TRIBUNALE DI VELLETRI
Sentenza n. 160/2023 del 24-02-2023
principi giuridici
Nei procedimenti di verifica della permanenza dei requisiti sanitari per i titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la sospensione e successiva revoca della provvidenza economica per mancata presentazione a visita di revisione sono subordinate alla prova, gravante sull'###, dell'avvenuta regolare notifica della convocazione all'interessato.
Nelle more dell'effettuazione delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Sospensione della Pensione di Inabilità: Onere della Prova della Convocazione a Visita di Revisione
Una recente sentenza del Tribunale Ordinario di Velletri ha affrontato la questione della legittimità del recupero di somme indebitamente percepite a titolo di pensione di inabilità, a seguito della sospensione della prestazione per mancata presentazione a visita di revisione.
Nel caso specifico, l'### aveva revocato la pensione di inabilità di un soggetto, richiedendo la restituzione di oltre tremila euro, in quanto quest'ultimo non si era presentato alla visita medica di controllo. Il soggetto interessato ha contestato la legittimità di tale provvedimento, sostenendo di non aver mai ricevuto la convocazione a visita.
Il Tribunale ha accolto il ricorso, ribadendo un principio fondamentale in materia di prestazioni assistenziali. I giudici hanno evidenziato che, sebbene la legge preveda la sospensione e la successiva revoca della prestazione in caso di mancata presentazione a visita di revisione, tale revoca è subordinata alla prova, da parte dell'###, dell'effettiva e corretta comunicazione della convocazione al beneficiario.
Nel caso in esame, l'### non è riuscito a dimostrare che la convocazione a visita fosse stata regolarmente notificata al soggetto interessato. La raccomandata contenente l'invito non era stata recapitata all'indirizzo di residenza del ricorrente, in quanto l'operatore postale aveva indicato il destinatario come "irreperibile". Il Tribunale ha rilevato che tale indirizzo corrispondeva all'effettiva residenza del ricorrente, come dimostrato dal fatto che la successiva raccomandata di revoca della prestazione era stata regolarmente consegnata allo stesso indirizzo.
Pertanto, in mancanza della prova della corretta convocazione a visita, il Tribunale ha ritenuto illegittima la revoca della pensione di inabilità e la conseguente richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite. La sentenza ha inoltre condannato l'### al pagamento delle spese legali.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.