TRIBUNALE DI VELLETRI
Sentenza n. 1196/2024 del 26-07-2024
principi giuridici
La contumacia del convenuto non comporta di per sé alcuna modificazione nella distribuzione dell'onere della prova, non equivalendo a ficta confessio delle asserzioni attoree.
Nel giudizio contumaciale, la mancata risposta all'interrogatorio formale ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 292, comma 1, c.p.c., può essere valutata dal giudice unitamente agli altri elementi di prova, ai sensi dell'art. 232, comma 1, c.p.c., al fine di ritenere ammessi i fatti dedotti.
In materia di contratto di lavoro, la qualificazione giuridica del rapporto spetta al giudice, il quale, pur tenendo conto della volontà negoziale delle parti, può accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano incompatibili con l'autonomia.
In materia di riparto dell'onere della prova nelle controversie di lavoro, il lavoratore che agisce per l'adempimento delle obbligazioni retributive ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare l'adempimento o l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi della pretesa.
Il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il compenso per lavoro straordinario, supplementare, notturno, festivo o domenicale, ovvero l'indennità sostitutiva per ferie o permessi non goduti, ha l'onere di provare l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nelle condizioni che danno diritto a tali emolumenti.
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testo integrale
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sintesi e commento
Contumacia del Datore di Lavoro e Valutazione delle Prove nel Contesto del Rapporto di Lavoro Subordinato
La recente sentenza del Tribunale di Velletri affronta una controversia di lavoro in cui un lavoratore ha rivendicato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato non formalizzato e il conseguente diritto a percepire le retribuzioni dovute. La particolarità del caso risiede nella contumacia del datore di lavoro, che non si è costituito in giudizio per contestare le pretese del ricorrente.
Il lavoratore ha adito il Tribunale chiedendo l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società convenuta, nel periodo compreso tra febbraio e luglio 2017, e la condanna di quest'ultima al pagamento di diverse voci retributive, tra cui stipendi arretrati, ratei di mensilità aggiuntive, indennità per lavoro straordinario, notturno e festivo, ferie non godute e trattamento di fine rapporto.
Il giudice, nel valutare la fondatezza della domanda, ha preliminarmente richiamato i principi generali in materia di onere della prova nel processo civile, ribadendo che la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione delle pretese attoree, né altera la ripartizione dell'onere probatorio. Tuttavia, ha precisato che la mancata comparizione del datore di lavoro all'interrogatorio formale, regolarmente notificato, può essere valutata come elemento indiziario a sostegno delle allegazioni del lavoratore.
Nel merito, il Tribunale ha esaminato le prove testimoniali offerte dal ricorrente, ritenendole attendibili e idonee a dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. In particolare, è stata valorizzata la testimonianza di un soggetto che ha confermato lo svolgimento di mansioni di portierato presso la struttura alberghiera gestita dalla società convenuta, con turni di lavoro anche notturni.
Il giudice ha poi richiamato i consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia di distinzione tra lavoro subordinato e autonomo, sottolineando l'importanza del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, nonché l'inserimento stabile e continuativo del lavoratore nell'organizzazione aziendale. Nel caso di specie, tali elementi sono stati ritenuti sussistenti, anche in considerazione della natura dell'attività svolta dalla società convenuta (gestione di una struttura alberghiera), che implica necessariamente un coordinamento tra i diversi addetti.
Quanto alle singole voci retributive rivendicate, il Tribunale ha operato una distinzione, applicando il principio di vicinanza della prova. Ha ritenuto che, per le voci relative alla retribuzione ordinaria, alle mensilità aggiuntive e al trattamento di fine rapporto, gravasse sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento, mentre per le voci relative al lavoro straordinario, notturno, festivo e alle ferie non godute, spettasse al lavoratore fornire la prova dello svolgimento di tali prestazioni.
In definitiva, il Tribunale ha accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo al lavoratore il diritto al pagamento delle differenze retributive a titolo di paga ordinaria, ratei di mensilità aggiuntive, indennità per lavoro notturno e trattamento di fine rapporto, quantificando tali somme in via equitativa, tenuto conto della mancata contestazione specifica da parte del datore di lavoro e della mancata comparizione all'interrogatorio formale. Sono state invece rigettate le domande relative al lavoro straordinario, festivo e alle ferie non godute, per mancanza di prova.
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