore di opporre le eccezioni relative al rapporto fondamentale, qualora non ricorrano elementi caratterizzanti il contratto autonomo di garanzia, quali l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, la preclusione per il debitore di chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, e la proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato.

Sono parzialmente nulli i contratti di fideiussione omnibus che aderiscono allo schema contrattuale predisposto dall'### in quanto attuativi di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/1990; tale nullità è limitata alle clausole che riproducono lo schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo diversa volontà delle parti.

In tema di fideiussione, ai fini dell'art. 1957 c.c., il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, esperibili per conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato. Il fallimento del debitore principale determina la scadenza automatica del debito garantito ai sensi dell'art. 55, comma 2, l.fall., sicché dalla data della dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore.

In caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato nella ### costituisce adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, qualora tali indicazioni siano sufficientemente precise da consentire di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento.

Nei contratti bancari, la clausola che prevede la ### deve essere determinata o determinabile, prevedendo base di calcolo, periodicità e aliquota.

In tema di contratti bancari, la legittimità della capitalizzazione degli interessi è subordinata al rispetto della pari periodicità tra interessi debitori e creditori, conformemente all'art. 120 T.U.B. e alle disposizioni del ###

Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura, occorre applicare le istruzioni della ### d'### tempo per tempo vigenti, considerate quali normativa secondaria di natura tecnica vincolante. Il superamento del tasso soglia degli interessi corrispettivi in corso di esecuzione del rapporto non determina la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Validità delle Fideiussioni Omnibus e Applicazione della Normativa Antitrust: Un Caso di Opposizione a Decreto Ingiuntivo


La recente sentenza del Tribunale di ### affronta un'interessante questione relativa all'opposizione a un decreto ingiuntivo, focalizzandosi sulla validità delle fideiussioni omnibus e la loro compatibilità con la normativa antitrust.
Nel caso specifico, alcuni soggetti si sono opposti a un decreto ingiuntivo che intimava loro il pagamento di una somma ingente, derivante da fideiussioni prestate a garanzia di obbligazioni assunte da una società correntista nei confronti di un istituto di credito. Gli opponenti contestavano la legittimità del decreto, eccependo, tra l'altro, la nullità delle fideiussioni, in quanto ritenute in violazione della legge antitrust.
Il Tribunale ha preliminarmente qualificato il contratto di garanzia come fideiussione omnibus, evidenziando come l'inserimento di una clausola che prevedeva il pagamento immediato a semplice richiesta scritta non fosse sufficiente a escludere l'accessorietà della garanzia. Successivamente, il giudice ha affrontato la questione della nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust, riconoscendo che i contratti di fideiussione omnibus possono essere parzialmente nulli qualora aderiscano allo schema contrattuale predisposto dall'### e ritenuto lesivo della concorrenza dalla ### d'###.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che alcune clausole delle fideiussioni in esame riproducevano pedissequamente il contenuto di articoli dello schema ### e, pertanto, le ha considerate nulle. Tale nullità, tuttavia, è stata ritenuta parziale, limitata alle clausole che riproducevano lo schema anticoncorrenziale, tra cui quella relativa alla deroga all'articolo 1957 del codice civile.
Nonostante la dichiarazione di nullità parziale, il Tribunale ha respinto l'eccezione di decadenza sollevata dagli opponenti, in quanto l'istituto di credito aveva tempestivamente avviato le azioni necessarie per la tutela del proprio credito entro i termini previsti dalla legge.
Il Tribunale ha poi esaminato le ulteriori contestazioni sollevate dagli opponenti in merito alla legittimità degli interessi applicati e delle altre condizioni economiche dei rapporti bancari. A tal fine, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per accertare la correttezza dei calcoli effettuati dall'istituto di credito.
Sulla base delle risultanze della CTU, il Tribunale ha ritenuto infondate le doglianze relative all'indeterminatezza degli interessi passivi e all'applicazione di interessi oltre soglia. Tuttavia, ha accolto parzialmente le contestazioni relative alla commissione di massimo scoperto (### e ad altre spese non pattuite, rettificando i saldi dei conti correnti.
In definitiva, il Tribunale ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, tenendo conto delle rettifiche apportate ai saldi dei conti correnti sulla base delle risultanze della CTU. Le spese di CTU sono state poste a carico degli opponenti, mentre le spese di lite sono state compensate tra le parti in ragione della parziale soccombenza reciproca.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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