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TRIBUNALE DI TRENTO

Sentenza n. 410/2018 del 07-05-2018

principi giuridici

La costituzione di servitù di passaggio ai sensi dell'art. 1052 c.c. è ammissibile anche in favore di fondo non intercluso qualora l'accesso esistente, pur consentendo il passaggio pedonale, risulti inadatto alle esigenze di utilizzo del fondo dominante, in particolare per l'accesso con mezzi meccanici a locali destinati a garage o deposito.

In tema di servitù coattiva di passaggio, la natura di cortile di un'area non preclude la costituzione della servitù qualora, per le sue caratteristiche e conformazione, l'area risulti oggettivamente destinata al transito veicolare e all'accesso agli immobili prospicienti.

L'acquisto di un immobile sulla fede del libro fondiario, ai sensi dell'art. 5 della legge tavolare, preclude l'accoglimento della domanda di usucapione di servitù di passaggio gravante sul medesimo immobile, qualora l'acquirente non fosse a conoscenza della situazione di fatto esistente al momento dell'acquisto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Servitù di Passaggio Coattivo: Interclusione Relativa e Accesso Adeguato all'Abitazione


La pronuncia in esame affronta una controversia relativa alla costituzione di una servitù di passaggio coattivo. La vicenda trae origine dalla domanda di alcuni comproprietari di due unità immobiliari, un'abitazione e un garage/deposito, che lamentavano la difficoltà di accesso con mezzi meccanici a quest'ultimo locale. Essi agivano in giudizio per vedersi riconosciuto l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio su un terreno limitrofo di proprietà dei convenuti, e in subordine, per la costituzione di una servitù coattiva, invocando l'interclusione, quantomeno relativa, del loro fondo.
I proprietari del fondo servente si opponevano, contestando l'esistenza dei presupposti per l'usucapione e per la costituzione della servitù coattiva, sostenendo la presenza di un accesso alternativo e la natura di cortile del loro terreno.
Il Tribunale ha rigettato la domanda di usucapione, accogliendo invece la domanda subordinata di costituzione di servitù coattiva. Il Giudice ha rilevato che, sebbene l'abitazione fosse raggiungibile tramite un passaggio pedonale, il garage/deposito, per la sua specifica destinazione, necessitava di un accesso carrabile. Tale mancanza, secondo il Tribunale, configurava una situazione di interclusione relativa, legittimando la costituzione di una servitù coattiva ai sensi dell'art. 1052 del Codice Civile.
Il Tribunale ha quindi individuato il percorso più idoneo, gravando il terreno dei convenuti con la servitù di passaggio, ritenendo che il tracciato alternativo proposto dai convenuti fosse inadeguato per le sue ridotte dimensioni e la sua conformazione irregolare. Il Giudice ha inoltre escluso che il terreno gravato dalla servitù avesse natura di cortile, qualificandolo invece come una strada destinata al transito dei veicoli.
È stato quindi determinato l'indennizzo dovuto ai proprietari del fondo servente, rigettando la domanda di risarcimento danni avanzata dagli attori, per mancata prova del danno subito.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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