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TRIBUNALE DI UDINE

Sentenza n. 20/2022 del 27-05-2022

principi giuridici

Nel rapporto di lavoro subordinato, la reciproca e convergente volontà delle parti di non dare più seguito al contratto, pur se sorretta da motivi diversi, determina la risoluzione del rapporto per fatti concludenti, anche in difetto di una corretta formalizzazione delle dimissioni, qualora il comportamento concretamente tenuto dalle parti, l'una nei confronti dell'altra, manifesti in modo inequivocabile tale volontà.

La disciplina di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, che prevede l'inefficacia delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro qualora non effettuate con modalità esclusivamente telematiche, non trova applicazione nel caso in cui la volontà risolutiva del lavoratore si sia sostanziata in un contegno protrattosi nel tempo e palesatosi in una serie di comportamenti, anche omissivi, idonei ad assicurare un'agevole verifica della sua genuinità.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Dimissioni di Fatto e Risoluzione del Rapporto di Lavoro: Analisi di un Caso Giudiziario


La sentenza in esame affronta la complessa questione della risoluzione del rapporto di lavoro per "dimissioni di fatto", ovvero quando il comportamento del lavoratore, pur in assenza di una formale comunicazione di dimissioni, manifesta inequivocabilmente la volontà di interrompere il rapporto.
Nel caso specifico, una lavoratrice, assunta come aiuto cuoca, si era assentata dal lavoro per un periodo prolungato, senza fornire alcuna giustificazione e senza rispondere alle comunicazioni del datore di lavoro. Quest'ultimo, dopo diversi mesi di assenza ingiustificata, aveva inviato una lettera alla dipendente invitandola a formalizzare le dimissioni, avvertendola che, in mancanza, avrebbe considerato il rapporto risolto per fatti concludenti. La lavoratrice non aveva dato seguito all'invito e successivamente aveva impugnato la risoluzione del rapporto, sostenendo di non aver mai rassegnato le dimissioni.
Il Tribunale ha rigettato il ricorso della lavoratrice, ritenendo che il suo comportamento, protrattosi per un lungo periodo di tempo e caratterizzato da un'assenza ingiustificata e dalla mancata risposta alle comunicazioni del datore di lavoro, avesse manifestato in modo inequivocabile la volontà di porre fine al rapporto di lavoro. I giudici hanno sottolineato che, pur in assenza di una formale comunicazione di dimissioni, è possibile desumere la volontà di recedere dal rapporto da una serie di comportamenti concludenti, che nel caso di specie erano rappresentati dall'assenza ingiustificata, dalla mancata risposta alle comunicazioni del datore di lavoro e dalle dichiarazioni rese dalla lavoratrice alla responsabile del personale, in cui manifestava l'intenzione di non rientrare al lavoro.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato che, nonostante la normativa vigente richieda la formalizzazione telematica delle dimissioni, tale requisito non è assoluto e non preclude la possibilità di accertare la risoluzione del rapporto per fatti concludenti, soprattutto quando il comportamento del lavoratore è protratto nel tempo e idoneo a ingenerare nel datore di lavoro un legittimo affidamento sulla volontà di recedere dal rapporto. I giudici hanno infine sottolineato che una diversa interpretazione, che imponesse al datore di lavoro di procedere al licenziamento per giusta causa in caso di assenza ingiustificata del lavoratore, sarebbe irragionevole e contraria ai principi di libertà di iniziativa economica e di tutela del lavoro.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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