TRIBUNALE DI VELLETRI
Sentenza n. 1323/2020 del 28-09-2020
principi giuridici
Nel giudizio di divisione, qualora l'immobile non sia comodamente divisibile e non vi sia istanza di attribuzione da parte del comproprietario, si fa luogo alla vendita dell'intero immobile.
L'atto di cessione di una quota immobiliare, stipulato successivamente alla trascrizione del pignoramento, è inopponibile al creditore procedente e alla procedura esecutiva.
La sopravvenienza di una ragione creditoria nei confronti di un comproprietario, con conseguente promozione di una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto la quota di sua pertinenza, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di divisione, qualora si verifichi la riunione delle due procedure esecutive aventi ad oggetto le quote del bene facenti capo ai due comproprietari.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Opposizione all'Esecuzione e Comunione Legale: Profili di Ammissibilità e Cessazione della Materia del Contendere
La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda esecutiva originata da un'opposizione agli atti esecutivi, inserita in un contesto di giudizio divisionale. La questione centrale verteva sulla legittimità della vendita di un immobile indiviso, oggetto di pignoramento per la quota di un comproprietario, all'interno di un regime di comunione legale tra coniugi.
Nel caso specifico, una creditrice aveva avviato un'esecuzione forzata nei confronti di un debitore, pignorando la quota del 50% di un immobile di sua proprietà. Successivamente, era stato instaurato un giudizio di divisione per procedere alla vendita dell'intero bene. La comproprietaria, coniuge del debitore esecutato, si opponeva alla vendita dell'intero immobile, sostenendo che il pignoramento riguardava solo la quota del marito e che il giudizio di divisione avrebbe dovuto essere sospeso in attesa della definizione di un'azione revocatoria relativa ad un atto di cessione della quota pignorata tra il marito e lei stessa.
Il Tribunale ha preliminarmente qualificato l'opposizione non come opposizione agli atti esecutivi, bensì come opposizione di terzo, in quanto volta a contestare la possibilità di disporre della vendita dell'intero diritto di proprietà del bene. Nel merito, il giudice ha rilevato l'infondatezza dell'opposizione, evidenziando che l'atto di cessione della quota era successivo alla trascrizione del pignoramento e, pertanto, inopponibile alla procedura esecutiva. Inoltre, ha sottolineato che, in caso di immobile non comodamente divisibile, si procede alla vendita dell'intero bene, salvo diversa istanza di attribuzione da parte del comproprietario.
Tuttavia, nel corso del giudizio, è emersa una circostanza sopravvenuta: la creditrice procedente aveva avviato una nuova procedura esecutiva, questa volta nei confronti della comproprietaria, avente ad oggetto la quota di sua titolarità. Tale circostanza ha portato il Tribunale a dichiarare cessata la materia del contendere, ritenendo che la riunione delle due procedure esecutive avrebbe reso superfluo il proseguimento del giudizio divisionale e, di conseguenza, della controversia oppositiva. Il giudice ha comunque precisato che l'opposizione, al momento della sua instaurazione, era da considerarsi infondata. Le spese di lite sono state compensate, ad eccezione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio, poste a carico dell'opponente.
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