TRIBUNALE DI VELLETRI
Sentenza n. 987/2022 del 13-05-2022
principi giuridici
La mancata allegazione al contratto di compravendita di copia della domanda di concessione in sanatoria, pur menzionata nell'atto, determina la nullità del contratto ai sensi dell'art. 40, comma 2, L. n. 47/1985, non potendo supplire a tale omissione la successiva voltura della domanda in favore dell'acquirente o la produzione della documentazione in giudizio.
Il collegamento negoziale tra un contratto di compravendita immobiliare e un contratto di mutuo di scopo, finalizzato all'acquisto del bene e con erogazione della somma mutuata direttamente al venditore, comporta che la nullità del contratto di compravendita si estende al contratto di mutuo, determinandone la caducazione per mancanza di causa concreta.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Nullità della Compravendita di Immobile Abusivo e Conseguenze sul Mutuo di Scopo
Una recente sentenza del Tribunale di ### ha affrontato una complessa vicenda legata alla compravendita di un immobile realizzato in assenza di permesso di costruire e al successivo mutuo fondiario stipulato per l'acquisto.
La controversia è nata da un atto di citazione con il quale un soggetto acquirente ha chiesto la nullità del contratto di compravendita di un immobile, stipulato con i venditori, e del contestuale contratto di mutuo fondiario stipulato con un istituto di credito per finanziare l'acquisto. L'attore ha motivato la sua richiesta evidenziando che l'immobile era stato costruito abusivamente, in assenza di permesso di costruire, e che la domanda di condono edilizio presentata era stata rigettata dal Comune a causa della presenza di vincoli paesaggistici e sismici. L'acquirente ha inoltre lamentato la mancata allegazione al contratto di compravendita della domanda di condono edilizio.
I venditori si sono difesi sostenendo la validità del contratto, in quanto contenente la menzione dell'assenza del permesso di costruire e degli estremi della domanda di condono. L'istituto di credito, dal canto suo, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e contestato la sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di compravendita e il mutuo, sostenendo che quest'ultimo fosse un'operazione autonoma.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda, verificata la sussistenza del verbale di mediazione con esito negativo. Nel merito, il giudice ha escluso la nullità del contratto di compravendita per la natura abusiva dell'immobile e per la dichiarazione mendace dei venditori circa l'assenza di vincoli, richiamando il principio della nullità "testuale" sancito dalle ### della Cassazione. Tuttavia, il Tribunale ha accolto la domanda di nullità del contratto di compravendita per la mancata allegazione all'atto della domanda di concessione in sanatoria, in violazione dell'art. 40, comma 2, della Legge n. 47/1985.
Accertata la nullità della compravendita, il Tribunale ha esaminato la domanda di nullità del contratto di mutuo fondiario, ritenendola fondata. Il giudice ha infatti riconosciuto l'esistenza di un collegamento negoziale tra i due contratti, evidenziando la contestualità della stipula, la destinazione specifica del mutuo all'acquisto dell'immobile e il versamento diretto della somma mutuata ai venditori. Di conseguenza, la nullità della compravendita ha determinato la nullità del mutuo di scopo, privandolo della sua causa.
Quanto alle conseguenze economiche della pronuncia di nullità, il Tribunale ha condannato i venditori alla restituzione all'acquirente della somma versata a titolo di acconto sul prezzo. Ha inoltre condannato l'istituto di credito alla restituzione all'acquirente delle rate di mutuo versate. Infine, ha condannato i venditori a restituire all'istituto di credito la somma mutuata, in quanto direttamente incassata dagli stessi.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.