TRIBUNALE DI TRIESTE
Sentenza n. 32/2023 del 20-03-2023
principi giuridici
Nel rito del lavoro, l'opposizione a decreto ingiuntivo erroneamente proposta con citazione anziché con ricorso produce gli effetti del ricorso se depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
La relata di notifica, in quanto atto pubblico proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, fa piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., delle attestazioni in essa contenute, inerenti alle attività che l'ufficiale giudiziario certifica di avere eseguito, contestabili unicamente mediante querela di falso.
La rimessione in termini presuppone la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte e che la parte si sia attivata con immediatezza al palesarsi della necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione a Decreto Ingiuntivo in Materia di Fringe Benefit: Rilevanza del Rito del Lavoro e Tardività dell'Impugnazione
La pronuncia in esame affronta una controversia originata dall'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di un soggetto, a cui era stato intimato il pagamento di una somma a titolo di penale per il ritardato rilascio di un immobile. Tale immobile era stato concesso in comodato d'uso dalla società datrice di lavoro come fringe benefit nell'ambito di un rapporto di lavoro, successivamente conclusosi.
Il soggetto ingiunto ha proposto opposizione avverso il decreto, contestando l'ammontare della penale e sollevando, tra l'altro, eccezioni di compensazione con crediti da lavoro asseritamente non corrisposti. La società opposta si è costituita in giudizio, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e contestando le pretese dell'opponente.
La questione preliminare affrontata dal giudice è stata la corretta individuazione del rito applicabile. Inizialmente incardinata dinanzi al giudice civile, la causa è stata poi riassegnata al giudice del lavoro, in ragione della natura del rapporto sottostante la concessione dell'immobile. Il giudice ha infatti rilevato che il comodato d'uso, essendo strettamente connesso al rapporto di lavoro subordinato e costituendo una forma di retribuzione in natura, rientra nella competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 409 c.p.c.
Il fulcro della decisione risiede nella valutazione della tempestività dell'opposizione. Il giudice ha richiamato il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo soggetta al rito speciale del lavoro, l'erronea proposizione dell'opposizione con atto di citazione anziché con ricorso non comporta l'inammissibilità dell'atto, purché questo sia stato depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c.
Nel caso specifico, il decreto ingiuntivo era stato notificato al soggetto opponente ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per irreperibilità presso il domicilio. Il giudice ha quindi accertato che la notifica si era perfezionata decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, come previsto dalla legge. Di conseguenza, il termine per proporre opposizione era scaduto prima del deposito dell'atto di citazione in opposizione.
Il giudice ha altresì rigettato l'istanza di rimessione in termini presentata dall'opponente. Quest'ultimo aveva dedotto di non aver ricevuto l'avviso di deposito presso l'ufficio postale e di aver avuto difficoltà nel reperire l'atto a causa di un errore nella catalogazione da parte dell'ufficio comunale. Tuttavia, il giudice ha rilevato che l'opponente non aveva fornito prova di una causa a lui non imputabile che avesse impedito il tempestivo esercizio del diritto di opposizione. In particolare, è stato evidenziato che l'opponente non si era attivato tempestivamente per il ritiro della raccomandata informativa e che, pur essendo a conoscenza dell'emissione del decreto ingiuntivo, aveva erroneamente ritenuto applicabile la sospensione feriale dei termini.
Alla luce di tali considerazioni, il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività dell'opposizione, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.