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TRIBUNALE DI UDINE

Sentenza n. 586/2022 del 11-06-2022

principi giuridici

Nei contratti di conto corrente bancario, l'applicazione di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese, in assenza di valida pattuizione scritta, determina l'illegittimità degli addebiti effettuati a tale titolo.

In materia di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme indebitamente addebitate su conto corrente bancario, ai fini della qualificazione di un versamento come solutorio o ripristinatorio, occorre previamente rideterminare il saldo del conto, epurando gli addebiti illegittimi, e considerare il saldo disponibile anziché quello contabile.

In presenza di un'apertura di credito, i versamenti eseguiti sul conto corrente, anche se riportano il saldo in attivo, si presumono ripristinatori della provvista, salvo che la rimessa non ecceda l'ammontare dello scoperto rispetto al limite del fido, nel qual caso la parte eccedente assume natura solutoria.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità delle Clausole Anatocistiche, Interessi Ultralegali e Commissioni: Onere della Prova e Rideterminazione del Saldo di Conto Corrente


La pronuncia in esame trae origine da una controversia tra una società e un istituto bancario, concernente la legittimità di addebiti effettuati su un conto corrente affidato. La società attrice contestava, in particolare, l'applicazione di interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite per iscritto, chiedendo la restituzione delle somme indebitamente addebitate.
Il Tribunale ha accolto integralmente le domande della società. In sintesi, la vicenda processuale ha visto l'attore contestare una serie di addebiti, ritenuti illegittimi, operati dalla banca sul conto corrente. Tra questi, spiccavano gli interessi anatocistici, applicati in violazione dell'articolo 1283 del codice civile, e gli interessi ultralegali, in assenza di una valida convenzione scritta. Ulteriori contestazioni riguardavano le commissioni di massimo scoperto e le spese, anch'esse ritenute non dovute per mancanza di un accordo scritto.
Il giudice ha innanzitutto ribadito che la mancata impugnazione degli estratti conto non preclude la contestazione della validità del titolo in base al quale gli addebiti sono stati effettuati. Quanto all'anatocismo, il Tribunale ha rilevato che, nel periodo antecedente al 1° luglio 2000, l'applicazione di interessi anatocistici era pacificamente illegittima. Per il periodo successivo, la banca convenuta aveva invocato la delibera CICR del 9 febbraio 2000, ma il giudice ha evidenziato la mancanza di prova di una specifica approvazione scritta da parte della società correntista, requisito essenziale per la legittimità dell'anatocismo.
Con riferimento agli interessi ultralegali, il Tribunale ha sottolineato l'assenza di un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, nonché la mancanza di una valida pattuizione scritta che legittimasse l'applicazione di tassi d'interesse superiori a quelli legali. Analogamente, per le commissioni di massimo scoperto e le spese, il giudice ha rilevato la mancanza di prova di un accordo scritto tra le parti.
Per quantificare le somme indebitamente addebitate, il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU). Il consulente tecnico, sulla base della documentazione disponibile, ha ricalcolato il saldo del conto corrente, eliminando gli addebiti illegittimi e computando gli interessi al tasso legale.
La banca convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto alla ripetizione dei versamenti solutori eseguiti prima del 2 aprile 2009. Il Tribunale ha respinto tale eccezione, rilevando che il rapporto tra le parti era assistito da un'apertura di credito, sebbene non formalizzata per iscritto. In tale contesto, i versamenti effettuati dalla società correntista dovevano essere considerati come ripristini della disponibilità concessa, e non come pagamenti di un debito. Tuttavia, il consulente tecnico aveva individuato alcune rimesse solutorie, per un importo limitato, il cui diritto alla ripetizione era effettivamente prescritto.
In definitiva, il Tribunale ha accertato che il saldo finale del conto corrente, depurato dagli addebiti illegittimi e dalle rimesse solutorie prescritte, era pari a un determinato importo a credito della società attrice, condannando la banca convenuta al pagamento di tale somma.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale ordinario di ### seconda civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2878/2019 promossa da: ###. & C. ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### e dell'avv. ### ATTORE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv.  #### parte attrice: “### 1) dichiararsi l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale applicata dalla ### dei ### di ### S.p.a. (già ### già ### di ### sul conto corrente n. 10043.01 (già n. 10043.17, già n. 10043/M, già n. 46449), intestato alla ### di ### C. & C. ### e ciò dall'apertura del conto sino al 30.09.2016, per violazione dell'art. 1283 c.c., per le motivazioni di cui è causa; 2) dichiararsi non dovuti gli interessi ultralegali applicati dalla ### dei ### di ### S.p.a. (già ### già ### di ### sul conto corrente n. 10043.01 (già n. 10043.17, già n. 10043/M, già n. 46449), intestato alla ### di ### C. & C. ### e ciò dall'inizio del rapporto sino alla sua chiusura, per difetto di una valida e specifica convenzione per iscritto ai sensi dell'art. 1284, 2 e 3 comma, c.c. e dell'art. 117 Tub, per le motivazioni di cui è causa; 3) dichiararsi non dovute le commissioni di massimo scoperto trimestrali applicate dall'inizio del rapporto sino al 30.03.2009 dalla ### dei ### di ### S.p.a. (già ### già ### di ### sul conto corrente n. 10043.01 (già n. 10043.17, già n. 10043/M, già n. 46449), intestato alla ### di ### C. & C. ### per violazione degli artt. 1325 e 1346 c.c. nonché dichiararsi non dovuti gli interessi passivi via via calcolati nel medesimo periodo sulle commissioni sul massimo scoperto per effetto del cosiddetto “effetto a cascata”, per le motivazioni di cui è causa; 4) dichiararsi non dovute le spese applicate, dall'inizio del rapporto sino alla chiusura, dalla ### dei ### di ### S.p.a. (già ### già ### di ### sul conto corrente n. 10043.01 (già n. 10043.17, già n. 10043/M, già n. 46449), intestato alla ### di ### C. & C. ### e ciò in quanto non validamente e specificatamente pattuite per iscritto, nonché dichiararsi non dovuti gli interessi passivi via via calcolati nel medesimo periodo sulle citate spese per effetto del cosiddetto “effetto a cascata”, per le motivazioni di cui è causa; 5) condannarsi, conseguentemente, la ### dei ### di ### S.p.a. (già ### già ### di ### - in persona del suo legale rappresentante protempore - a restituire alla società ### di ### C. & C. ### la somma di ### 189.842,40 così come determinata dal ctu nel secondo elaborato peritale in atti, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, indebitamente addebitata in più sul conto corrente n. 10043.01 (già 10043.17, già n. 10043/M, già n. 46449) a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto trimestrali e spese, oltre agli interessi legali dalla domanda (16.07.2019) al saldo effettivo, e ciò per le motivazioni di cui è causa, e dichiararsi conseguentemente non dovuta la somma di ### richiesta dalla banca convenuta con lettera di data 04.01.2018, per le motivazioni di cui è causa. 
Spese di lite interamente rifuse ivi comprese spese di CTU e di ### I sottoscritti procuratori dichiarano di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande, eccezioni o deduzioni formulate da controparte.” Per parte convenuta: “Piaccia all'ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria eccezione e difesa, respingersi le domande tutte di parte attrice perché infondate.  ### di spese di lite.” ### “### di ### C. & C. S.n.c.” agisce contro “### dei ### di ### S.p.a.” per ottenere la restituzione di somme che quest'ultima avrebbe illegittimamente addebitato sul conto corrente n. 10043.01 (già n. 10043.17, già n. 10043/M, già n. 46449, oggi chiuso) a titolo d'anatocismo (in violazione dell'art. 1283 c.c.), e d'interessi ultralegali, di commissione di massimo scoperto e di spese non dovute, in quanto non validamente e specificatamente pattuiti per iscritto. 
Resiste parte convenuta, contestando la fondatezza delle domande avversarie ed eccependo, in ogni caso, la prescrizione del diritto alla ripetizione dei versamenti solutori eseguiti anteriormente al 2/4/2009. 
Acquisiti i documenti prodotti, disposta CTU contabile, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15/2/2022, sulle conclusioni di parte in epigrafe trascritte.  MOTIVI DELLA DECISIONE La “### dei ### di ### S.p.a.” è succeduta nella posizione che già spettava alla ### di ### e poi alla ### nel rapporto contrattuale con l'attrice, costituito dal conto corrente affidato n. 10043.01 (già n. 10043.17, già n. 10043/M, già n. 46449), aperto nel 1990 e chiuso il ### con saldo a debito del correntista per ### Va premesso che le questioni da affrontarsi non sono precluse dalla mancata impugnazione degli estratti conto da parte dell'attrice ex art. 119 TUB, perché ciò riguarda soltanto eventuali errori di scritturazione o di calcolo (ipotesi assenti nella fattispecie), non anche la contestazione circa la validità e l'efficacia del titolo in forza del quale è stata eseguita l'appostazione in conto. 
La causa riguarda, infatti, quest'ultimo tipo di questioni.  *** 
Anatocismo.  ### lamenta che la banca ha applicato l'anatocismo sugli interessi a debito fino al 30.09.2016; ritiene nullo il titolo in forza del quale ciò è avvenuto, per violazione dell'art. 1283 c.c.; chiede l'elisione di ogni addebito in conto fatto con tale motivazione (compresi gli interessi passivi di conseguenza generati). 
La domanda è fondata, sulla base di un ormai noto e granitico indirizzo giurisprudenziale. 
Quanto al periodo anteriore al 1.7.2000, nemmeno la convenuta nulla osserva. 
Quanto al periodo successivo, la convenuta obietta di aver agito conformemente all'art. 7 della ### del 9.2.2000, ciò che avrebbe da quel punto in poi legittimato l'anatocismo.  ### è infondata, perché manca la prova della necessaria approvazione per iscritto della modifica del regime di calcolo degli interessi da parte dell'attrice (Cass. n° 9140/20). 
Solo a decorrere dal 1.10.2016 l'anatocismo annuale è divenuto legittimo, grazie alla modifica dell'art. 120 TUB.  *** 
Addebito di interessi passivi ultralegali ### lamenta che la banca ha addebitato sul conto in parola gli interessi passivi calcolandoli in misura superiore a quella legale, ma in assenza di una specifica e valida pattuizione scritta, come invece previsto dall'art. 1284, comma terzo, c.c. nonché dall'art. 117 TUB. Chiede il ricalcolo di ogni addebito in conto fatto a titolo di interessi passivi dall'inizio del rapporto sino alla sua chiusura, applicando i tassi sostitutivi di legge. 
La domanda è fondata. 
Il contratto di conto corrente in parola non è stato stipulato per iscritto, così come le varie aperture di credito che erano sullo stesso regolate (vedi meglio infra). 
Di conseguenza manca la forma scritta ad substantiam che possa legittimare l'applicazione del tasso d'interessi superiore a quello legale.  ### contratto scritto disponibile è l'apertura di credito del 30.09.2009 (doc. 7 attrice), che però non contiene una valida pattuizione della misura ultralegale degli interessi dovuti per l'utilizzo dei fondi messi a disposizione. 
Si fa invero riferimento al “parametro ### maggiorato di uno spread del 1,275% qualora l'affidamento sia utilizzato entro i limiti concessi”, pattuizione dall'oggetto chiaramente indeterminato ed indeterminabile, anche alla luce del silenzio serbato dalla convenuta sul significato di tale sigla.  *** 
Commissione di massimo scoperto e “spese”.  ### lamenta che tali voci sono state costantemente addebitate, ma in difetto di una valida pattuizione. 
Chiede l'elisione di ogni addebito in conto fatto per tali titoli, compresi gli interessi passivi di conseguenza generati. 
Anche tale doglianza è fondata, posto che la convenuta non ha allegato né dimostrato di aver raggiunto alcun accordo scritto con la controparte che legittimasse simili pretese.  ***  ###. 
In causa sono disponibili gli estratti conto e i documenti scalari di conteggio delle competenze addebitate dalla banca nel corso del rapporto dal 1.1.1990 al 31.10.2017, oltre che le risultanze della ### dal mese di gennaio 1990 al mese di aprile 2009. 
E' stata disposta CTU contabile per rispondere al seguete quesito: “Ridetermini il ctu l'esatto saldo finale (al 29.11.2017) del rapporto di conto corrente bancario n. 10043.01 (già n. 10043.17, già n. 10043/M, già n. 46449) intercorso fra le parti. 
Ciò eliminando: - gli interessi attivi e passivi come calcolati ed addebitati/accreditati negli estratti conto in atti; - ogni addebito avvenuto a titolo capitalizzazione periodica degli interessi maturati dal primo estratto conto in atti sino al 30.09.2016; - ogni addebito avvenuto a titolo di commissioni di massimo scoperto trimestrali dal primo estratto conto in atti sino al 30.03.2009; - le spese addebitate a qualsiasi titolo, dal primo estratto conto in atti sino alla chiusura del rapporto; - gli interessi passivi generati dall'addebito delle citate commissioni e spese; e computando gli interessi attivi e passivi (senza alcuna forma di capitalizzazione fino al 30.9.2016) al tasso via via vigente stabilito dall'art. 1284 comma primo c.c. dal primo estratto conto in atti sino al 10.03.1992, e, in seguito, quelli previsti dall'art. 5 della L. n° 154/92 e dall'art.  117 del D.Lgs. n. 385/1993 sino alla chiusura del conto corrente.” Il consulente, senza contestazioni sulla correttezza dei suoi calcoli, ha determinato come segue le poste da eliminare: - interessi addebitati: ### - interessi accreditati: ### - CMS addebitate: ### - spese addebitate: 22.258,41 ### ha portato le rettifiche ad incremento progressivo del saldo giornaliero, in corrispondenza della data di addebito periodico, così da depurare detto saldo dalla capitalizzazione periodica degli interessi maturati e dagli interessi generati dall'addebito delle commissioni e spese. 
In considerazione della mancata documentazione delle movimentazioni di conto corrente per i mesi di luglio 1998 e gennaio 2015, il CTU ha considerato i singoli periodi (dal 1.1.1990 al 30.06.1998, dal 1.8.1998 al 31.12.2014 e dal 1.2.2015 al 31.10.2017) come autonomi tra loro, assumendo ogni volta come saldo di partenza quello riportato dal primo estratto conto disponibile dopo l'interruzione, rettificato delle poste oggetto di espunzione accertate nel periodo precedente a quello privo di estratto conto. 
Ha quindi calcolato gli interessi, sui saldi rettificati ordinati per valuta, al tasso legale via via vigente. 
All'esito del riconteggio, il saldo alla data dell'ultimo estratto conto disponibile (31.10.2017) va rideterminato in ### a credito dell'attrice.  *** 
Prescrizione delle rimesse solutorie. 
La convenuta contesta il diritto avversario al pagamento dell'intero saldo come sopra ricalcolato, perché lo stesso è influenzato da una serie di versamenti, eseguiti dalla correntista prima del 2.4.2009, aventi carattere solutorio e dunque configurabili come veri e propri pagamenti. 
Nonostante la nullità del titolo che sosteneva la loro esecuzione, eccepisce la prescrizione del diritto attoreo alla loro restituzione. 
Come noto, in questa materia il relativo termine decorre dalla chiusura del rapporto, a meno che non si dimostri che alcuni versamenti, realizzati in precedenza, erano in realtà dei pagamenti di un debito e non una mera forma di ripristino della disponibilità concessa in forza di un'apertura di credito (Cass. S.U. n° 24438/10). 
La banca sostiene che il conto non era assistito da alcuna apertura di credito, sicché a suo dire tutte le rimesse fatte allorché il saldo era negativo sono da considerarsi dei pagamenti, il diritto alla cui ripetizione è quindi prescritto. 
La tesi è infondata.  ### ha fin da subito allegato che il rapporto instaurato con la controparte consisteva in un'apertura di credito regolata sul conto corrente n. 10043.01, in forza di accordi mai stipulati per iscritto. 
I documenti dimessi confermano la circostanza: - gli estratti conto evidenziano che sin dall'apertura del conto la banca ha sempre eseguito le operazioni passive (assegni, bonifici) ordinate dall'attrice, anche quando il conto presentava un saldo negativo; - non risultano contestazioni su tale modus operandi del cliente, né richieste di precostituire i fondi necessari al pagamento degli assegni o dei bonifici; - non risulta la segnalazione di scopertura alla ### d'### doverosa per i clienti senza affidamento; - gli estratti conto, sin dall'inizio del rapporto ###, contengono la previsione della commissione sul massimo scoperto, spesa che la prassi collega ad un affidamento; - la convenuta ha indicato alla ### della ### d'### (continuativamente dal mese di gennaio 1990 al mese di novembre 2009) la presenza di un affidamento collegato al conto corrente in esame.  ### della forma scritta per i contratti bancari è stato introdotto solo dalla L. n. 154/92, mentre il rapporto bancario tra le parti è iniziato prima; la prova dell'esistenza di un'apertura di credito stipulata verbalmente si può dunque ricavare anche in assenza del documento contrattuale. 
Ciò detto, per stabilire se un versamento su di un conto affidato ha carattere solutorio o ripristinatorio, occorre in primo luogo determinare il saldo di riferimento, da individuarsi (secondo Cass. n° n. 9141/20) in quello che si ottiene eliminando gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito, per poi determinare il reale passivo del correntista. 
Inoltre, occorre utilizzare il saldo disponibile, e non quello contabile, analogamente a quanto previsto in relazione all'individuazione delle rimesse soggette a revocatoria fallimentare (Cass. n° 245881/05). 
La banca ricorda sul punto che il saldo del conto corrente è divenuto attivo il ###. A suo dire, in tal caso si è verificata automaticamente l'estinzione di tutte le competenze passive fin lì maturate, sicché tutti i versamenti anteriori sarebbero da considerarsi pagamenti la cui ripetizione è prescritta. 
La tesi è infondata. 
Non sono pagamenti a favore della banca i versamenti che riportano il saldo in attivo, indipendentemente dal fatto che il suddetto rapporto sia o meno assistito da una apertura di credito a favore del correntista. 
Tali versamenti in conto, difatti, “fungono unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere” (Cass. SS. UU. n° 24418/10 e n° 15895/19). 
Come poi chiarito da ### PD n° 684/19 (su www.ilcaso.it), l'unico effetto di una rimessa tale da riportare un conto affidato in attivo è quello di ripristinare integralmente la provvista dell'apertura di credito, e di precostituire un ulteriore deposito attivo da utilizzare in futuro; non certamente quello di pagare un debito liquido ed esigibile per interessi, commissioni, ecc. maturati in passato. 
Del resto, la Suprema Corte ha chiarito (n° 3858/21) che “ove sia stato l'addebito degli interessi a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo “scoperto” ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194, comma 2, c.c. limitatamente a questa parte”. 
Ciò significa che una rimessa ha carattere solutorio solo se (e nella parte in cui) “copre” la differenza fra scoperto e limite di fido. 
Il supplemento di ### i cui risultati non sono contestati da alcuna parte, ha precisato che nella fattispecie costituiscono pagamenti solutori, il diritto alla cui ripetizione è prescritto, rimesse per ### Il saldo finale a credito della correntista, depurato dagli addebiti non basati su titolo valido e dalle predette rimesse irripetibili, è dunque pari ad ### La correntista ha il diritto ad ottenerne il versamento. 
Interessi non richiesti.  *** 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, compresi i compensi pagati al CTP attoreo (senza l'### che non è un costo per l'attrice) ed esclusa la prestazione resa dal consulente prima della causa. 
Quelle di CTU vanno interamente addossate a parte convenuta.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, così decide: a) accerta che il saldo finale del conto corrente n. 10043.01 (già n. 10043.17, già n. 10043/M, già n. 46449), già intrattenuto tra le parti, depurato dagli addebiti non basati su titolo valido e dalle rimesse solutorie irripetibili per prescrizione del relativo diritto, è pari ad ### ; b) condanna la convenuta a pagare all'attrice la somma di ### ; c) condanna parte convenuta a rifondere alla controparte le spese della lite, che liquida in ### per compensi oltre rimborso forfettario, spese vive per ### ed ulteriori accessori, se dovuti quale reale costo, come per legge; d) addossa interamente alla parte convenuta le spese di ### con obbligo di rifusione alla controparte che le avrà anticipate. 
Udine, 09/06/2022 Il Giudice dott. #### di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209. 
RG n. 2878/2019

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