TRIBUNALE DI UDINE
Sentenza n. 372/2022 del 05-04-2022
principi giuridici
L'azione generale di rescissione per lesione ultra dimidium di cui all'art. 1448 c.c. richiede la simultanea sussistenza della sproporzione tra le prestazioni, dello stato di bisogno del contraente danneggiato e dell'approfittamento di tale stato da parte dell'altro contraente, valutandosi lo stato di bisogno non solo come difficoltà economica, ma anche come situazione tale da incidere sulla libera determinazione a contrarre, costituendo la ragione per cui è stata accettata la sproporzione tra le prestazioni.
La rescissione del contratto ex art. 1448 c.c. determina la reviviscenza delle pattuizioni contrattuali anteriori, ove non autonomamente impugnate, con conseguente riespandersi della loro efficacia.
In ipotesi di accoglimento della domanda di rescissione del contratto, la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare ex art. 2932 c.c. non può trovare accoglimento qualora sia accertato l'avveramento della condizione risolutiva prevista in un accordo successivo al contratto preliminare stesso, riacquistando tale accordo piena efficacia a seguito della rescissione.
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testo integrale
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sintesi e commento
Rescissione per Lesione e Riconsegna dell'Immobile: Un Caso di Squilibrio Contrattuale
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda contrattuale relativa alla compravendita di un immobile all'asta e alla successiva costituzione di un diritto di abitazione. La controversia nasce da una serie di accordi intercorsi tra due soggetti, a seguito dell'aggiudicazione di un immobile in sede di procedura esecutiva. L'attrice, originaria proprietaria di fatto dell'immobile, aveva concordato con la convenuta, aggiudicataria formale, che quest'ultima acquistasse l'immobile con fondi forniti dalla stessa attrice, al fine di consentire a quest'ultima e al suo coniuge di continuare ad abitare l'immobile.
Nel corso del tempo, tale accordo iniziale subiva diverse modifiche attraverso una serie di convenzioni integrative, che andavano a disciplinare le modalità di costituzione del diritto di abitazione e i relativi oneri economici. L'ultimo di tali accordi prevedeva la costituzione di un diritto di abitazione temporaneo, in luogo di quello vitalizio inizialmente pattuito, con rinuncia da parte dell'attrice a qualsiasi pretesa sulle somme versate per l'acquisto dell'immobile.
L'attrice, ritenendo che tale ultimo accordo fosse lesivo dei propri interessi, adiva il Tribunale chiedendone la rescissione per lesione ultra dimidium, ai sensi dell'art. 1448 del Codice Civile, nonché l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare originario, che prevedeva la costituzione di un diritto di abitazione vitalizio. La convenuta si costituiva in giudizio contestando la sussistenza dei presupposti per la rescissione e chiedendo, in via riconvenzionale, l'esecuzione in forma specifica di uno dei contratti successivi o, in subordine, l'accertamento dell'avveramento di una condizione risolutiva e la condanna dell'attrice al rilascio dell'immobile.
Il Tribunale, esaminata la complessa vicenda, accoglieva la domanda principale dell'attrice, dichiarando la rescissione per lesione ultra dimidium dell'ultimo accordo. I giudici hanno ritenuto sussistenti i tre requisiti necessari per la rescissione: la sproporzione tra le prestazioni, lo stato di bisogno del contraente danneggiato e l'approfittamento di tale stato da parte dell'altro contraente. In particolare, il Tribunale ha evidenziato come l'attrice si trovasse in una situazione di difficoltà economica, tale da incidere sulla sua libera determinazione contrattuale, e come la convenuta avesse approfittato di tale situazione per imporre condizioni sempre più svantaggiose per l'attrice.
Tuttavia, il Tribunale accoglieva anche la domanda riconvenzionale subordinata della convenuta, accertando l'avveramento della condizione risolutiva prevista da uno dei contratti integrativi precedenti. Tale condizione prevedeva che, in caso di mancata costituzione del diritto di abitazione entro un determinato termine, la convenuta avrebbe avuto la facoltà di alienare l'immobile, trattenendo una somma a titolo di risarcimento. Di conseguenza, il Tribunale condannava l'attrice al rilascio dell'immobile.
Il Tribunale motivava tale decisione evidenziando che la rescissione dell'ultimo accordo faceva rivivere i contratti precedenti, compresa la clausola risolutiva espressa contenuta in uno di essi. Pertanto, la convenuta, pur non potendo beneficiare dell'ultimo accordo rescisso, aveva comunque il diritto di alienare l'immobile, con l'obbligo di versare all'attrice quanto ricavato dalla vendita, eccedente la somma stabilita a titolo di risarcimento. Infine, il Tribunale compensava integralmente le spese di giudizio tra le parti, in considerazione dell'accoglimento sia della domanda principale dell'attrice che della domanda riconvenzionale della convenuta.
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