TRIBUNALE DI TRIESTE
Sentenza n. 639/2023 del 14-11-2023
principi giuridici
La rinuncia all'azione di responsabilità verso l'amministratore da parte della società, per essere efficace, deve avere un oggetto determinato, presupponendo l'indicazione specifica delle condotte contestate e non potendo consistere in una generica manifestazione di volontà di rinunciare a proporre azioni di responsabilità.
In tema di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, ai fini dell'accertamento della liceità dell'operazione e della sussistenza della violazione dell'art. 2474 c.c., è necessario verificare se sussistano e siano stati correttamente esposti a soci e creditori i mezzi adeguati e le risorse necessarie a far fronte alle obbligazioni della società risultante dalla fusione, valutando la coerenza e sostenibilità finanziaria del piano economico e finanziario allegato alla relazione di cui all'art. 2501 quinquies c.c. e la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione attestata dalla relazione dell'esperto di cui all'art. 2501 sexies c.c.
Il curatore fallimentare che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali per attività gestoria non meramente conservativa del patrimonio sociale compiuta dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, ovvero la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società, il successivo compimento di atti negoziali non conservativi da parte degli amministratori, e i danni eziologicamente ricollegabili a tale condotta.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.




sintesi e commento
Responsabilità degli Amministratori e di Terzi nel Contesto di Operazioni Societarie Complesse e Successivo Fallimento
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda societaria sfociata nel fallimento di due società, a seguito di una serie di operazioni finanziarie che hanno coinvolto diverse figure, tra cui amministratori, soci e professionisti. La vicenda trae origine dalla costituzione di due società, operanti nel settore delle energie rinnovabili, che, sin dalla loro nascita, sono state caratterizzate da una gestione coordinata e da scelte gestionali simili.
Le curatele fallimentari delle due società hanno promosso un'azione di responsabilità nei confronti di una pluralità di soggetti, contestando la validità di una serie di operazioni, tra cui il conferimento di rami d'azienda, fusioni per incorporazione inversa e finanziamenti bancari. Secondo la prospettazione delle curatele, tali operazioni sarebbero state viziate da illiceità, simulazione o frode alla legge, e avrebbero avuto come scopo quello di consentire a determinati soggetti di incamerare liquidità a danno dei creditori sociali.
Il Tribunale, dopo aver espletato una complessa istruttoria, ha rigettato la maggior parte delle domande attoree, ritenendo che non fosse stata provata la sopravvalutazione dei conferimenti dei rami d'azienda, né la nullità delle fusioni. In particolare, il Tribunale ha valorizzato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che ha escluso la sussistenza di una sopravvalutazione dei beni conferiti e ha ritenuto che le fusioni fossero state precedute da un'adeguata informativa ai soci e ai terzi.
Tuttavia, il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria relativa al versamento di ingenti somme di denaro da parte delle due società fallite a favore di una terza società, in assenza di una valida causa giustificativa. Il Tribunale ha ritenuto che tali versamenti costituissero atti di distrazione, idonei a cagionare un danno al patrimonio sociale e ai creditori. Di tale condotta sono stati ritenuti responsabili sia l'amministratore unico delle società che ha effettuato i pagamenti, sia la società beneficiaria dei versamenti, nonché il suo legale rappresentante, in quanto consapevoli dell'inesistenza del titolo del pagamento.
La decisione del Tribunale evidenzia la complessità delle questioni giuridiche sottese alle operazioni societarie, soprattutto quando queste sfociano in situazioni di crisi e fallimento. La pronuncia sottolinea l'importanza di una corretta valutazione dei beni conferiti, di un'adeguata informativa ai soci e ai terzi in merito alle operazioni di fusione e, soprattutto, della sussistenza di una valida causa giustificativa per i pagamenti effettuati dalle società. La sentenza ribadisce, inoltre, la responsabilità degli amministratori e dei terzi che, con la loro condotta, contribuiscono a depauperare il patrimonio sociale a danno dei creditori.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.