TRIBUNALE DI TRAPANI
Sentenza n. 391/2025 del 02-06-2025
principi giuridici
Ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni è integrato dall'atto dispositivo con cui il debitore si spoglia integralmente del suo patrimonio, compromettendo il soddisfacimento dei creditori.
Ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, la scientia damni e il consilium fraudis possono essere desunti dai pregressi rapporti tra le parti, dalla conoscenza dello stato di insolvenza del debitore e dalla volontà di sottrarre i beni alla garanzia del credito, desumibile anche dalla sproporzione tra il valore del bene trasferito e l'aumento di capitale sociale conseguente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Revocatoria Fallimentare: Accoglimento dell'Azione per Atti Depauperativi del Patrimonio Societario
La pronuncia in esame affronta un caso di revocatoria fallimentare, in cui la curatela di una società dichiarata fallita ha agito per ottenere la declaratoria di inefficacia, o in subordine la simulazione assoluta, di due atti: un conferimento d'azienda e una successiva compravendita immobiliare.
Nel dettaglio, la curatela fallimentare ha contestato un atto di conferimento d'azienda con cui la società fallita aveva trasferito l'intero suo patrimonio a un'altra società, e un successivo atto di compravendita di due unità immobiliari, facenti parte del patrimonio conferito, a favore di terzi. L'azione revocatoria è stata promossa sul presupposto che tali atti avessero depauperato il patrimonio della società fallita, pregiudicando le ragioni dei creditori.
I convenuti, acquirenti degli immobili, si sono difesi eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva e la decadenza dall'azione revocatoria. Nel merito, hanno contestato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione, fornendo una diversa ricostruzione dei fatti. La società che aveva beneficiato del conferimento d'azienda è rimasta contumace.
Il Tribunale ha rigettato le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti, ritenendo sussistente la loro legittimazione passiva in quanto parti dell'atto di compravendita contestato e accertando che l'azione era stata promossa entro il termine di decadenza previsto dalla legge.
Nel merito, il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria. Ha accertato l'esistenza di un'esposizione debitoria della società fallita preesistente agli atti contestati, evidenziando come il conferimento d'azienda avesse determinato uno spoglio integrale del patrimonio della società, compromettendo il soddisfacimento dei creditori.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto provata la consapevolezza, da parte dei soggetti coinvolti, della situazione debitoria della società fallita e della volontà di sottrarre i beni alla garanzia dei creditori. A tal fine, ha valorizzato i pregressi rapporti tra le parti, le modalità con cui era stato deliberato l'aumento di capitale sociale della società beneficiaria del conferimento, e le dichiarazioni rese da uno dei convenuti in sede di interrogatorio formale.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto l'azione revocatoria, dichiarando l'inefficacia degli atti di conferimento d'azienda e di compravendita immobiliare nei confronti della curatela fallimentare. I convenuti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di lite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.