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TRIBUNALE DI UDINE

Sentenza n. 920/2022 del 21-10-2022

principi giuridici

È ammissibile la concessione della provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo ex art. 642, comma 2, c.p.c., qualora sussista documentazione proveniente dal debitore comprovante il diritto fatto valere, pur in assenza di una previsione espressa analoga a quella contenuta nell'art. 648, comma 1, c.p.c.

La clausola contrattuale che legittima la committente a trattenere i corrispettivi dovuti all'appaltatore a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa previdenziale, assistenziale o fiscale non può essere invocata per sospendere il pagamento delle fatture in ragione di pretese retributive avanzate dai dipendenti del subappaltatore, salvo che tali pretese non comportino un accertato inadempimento degli obblighi previdenziali, assistenziali o fiscali dell'appaltatore stesso.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Legittimità dell'Esecuzione Provvisoria Parziale del Decreto Ingiuntivo e Interpretazione di Clausole Contrattuali in Materia di Obblighi Retributivi e Previdenziali


La pronuncia in esame affronta un'opposizione a decreto ingiuntivo, originata da un contratto di appalto di servizi di logistica. La società ingiungente aveva richiesto il pagamento di fatture relative a prestazioni eseguite, mentre la società opponente eccepiva l'insussistenza del proprio obbligo di pagamento, invocando una clausola contrattuale che le consentiva di sospendere i pagamenti in caso di contestato o accertato inadempimento degli obblighi derivanti dalla normativa previdenziale, assistenziale e fiscale da parte dell'appaltatrice o dei suoi dipendenti.
La società opponente aveva motivato la sospensione dei pagamenti con riferimento a richieste di pagamento per differenze retributive e straordinari avanzate da dipendenti di una società subappaltatrice, sfociate in ricorsi dinanzi al giudice del lavoro. L'opponente sosteneva che tali pretese, fondate sulla responsabilità solidale tra committente e appaltatore, legittimassero la sospensione dei pagamenti in virtù della clausola contrattuale.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. In via preliminare, ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 642 c.p.c., che non prevede espressamente la possibilità di concedere l'esecuzione provvisoria parziale. Il giudice ha affermato che, pur in assenza di una previsione normativa specifica, non sussiste un divieto che impedisca al giudice di concedere l'esecuzione provvisoria parziale, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 642, comma 2, c.p.c., in particolare, la sussistenza di documentazione proveniente dal debitore comprovante il diritto fatto valere.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che la clausola contrattuale invocata dall'opponente non faceva riferimento agli obblighi di natura retributiva, ma solo a quelli previdenziali, assistenziali e fiscali. Inoltre, ha evidenziato che le richieste dei lavoratori riguardavano anche un periodo antecedente a quello oggetto del contratto di appalto e che non vi era prova di alcun inadempimento da parte dell'appaltatrice riguardo ai trattamenti retributivi verso i lavoratori nel periodo di riferimento. Il Tribunale ha altresì sottolineato che le controversie di lavoro erano state definite con una conciliazione stragiudiziale, senza alcun accertamento giudiziale sulla fondatezza delle pretese dei lavoratori. Pertanto, il Tribunale ha concluso che non sussistevano i presupposti per azionare legittimamente la clausola contrattuale e sospendere il pagamento delle fatture.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
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testo integrale


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