TRIBUNALE DI TRIESTE
Sentenza n. 570/2023 del 24-10-2023
principi giuridici
Nei giudizi in cui sia invocata la nullità derivata delle clausole riproducenti lo schema ABI, il valore di prova privilegiata del provvedimento n. 55/2005 della ### d'### si applica alle sole fideiussioni omnibus, e non anche a quelle specifiche, per le quali chi agisce in giudizio è tenuto ad allegare e provare sia la sussistenza di un accordo distorsivo della concorrenza all'epoca della sottoscrizione della fideiussione, relativo all'applicazione uniforme da parte delle banche del medesimo schema negoziale, sia il suo recepimento nel contratto "a valle" stipulato dalle parti.
Il provvedimento che definisce il procedimento esecutivo è privo di carattere decisorio e non ha efficacia di giudicato, rilevando invece ai fini dell'esperibilità della domanda di ripetizione, dipendente dall'esito della domanda di nullità.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Nullità delle Fideiussioni Specifiche e Onere Probatorio a Carico del Fideiussore
Il Tribunale di Trieste si è pronunciato in merito a una controversia riguardante la validità di una fideiussione specifica, sollevando importanti questioni relative all'onere probatorio in capo al fideiussore che eccepisce la nullità del contratto per violazione della normativa antitrust.
Nel caso di specie, due soggetti avevano agito in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità di una fideiussione da loro prestata a garanzia di un mutuo concesso a una società. Gli attori fondavano la loro pretesa sulla presunta violazione dell'articolo 2 della Legge n. 287/1990, che vieta le intese restrittive della concorrenza. In particolare, richiamavano un provvedimento della ### d'### che aveva individuato alcune clausole standard utilizzate dall'ABI nelle fideiussioni omnibus come potenzialmente anticoncorrenziali.
Gli attori sostenevano che, poiché la fideiussione da loro sottoscritta conteneva clausole analoghe a quelle ritenute problematiche dalla ### d'###, il contratto dovesse essere considerato nullo, o quantomeno le singole clausole riproduttive di quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata. In via subordinata, chiedevano che venisse dichiarata la loro liberazione dalla garanzia per mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 1957 del codice civile.
Il Tribunale ha rigettato le domande degli attori, evidenziando una distinzione fondamentale tra fideiussioni omnibus e fideiussioni specifiche. I giudici hanno sottolineato che il provvedimento della ### d'###, invocato dagli attori come "prova privilegiata" dell'esistenza di un'intesa illecita, si riferisce espressamente alle sole fideiussioni omnibus, le uniche ad avere formato oggetto dell'istruttoria condotta dall'autorità di vigilanza.
Di conseguenza, nel caso di fideiussioni specifiche, come quella in esame, l'onere probatorio in capo al fideiussore è più gravoso. Non è sufficiente allegare la mera identità di contenuto tra le clausole censurate dalla ### d'### e quelle contenute nella fideiussione, ma è necessario dimostrare sia la sussistenza di un accordo distorsivo della concorrenza all'epoca della sottoscrizione della fideiussione, sia il suo recepimento nel contratto "a valle". Nel caso in questione, gli attori non avevano fornito tale prova, limitandosi a richiamare i principi giurisprudenziali relativi alle fideiussioni omnibus.
Il Tribunale ha inoltre respinto la domanda di restituzione della somma incassata dalla banca in sede di esecuzione forzata, ritenendola logicamente subordinata all'accoglimento della domanda di nullità della fideiussione.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.