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TRIBUNALE DI VELLETRI

Sentenza n. 1061/2024 del 03-09-2024

principi giuridici

In tema di mediazione, il diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 c.c. sorge a condizione che la conclusione dell'affare sia causalmente riconducibile all'intervento del mediatore, gravando su quest'ultimo l'onere di provare che il contratto si è concluso grazie ed unicamente in ragione del proprio operato.

In tema di mediazione, l'attività di mera messa in relazione delle parti non è di per sé sufficiente a conferire all'intervento del mediatore il carattere di adeguatezza causale richiesto per il riconoscimento del diritto alla provvigione di cui all'art. 1755 c.c.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Mediazione Immobiliare: Quando Sorge il Diritto alla Provvigione?


Una recente sentenza del Tribunale di Velletri ha affrontato una controversia relativa al diritto alla provvigione del mediatore immobiliare, fornendo importanti chiarimenti sui requisiti necessari per il suo riconoscimento. La vicenda traeva origine da un'opposizione a decreto ingiuntivo presentata da una società immobiliare contro una persona fisica che rivendicava il pagamento di alcune fatture emesse a titolo di consulenza per pratiche immobiliari. La società opponente contestava l'esistenza di un valido rapporto giuridico sottostante le fatture, negando di aver mai incaricato la persona fisica di svolgere attività di mediazione.
Il Tribunale, esaminando le prove documentali e testimoniali acquisite nel corso del giudizio, ha accolto l'opposizione, rigettando la domanda di pagamento avanzata dalla persona fisica. Il giudice ha richiamato l'articolo 1755 del Codice Civile, che disciplina il diritto alla provvigione del mediatore, evidenziando come la giurisprudenza di legittimità richieda che la conclusione dell'affare sia direttamente riconducibile all'intervento del mediatore. In altre parole, non è sufficiente che il mediatore abbia semplicemente messo in contatto le parti, ma è necessario che la sua attività abbia avuto un'efficacia causale determinante nella conclusione dell'accordo.
Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato che la persona fisica non aveva fornito la prova di un intervento effettivo e risolutivo nella fase conclusiva delle trattative. Le testimonianze raccolte, infatti, avevano evidenziato che la sua presenza si era limitata a una fase iniziale, mentre la successiva gestione delle pratiche era stata affidata ad altri soggetti. Pertanto, non essendo emersa la prova che il contratto si fosse concluso grazie ed unicamente al suo intervento, il Tribunale ha negato il diritto alla provvigione.
La sentenza sottolinea l'importanza di distinguere tra la semplice messa in relazione delle parti e l'attività di mediazione vera e propria, che deve concretizzarsi in un contributo causale effettivo alla conclusione dell'affare. Il mediatore, quindi, non può limitarsi a un ruolo passivo, ma deve dimostrare di aver svolto un'attività concreta e determinante per il raggiungimento dell'accordo tra le parti.
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testo integrale


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