TRIBUNALE DI VELLETRI
Sentenza n. 376/2023 del 27-02-2023
principi giuridici
In caso di azione causale fondata su un accordo di mediazione garantito da cambiali avallate, la prova della volontà dell'avallante di garantire anche l'obbligazione extracambiaria dell'avallato può essere desunta dalla mancata contestazione della qualità di coobbligato in solido e dal riferimento al rapporto sottostante nella comparsa di risposta, unitamente alla corrispondenza intercorsa tra le parti in cui il garante propone pagamenti rateizzati e una rimodulazione dell'accordo.
La mancata pattuizione del beneficium excussionis consente al creditore di agire indifferentemente nei confronti del debitore principale o del fideiussore, in virtù del vincolo di solidarietà.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Fideiussione e Azione Causale: la Garanzia Oltre l'Avallo
La pronuncia in esame affronta una controversia relativa a un credito derivante da un accordo di mediazione, garantito da una terza persona. La vicenda trae origine da un contratto di affitto di ramo d'azienda, il cui inadempimento da parte dell'affittuaria aveva condotto a un accordo transattivo in sede di mediazione. A garanzia del pagamento di una parte della somma pattuita, erano state emesse delle cambiali, avallate dalla madre dell'amministratore della società debitrice.
Successivamente, il credito era stato ceduto a una nuova società, che, a fronte del mancato pagamento delle cambiali, aveva agito in giudizio sia contro la società debitrice principale che contro la garante. Nel corso del procedimento, l'attrice aveva rinunciato alla domanda nei confronti della società debitrice. La garante, costituitasi in giudizio, non aveva contestato la propria posizione di coobbligata, limitandosi a sollevare contestazioni generiche sull'ammontare del debito.
Il Tribunale, nel decidere la controversia, ha qualificato la posizione della garante non come semplice avallante, ma come fideiussore, evidenziando come la garanzia prestata si estendesse non solo all'obbligazione cambiaria, ma anche al rapporto causale sottostante, ovvero all'accordo di mediazione. Tale conclusione è stata raggiunta sulla base di diversi elementi: la mancata contestazione, da parte della garante, della propria qualità di coobbligata in relazione all'accordo di mediazione; le ammissioni implicite contenute nella comparsa di risposta, relative al rapporto di affitto d'azienda; la corrispondenza intercorsa tra le parti prima del giudizio, nella quale la garante aveva manifestato la volontà di adempiere il debito, proponendo pagamenti rateizzati.
Il Tribunale ha quindi accolto la domanda dell'attrice, condannando la garante al pagamento della somma dovuta, oltre interessi, rigettando l'eccezione secondo cui l'attrice avrebbe dovuto preventivamente agire contro la debitrice principale, in quanto non era stato pattuito il beneficio di preventiva escussione.
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