TRIBUNALE DI VASTO
Sentenza n. 143/2023 del 12-05-2023
principi giuridici
Nel giudizio di divisione ereditaria, il giudice può disporre l'assegnazione al creditore ipotecario intervenuto, ai sensi dell'art. 1113 c.c., delle somme dovute al debitore ipotecario a titolo di conguaglio, in parziale soddisfacimento del credito garantito da ipoteca iscritta sui beni oggetto di divisione.
Nel giudizio di divisione ereditaria, la consulenza tecnica d'ufficio non può supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulle parti in ordine all'esatta individuazione dei beni facenti parte dell'asse ereditario.
In sede di divisione giudiziale, il valore degli immobili si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti al momento della decisione della causa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Divisione Ereditaria: Ammissibile l'Assegnazione dei Conguagli al Creditore Ipotecario Intervenuto
La pronuncia in commento trae origine da un'azione di divisione ereditaria promossa da un soggetto nei confronti della madre e della sorella, a seguito del decesso del padre. Il patrimonio ereditario, in assenza di testamento, era stato devoluto per legge alla coniuge, in regime di comunione legale, e ai due figli. L'attore, lamentando un presunto depauperamento del patrimonio ereditario da parte delle convenute, chiedeva la divisione dei beni, previa esatta individuazione e valutazione degli stessi, includendo nel calcolo il valore delle quote di una società a responsabilità limitata, di cui il defunto era titolare.
Nel corso del giudizio, il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) per la descrizione e la stima dei beni immobili e mobili facenti parte del compendio ereditario, nonché per la predisposizione di un progetto di divisione. Il CTU ha elaborato un progetto che prevedeva l'attribuzione di specifici beni a ciascun erede, con la previsione di conguagli in denaro per compensare le differenze di valore tra le quote ideali e i beni effettivamente assegnati.
Successivamente, è intervenuta nel giudizio una società finanziaria, in qualità di creditore ipotecario, titolare di un'ipoteca giudiziale iscritta sui beni immobili oggetto della divisione, a garanzia di un credito vantato nei confronti delle parti in causa. Il creditore ipotecario chiedeva, in caso di divisione in natura, l'assegnazione in suo favore delle somme dovute a titolo di conguaglio dai coeredi a favore della madre, fino alla concorrenza del proprio credito.
Il Tribunale, dopo aver esaminato le risultanze della CTU e le contestazioni sollevate dalle parti, ha ritenuto ammissibile la divisione in natura dei beni ereditari, approvando il progetto divisionale predisposto dal CTU. In particolare, il giudice ha ritenuto condivisibili le conclusioni del CTU in merito alla stima dei beni e alla formazione dei lotti, evidenziando la correttezza della metodologia utilizzata e la completezza delle valutazioni effettuate.
La questione più rilevante affrontata dal Tribunale riguarda la domanda del creditore ipotecario di ottenere l'assegnazione dei conguagli dovuti dai coeredi. Sul punto, il giudice ha aderito all'orientamento giurisprudenziale che riconosce al creditore ipotecario, intervenuto nel giudizio divisionale, il diritto di soddisfarsi sul denaro ricavato dalla vendita del bene o sulla somma versata a titolo di conguaglio da altro condividente. Tale diritto trova fondamento nella disciplina dell'ipoteca su beni indivisi, che consente al creditore di soddisfarsi sul denaro ricavato dalla vendita o sulla somma versata a titolo di conguaglio da altro condividente (art. 2825, comma 3, del codice civile).
Di conseguenza, il Tribunale ha disposto l'assegnazione, in favore del creditore ipotecario, delle somme dovute a titolo di conguaglio dai coeredi a favore della madre, a parziale soddisfazione del credito ipotecario vantato. Il giudice ha, inoltre, compensato integralmente le spese di lite tra le parti, in considerazione dell'esito della controversia e della sostanziale soccombenza reciproca in relazione alle eccezioni e domande formulate.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.