TRIBUNALE DI TRIESTE
Sentenza n. 160/2023 del 10-10-2023
principi giuridici
In sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., non possono essere dedotte eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori alla formazione del titolo esecutivo.
La mancata opposizione all'ordinanza-ingiunzione nei termini perentori di cui all'art. 6, comma 6, del D.lgs. n. 150/2011 comporta la decadenza dalla tutela giurisdizionale in relazione alla pretesa creditoria dell'amministrazione e determina l'intangibilità dell'atto, il quale acquista efficacia esecutiva.
Il pagamento effettuato in relazione ad una distinta ordinanza-ingiunzione, seppur emessa per i medesimi fatti e nei confronti del medesimo soggetto obbligato in solido, non estingue l'obbligazione derivante da altra ordinanza-ingiunzione non impugnata e divenuta definitiva.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a Cartella Esattoriale: Mancata Impugnazione dell'Ordinanza Ingiunzione e Limiti dell'Opposizione all'Esecuzione
Una società ha presentato opposizione a una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, sostenendo l'inesistenza del diritto dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) di procedere all'esecuzione forzata nei suoi confronti. La cartella traeva origine da un'ordinanza-ingiunzione notificata alla società in qualità di obbligata in solido per sanzioni amministrative derivanti da un verbale di accertamento per violazioni in materia di lavoro.
La società ricorrente contestava la legittimità della pretesa creditoria, adducendo che le violazioni erano state commesse da un soggetto diverso dall'attuale legale rappresentante e che, in un precedente giudizio relativo a un'altra ordinanza-ingiunzione (originata dallo stesso verbale di accertamento) era intervenuta la cessazione della materia del contendere a seguito del pagamento delle sanzioni.
L'ITL si è costituito in giudizio, evidenziando che la cartella di pagamento impugnata si fondava su un'ordinanza-ingiunzione diversa da quella oggetto del precedente giudizio e che tale ordinanza non era mai stata impugnata nei termini di legge. L'ITL ha sottolineato che l'intervento nel precedente giudizio non poteva avere effetti sull'ordinanza-ingiunzione non impugnata.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, richiamando i principi generali in materia di opposizione all'esecuzione e di ordinanza-ingiunzione. Il giudice ha ricordato che l'opposizione all'esecuzione è un'azione di accertamento negativo del credito e che non può essere fondata su eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori alla formazione del titolo esecutivo.
Il Tribunale ha evidenziato che la mancata opposizione all'ordinanza-ingiunzione nei termini di legge comporta l'intangibilità dell'atto, che acquista efficacia esecutiva e consente la riscossione coattiva del credito. Di conseguenza, le contestazioni relative alla responsabilità per le violazioni e alla sussistenza di un'obbligazione solidale non potevano essere sollevate in sede di opposizione all'esecuzione.
Il Tribunale ha inoltre precisato che il pagamento effettuato nel precedente giudizio, relativo a un'ordinanza-ingiunzione diversa, non poteva avere alcun effetto sul procedimento esecutivo basato sull'ordinanza-ingiunzione non impugnata. L'intervento volontario nel precedente giudizio non poteva sanare la mancata impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione posta a fondamento della cartella esattoriale.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.