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TRIBUNALE DI TREVISO

Sentenza n. 23/2024 del 10-01-2024

principi giuridici

Nel contratto di leasing finanziario, la prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito decorre dalla scadenza dell'ultimo canone, configurandosi l'obbligazione di pagamento dei canoni come unica obbligazione ad esecuzione frazionata.

In tema di contratto di leasing, la mancata indicazione del tasso effettivo non determina violazione dell'art. 117 TUB qualora il tasso effettivo sia comunque determinabile attraverso calcoli matematici sulla base degli elementi indicati nel contratto.

In tema di contratto di leasing, l'assenza di un piano di ammortamento allegato al contratto non determina l'indeterminatezza dell'oggetto contrattuale, qualora siano indicati tutti gli elementi indispensabili per conoscere la portata dell'obbligazione assunta e che forniscano una rappresentazione dei costi di finanziamento e delle modalità di restituzione.

In tema di contratto di leasing, l'errore della società di leasing in sede di esecuzione del contratto non costituisce prova dell'indeterminatezza della clausola di indicizzazione, qualora la clausola descriva la modalità di determinazione dei conguagli di indicizzazione con sufficiente chiarezza.

In tema di contratto di leasing, l'assenza di una clausola "cap" correlata alla clausola "floor" non comporta uno squilibrio contrattuale, essendo rimessa alle parti la determinazione del tasso di interesse e delle sue variazioni, fatto salvo il divieto di pattuizione di interessi usurari ai sensi dell'art. 1815 c.c.

In tema di contratto di leasing, l'indicazione del ### non è obbligatoria, salvo il caso in cui l'utilizzatore sia un consumatore ai sensi dell'art. 125 bis TUB.

È inammissibile, per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., la domanda di accertamento dell'usurarietà del tasso di mora qualora l'utilizzatore abbia adempiuto al pagamento di ciascun canone senza ritardo e non sia stata dedotta l'avvenuta applicazione in concreto degli interessi moratori.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Locazione Finanziaria: Validità delle Clausole Contrattuali e Limiti alla Ripetizione di Indebito


La pronuncia del Tribunale di Treviso affronta una complessa controversia in materia di locazione finanziaria immobiliare, analizzando la validità e la determinatezza di diverse clausole contrattuali contestate da una società utilizzatrice. La società attrice aveva convenuto in giudizio la società concedente, chiedendo l'accertamento della nullità o indeterminatezza di varie pattuizioni, tra cui quelle relative agli oneri applicati, al tasso leasing, all'indicizzazione, al regime finanziario, agli interessi, alla mancata indicazione del ###, alla clausola floor e al tasso di mora, invocando, in alcuni casi, anche l'usura.
Il Tribunale ha innanzitutto respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, richiamando il principio secondo cui, nel contratto di locazione finanziaria, la prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito decorre dalla scadenza dell'ultimo canone, configurandosi l'obbligazione come unica ad esecuzione frazionata. Analogamente, per gli interessi inclusi nei versamenti rateizzati, il giudice ha aderito all'orientamento della Cassazione, secondo cui il relativo debito si sottrae alla prescrizione quinquennale e segue l'ordinaria prescrizione decennale, decorrente anch'essa dalla scadenza dell'ultima rata.
Nel merito, il Tribunale ha esaminato la questione del tasso leasing, ritenendo che l'indicazione del solo tasso nominale annuo, pur in assenza di quello effettivo, non violi la normativa sulla trasparenza finanziaria, purché quest'ultimo sia comunque determinabile attraverso calcoli matematici, come nel caso di specie. Il giudice ha valorizzato la relazione tecnica d'ufficio, che aveva confermato la possibilità di ricavare il tasso effettivo per relationem sulla base dei parametri indicati nel contratto.
Quanto all'assenza di un piano di ammortamento allegato al contratto, il Tribunale ha precisato che tale documento non è elemento essenziale del contratto di leasing, la cui mancanza non determina l'indeterminatezza dell'oggetto, purché siano indicati tutti gli elementi indispensabili per conoscere la portata dell'obbligazione assunta, quali il costo del bene, il maxi canone, l'importo della rata periodica, il prezzo di riscatto, il numero dei canoni e il tasso interno di attualizzazione.
Con riferimento alla clausola di indicizzazione, il Tribunale ha riconosciuto che la stessa descriveva con sufficiente chiarezza le modalità di determinazione dei conguagli, individuando il tasso di riferimento, il parametro iniziale e le modalità di funzionamento, pur rilevando un errore della società di leasing nell'esecuzione del contratto, che tuttavia non inficiava la validità della clausola stessa.
Il Tribunale ha poi respinto la censura relativa alla clausola floor, affermando che non vi è alcuna prescrizione normativa che imponga la necessaria presenza di una corrispettiva clausola cap, né che fissi limiti minimi o massimi alle due clausole, rimettendo alle parti la determinazione del tasso di interesse e delle sue variazioni, salvo il divieto di usura.
Analogamente, il giudice ha ritenuto infondata e generica la doglianza relativa alla mancata indicazione della base di calcolo degli interessi corrispettivi, ribadendo che il contratto conteneva gli elementi fondamentali per conoscere la portata dell'obbligazione assunta.
Quanto al regime di capitalizzazione degli interessi, il Tribunale ha evidenziato che, a differenza del contratto di mutuo, nel leasing non sussiste un obbligo informativo specifico, essendo sufficiente la presenza degli elementi essenziali per la conoscenza precisa del contenuto dell'obbligazione.
In relazione alla mancata indicazione del ###, il Tribunale ha aderito all'orientamento che nega l'obbligatorietà di tale indicazione nei contratti di leasing, salvo il caso in cui l'utilizzatore sia un consumatore, fattispecie non ricorrente nel caso di specie.
Infine, il Tribunale ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse ad agire, la domanda di accertamento dell'usurarietà del tasso di mora, in quanto la società utilizzatrice non aveva mai subito l'applicazione concreta di tali interessi, avendo adempiuto regolarmente al pagamento dei canoni. Il giudice ha richiamato le ### della Cassazione, secondo cui l'interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata nulla o inefficace sussiste sin dalla pattuizione, ma nel caso di specie, l'eventuale accertamento dell'usurarietà del tasso di mora non avrebbe comportato alcuna utilità concreta per l'attrice, non avendo quest'ultima subito l'applicazione di tali interessi.
In definitiva, il Tribunale ha rigettato integralmente le domande della società attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite e ponendo a suo carico le spese di ###
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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