blog dirittopratico

3.852.953
documenti generati

v5.82
Motore di ricerca Sentenze Civili
CSPT
torna alla pagina iniziale

Serve aiuto? Cerca una risposta su dpForum!

Banca Dati della Giurisprudenza Civile

La Banca Dati gratuita "autoalimentata" dagli utenti di Diritto Pratico!


TRIBUNALE DI VELLETRI

Sentenza n. 376/2023 del 27-02-2023

principi giuridici

In caso di azione causale fondata su un accordo di mediazione garantito da cambiali avallate, la prova della volontà dell'avallante di garantire anche l'obbligazione extracambiaria dell'avallato può essere desunta dalla mancata contestazione della qualità di coobbligato in solido e dal riferimento al rapporto sottostante nella comparsa di risposta, unitamente alla corrispondenza intercorsa tra le parti in cui il garante propone pagamenti rateizzati e una rimodulazione dell'accordo.

La mancata pattuizione del beneficium excussionis consente al creditore di agire indifferentemente nei confronti del debitore principale o del fideiussore, in virtù del vincolo di solidarietà.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Fideiussione e Azione Causale: la Garanzia Oltre l'Avallo


La pronuncia in esame affronta una controversia relativa a un credito derivante da un accordo di mediazione, garantito da una terza persona. La vicenda trae origine da un contratto di affitto di ramo d'azienda, il cui inadempimento da parte dell'affittuaria aveva condotto a un accordo transattivo in sede di mediazione. A garanzia del pagamento di una parte della somma pattuita, erano state emesse delle cambiali, avallate dalla madre dell'amministratore della società debitrice.
Successivamente, il credito era stato ceduto a una nuova società, che, a fronte del mancato pagamento delle cambiali, aveva agito in giudizio sia contro la società debitrice principale che contro la garante. Nel corso del procedimento, l'attrice aveva rinunciato alla domanda nei confronti della società debitrice. La garante, costituitasi in giudizio, non aveva contestato la propria posizione di coobbligata, limitandosi a sollevare contestazioni generiche sull'ammontare del debito.
Il Tribunale, nel decidere la controversia, ha qualificato la posizione della garante non come semplice avallante, ma come fideiussore, evidenziando come la garanzia prestata si estendesse non solo all'obbligazione cambiaria, ma anche al rapporto causale sottostante, ovvero all'accordo di mediazione. Tale conclusione è stata raggiunta sulla base di diversi elementi: la mancata contestazione, da parte della garante, della propria qualità di coobbligata in relazione all'accordo di mediazione; le ammissioni implicite contenute nella comparsa di risposta, relative al rapporto di affitto d'azienda; la corrispondenza intercorsa tra le parti prima del giudizio, nella quale la garante aveva manifestato la volontà di adempiere il debito, proponendo pagamenti rateizzati.
Il Tribunale ha quindi accolto la domanda dell'attrice, condannando la garante al pagamento della somma dovuta, oltre interessi, rigettando l'eccezione secondo cui l'attrice avrebbe dovuto preventivamente agire contro la debitrice principale, in quanto non era stato pattuito il beneficio di preventiva escussione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


Il testo anonimizzato del provvedimento è riservato agli Utenti Professionali ed è visibile tramite permalink solo previa accettazione dei Termini di Servizio. Poiché la corretta interpretazione delle decisioni giurisdizionali richiede specifiche competenze tecniche, la lettura autonoma da parte di soggetti non qualificati non sostituisce in alcun modo una consulenza legale ed è inidonea per valutare casi concreti o assumere iniziative, per le quali resta indispensabile rivolgersi a un Avvocato.

ATTENZIONE! Le sentenze sono di dominio pubblico. La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali "costituisce fonte preziosa per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere giurisdizionale". Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l'anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, Diritto Pratico ha scelto questa strada. Il processo di anonimizzazione è completamente automatizzato: puoi segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni tramite l'apposito modulo di contatto richiamabile cliccando sul simbolo che trovi in prossimità degli estremi di ogni provvedimento.

N.B.: La Banca Dati della Giurisprudenza Civile di Diritto Pratico non è, non vuole essere, né potrà mai essere un'alternativa alle soluzioni commerciali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, Diritto Pratico non può garantire l'esattezza dei dati ottenuti che l'utente è sempre tenuto a verificare.

Quanto ritieni utile questo strumento?

4.4/5 (25151 voti)

©2013-2026 Diritto Pratico - Termini di Servizio e informativa sul trattamento dei dati - Assistenza

pagina generata in 0.003 secondi in data 4 maggio 2026 (IUG:3S-F2D16F) - 2718 utenti online