TRIBUNALE DI TRIESTE
Sentenza n. 137/2019 del 13-03-2019
principi giuridici
La condotta di colui che, nel corso di un giudizio divisorio, renda dichiarazioni ritenute mendaci in ordine alla ricezione di una donazione, non integra la fattispecie di indegnità a succedere prevista dall'art. 463, comma 1, n. 5, c.c., non configurandosi come soppressione, celamento o alterazione del testamento.
L'azione di arricchimento senza causa non è esperibile qualora l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto trovino giustificazione in una decisione giudiziaria passata in giudicato.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Indegnità a Succedere e Arricchimento Ingiustificato: Limiti all'Utilizzo Processuale di Dichiarazioni Pregresse
Una recente sentenza del Tribunale di ### ha affrontato una complessa vicenda successoria, incentrata sull'azione promossa da un soggetto volta ad accertare l'indegnità a succedere del fratello e, in via subordinata, un presunto arricchimento senza causa di quest'ultimo. La pretesa si fondava su dichiarazioni rese dal convenuto in un precedente giudizio divisorio, ritenute mendaci e lesive della volontà testamentaria della madre defunta.
Nel dettaglio, l'attore sosteneva che il fratello, rispondendo a un interrogatorio formale nel corso del precedente giudizio, avesse negato di aver ricevuto dalla madre, in vita, somme di denaro per l'acquisto di un immobile. Tale negazione, secondo l'attore, aveva viziato l'istruttoria del giudizio divisorio, impedendo una corretta valutazione del patrimonio ereditario e alterando le quote spettanti agli eredi. Di qui, la domanda principale volta a far dichiarare l'indegnità del fratello a succedere, ai sensi dell'art. 463, n. 5, del codice civile, per aver celato o alterato il testamento. In subordine, l'attore invocava l'istituto dell'arricchimento senza causa, sostenendo che il fratello si fosse ingiustificatamente avvantaggiato a suo danno.
Il Tribunale ha respinto entrambe le domande, ritenendole infondate. Quanto all'indegnità a succedere, il giudice ha evidenziato come la condotta contestata al convenuto – ovvero la presunta falsa dichiarazione resa in sede processuale – non rientrasse nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 463 c.c. In particolare, la norma invocata dall'attore, relativa alla soppressione, celamento o alterazione del testamento, presuppone un'azione diretta a impedire la realizzazione delle ultime volontà del testatore, azione che non poteva ravvisarsi nella mera dichiarazione resa in giudizio.
Il Tribunale ha inoltre sottolineato come l'accoglimento della domanda di indegnità avrebbe comportato una violazione del principio del giudicato, consentendo all'attore di ottenere una revisione del precedente giudizio divisorio, ormai concluso con sentenza passata in giudicato. In sostanza, si sarebbe trattato di un tentativo di riaprire una questione già definita, al fine di ottenere un risultato che non era stato possibile conseguire nel precedente contenzioso.
Anche la domanda subordinata di arricchimento senza causa è stata ritenuta infondata. Il giudice ha ricordato che tale azione ha carattere sussidiario e presuppone l'assenza di una giusta causa all'arricchimento. Nel caso di specie, l'eventuale vantaggio patrimoniale conseguito dal convenuto trovava la sua giustificazione nelle decisioni giudiziarie assunte nel precedente giudizio ereditario, decisioni ormai coperte da giudicato. Inoltre, l'azione di arricchimento senza causa non poteva essere utilizzata per sopperire all'esito sfavorevole di altra azione già proposta, quale quella di collazione.
Il Tribunale ha infine condannato l'attore al pagamento delle spese processuali e, per responsabilità aggravata, al risarcimento dei danni in favore del convenuto, ravvisando un abuso del processo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.