TRIBUNALE DI TRIESTE
Sentenza n. 328/2023 del 13-06-2023
principi giuridici
È affetta da nullità, e non soggetta al termine di impugnazione di cui all'art. 1137 c.c., la delibera assembleare che addebita le spese di riscaldamento ai condomini proprietari di unità immobiliari cui l'impianto non sia comune né destinato al servizio, in quanto tale delibera incide sui diritti individuali dei condomini e non sulla mera determinazione quantitativa del riparto delle spese.
I proprietari delle unità immobiliari che, per ragioni di conformazione dell'edificio, non siano servite dall'impianto di riscaldamento centralizzato non possono vantare un diritto di condominio sull'impianto medesimo, in assenza di una relazione di accessorietà, intesa quale collegamento strumentale, materiale e funzionale, tra l'impianto e le suddette unità immobiliari.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Nullità di Delibera Condominiale per Impianto di Riscaldamento Non Destinato a Servire Unità Immobiliare: Esclusione dall'Obbligo Contributivo
La pronuncia del Tribunale di ### affronta una controversia relativa all'impugnazione di delibere assembleari condominiali concernenti la ripartizione delle spese per un impianto di riscaldamento centralizzato. La vicenda trae origine dall'azione promossa da una società proprietaria di un immobile all'interno di un condominio, la quale contestava la propria inclusione nel riparto delle spese relative all'impianto di riscaldamento centralizzato, sostenendo di non essere allacciata a tale impianto e di possedere un sistema autonomo.
La società attrice aveva acquistato l'immobile, originariamente destinato a magazzino, e lo aveva successivamente ristrutturato ad uso ufficio, dotandolo di un proprio impianto di riscaldamento e raffrescamento. A seguito di problematiche emerse sull'impianto centralizzato, il condominio aveva deliberato interventi di ripristino e ripartito le relative spese tra tutti i condomini, inclusa la società attrice. Quest'ultima, ritenendo illegittima tale ripartizione, aveva impugnato le delibere assembleari.
Il condominio convenuto si era difeso eccependo l'esistenza di un impianto centralizzato e la comproprietà condominiale dello stesso, sostenendo che l'eventuale mancato allacciamento volontario da parte della società non la esentasse dal contribuire alle spese di conservazione dell'impianto.
Il Tribunale, per dirimere la controversia, ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la natura dell'impianto, gli enti ad esso allacciati e le condizioni dell'immobile di proprietà della società attrice al momento dell'acquisto.
L'esito della consulenza ha evidenziato che l'impianto condominiale era stato realizzato per servire gli appartamenti sottostanti gli uffici della società attrice, e che quest'ultima aveva un impianto autonomo, realizzato successivamente all'acquisto dell'immobile. Inoltre, è emerso che l'immobile della società non era allacciato all'impianto condominiale e che un eventuale allacciamento avrebbe richiesto la sostituzione dell'intero impianto di distribuzione e dei corpi radianti, rendendo l'intervento antieconomico e inadatto alla destinazione d'uso dei locali.
Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica, il Tribunale ha accolto la domanda della società attrice, dichiarando la nullità delle delibere assembleari nella parte in cui attribuivano alla società le spese relative all'impianto di riscaldamento centralizzato. Il giudice ha motivato la decisione richiamando il principio secondo cui è da escludere la situazione di comunione dell'impianto di riscaldamento non obiettivamente conformato per servire una determinata porzione immobiliare, in quanto manca il presupposto del collegamento strumentale, materiale e funzionale tra l'impianto e l'unità immobiliare.
Il Tribunale ha inoltre condannato il condominio alla restituzione delle somme versate dalla società attrice in base alle delibere impugnate, oltre agli interessi legali, e al pagamento delle spese di lite.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.