blog dirittopratico

3.891.182
documenti generati

v5.872
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI VELLETRI

Sentenza n. 574/2022 del 18-05-2022

principi giuridici

La mancata presentazione all'istituto previdenziale della domanda amministrativa costituisce causa di improponibilità della domanda giudiziale volta ad ottenere la prestazione previdenziale, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Ai fini della proponibilità della domanda giudiziaria in materia di previdenza e assistenza, è necessario che la domanda amministrativa sia tipica, ossia provvista di tutti i requisiti previsti dalla legge, ivi compreso quello della tempestività.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Improponibilità del Ricorso Giudiziale per Mancata Preventiva Domanda Amministrativa in Materia di Pensione di Reversibilità


La sentenza in esame affronta la questione dell'improponibilità di un ricorso giudiziale volto al riconoscimento del diritto alla quota di reversibilità di una pensione, a seguito del decesso del titolare. Il caso trae origine dalla domanda presentata all'### dalla madre dei ricorrenti, in qualità di coniuge superstite, per ottenere la pensione di reversibilità del defunto marito. Successivamente, i figli del de cuius hanno adito l'autorità giudiziaria per vedersi riconosciuta la propria quota di reversibilità, lamentando di non aver ricevuto quanto spettante.
L'### si è costituita in giudizio eccependo, tra l'altro, l'improponibilità del ricorso per carenza di preventiva domanda amministrativa da parte dei ricorrenti. Il Tribunale ha accolto l'eccezione dell'### basandosi sulla normativa vigente in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. In particolare, il giudice ha richiamato l'articolo 46 della Legge n. 88/1989 e l'articolo 47 del D.P.R. n. 639/1970, nonché l'articolo 443 del codice di procedura civile, che disciplinano i procedimenti amministrativi e giudiziari in materia di prestazioni previdenziali.
Il Tribunale ha evidenziato che la presentazione di una domanda amministrativa all'istituto previdenziale costituisce un presupposto necessario per la successiva azione giudiziaria volta ad ottenere la prestazione previdenziale. Nel caso specifico, è emerso che la domanda amministrativa presentata dalla madre dei ricorrenti era stata formulata unicamente a suo nome, in qualità di coniuge superstite, e non anche per conto dei figli. Inoltre, le domande presentate successivamente dai ricorrenti all'### sono risultate essere state inviate all'istituto solo dopo l'introduzione del giudizio.
Pertanto, il Tribunale ha concluso che, non avendo i ricorrenti presentato una preventiva domanda amministrativa per il riconoscimento della propria quota di reversibilità prima di adire l'autorità giudiziaria, il ricorso doveva essere dichiarato improponibile. La decisione si fonda sul principio consolidato secondo cui l'azione giudiziaria in materia previdenziale è subordinata all'espletamento del procedimento amministrativo, salvo che la legge non dispensi espressamente da tale onere. Infine, il giudice ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, motivando tale decisione con le peculiarità della questione di fatto e le condizioni soggettive dei ricorrenti, nonché facendo riferimento alla giurisprudenza costituzionale in materia di spese di lite nel processo del lavoro.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (25605 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.006 secondi in data 28 maggio 2026 (IUG:UM-7CDDBD) - 1899 utenti online