TRIBUNALE DI VELLETRI
Sentenza n. 574/2022 del 18-05-2022
principi giuridici
La mancata presentazione all'istituto previdenziale della domanda amministrativa costituisce causa di improponibilità della domanda giudiziale volta ad ottenere la prestazione previdenziale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Ai fini della proponibilità della domanda giudiziaria in materia di previdenza e assistenza, è necessario che la domanda amministrativa sia tipica, ossia provvista di tutti i requisiti previsti dalla legge, ivi compreso quello della tempestività.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Improponibilità del Ricorso Giudiziale per Mancata Preventiva Domanda Amministrativa in Materia di Pensione di Reversibilità
La sentenza in esame affronta la questione dell'improponibilità di un ricorso giudiziale volto al riconoscimento del diritto alla quota di reversibilità di una pensione, a seguito del decesso del titolare. Il caso trae origine dalla domanda presentata all'### dalla madre dei ricorrenti, in qualità di coniuge superstite, per ottenere la pensione di reversibilità del defunto marito. Successivamente, i figli del de cuius hanno adito l'autorità giudiziaria per vedersi riconosciuta la propria quota di reversibilità, lamentando di non aver ricevuto quanto spettante.
L'### si è costituita in giudizio eccependo, tra l'altro, l'improponibilità del ricorso per carenza di preventiva domanda amministrativa da parte dei ricorrenti. Il Tribunale ha accolto l'eccezione dell'### basandosi sulla normativa vigente in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. In particolare, il giudice ha richiamato l'articolo 46 della Legge n. 88/1989 e l'articolo 47 del D.P.R. n. 639/1970, nonché l'articolo 443 del codice di procedura civile, che disciplinano i procedimenti amministrativi e giudiziari in materia di prestazioni previdenziali.
Il Tribunale ha evidenziato che la presentazione di una domanda amministrativa all'istituto previdenziale costituisce un presupposto necessario per la successiva azione giudiziaria volta ad ottenere la prestazione previdenziale. Nel caso specifico, è emerso che la domanda amministrativa presentata dalla madre dei ricorrenti era stata formulata unicamente a suo nome, in qualità di coniuge superstite, e non anche per conto dei figli. Inoltre, le domande presentate successivamente dai ricorrenti all'### sono risultate essere state inviate all'istituto solo dopo l'introduzione del giudizio.
Pertanto, il Tribunale ha concluso che, non avendo i ricorrenti presentato una preventiva domanda amministrativa per il riconoscimento della propria quota di reversibilità prima di adire l'autorità giudiziaria, il ricorso doveva essere dichiarato improponibile. La decisione si fonda sul principio consolidato secondo cui l'azione giudiziaria in materia previdenziale è subordinata all'espletamento del procedimento amministrativo, salvo che la legge non dispensi espressamente da tale onere. Infine, il giudice ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, motivando tale decisione con le peculiarità della questione di fatto e le condizioni soggettive dei ricorrenti, nonché facendo riferimento alla giurisprudenza costituzionale in materia di spese di lite nel processo del lavoro.
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