TRIBUNALE DI VELLETRI
Sentenza n. 1493/2024 del 24-10-2024
principi giuridici
È illegittimo il provvedimento di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione adottato dal datore di lavoro nei confronti del dipendente che abbia omesso di sottoporsi all'obbligo vaccinale anti ###2, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.l. n. 44/2021, conv. in l. n. 76/2021, qualora sia accertato che i vaccini anti ###2 non prevengono la trasmissione del virus e, pertanto, non sono idonei a tutelare la salute pubblica, presupposto legittimante la compressione dei diritti fondamentali al lavoro e alla libera scelta del trattamento sanitario.
È illegittima, per violazione degli artt. 32 e 4 Cost., degli artt. 5 e 26 della ### di ### e dell'art. 3 della ### dei diritti fondamentali dell'### la somministrazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di vaccini anti ###2 al di fuori delle indicazioni terapeutiche previste nelle relative schede tecniche, in assenza dei presupposti di legge per l'utilizzo off-label dei farmaci e, in particolare, in mancanza di studi di fase II, di inserimento in apposito elenco e di somministrazione a soggetti affetti da patologia e non a soggetti sani.
È illegittima, per violazione degli artt. 32 e 4 Cost., degli artt. 5 e 26 della ### di ### e dell'art. 3 della ### dei diritti fondamentali dell'### la somministrazione di vaccini anti ###2 a soggetti guariti dalla malattia, in assenza di indicazioni terapeutiche nelle relative schede tecniche e di studi clinici che ne attestino la sicurezza ed efficacia.
testo integrale
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sintesi e commento
Sospensione dal Lavoro per Mancata Vaccinazione Anti-###19: Illegittimità del Provvedimento alla Luce delle Attuali Conoscenze Scientifiche
Una recente sentenza del Tribunale di Velletri ha affrontato la complessa questione della sospensione dal lavoro di un'operatrice socio-sanitaria (OSS) non vaccinata contro il ###19, sollevando importanti interrogativi sulla legittimità di tali provvedimenti alla luce delle attuali conoscenze scientifiche.
La vicenda trae origine dal ricorso presentato dall'OSS, assunta a tempo indeterminato presso una struttura residenziale per anziani (RSA), a seguito della sua sospensione dal servizio e dalla retribuzione, disposta dal datore di lavoro in applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 44/2021, convertito nella legge n. 76/2021, che prevedeva l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. La ricorrente contestava la legittimità costituzionale della norma, il difetto di potere del datore di lavoro, la mancata valutazione di una diversa mansione e l'illegittima richiesta di informazioni sullo stato vaccinale. La società resistente si difendeva sostenendo la conformità del provvedimento alla normativa vigente e alle prescrizioni del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), l'impossibilità di adibire la lavoratrice a diverse mansioni e la legittimità delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile.
Il Tribunale, pur riconoscendo la legittimità costituzionale della norma in astratto, ha ritenuto necessario approfondire, attraverso una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) medico-legale, l'efficacia dei vaccini anti-###19 nella prevenzione della trasmissione del virus ###2, alla luce delle conoscenze scientifiche attuali. Il quesito peritale mirava ad accertare se le schede tecniche dei vaccini prevedessero l'indicazione terapeutica della prevenzione dell'infezione da ###2, se fosse stata autorizzata l'utilizzazione dei vaccini per tale scopo ai sensi della legge n. 648/1996, se fosse stata attivata una procedura interna di autorizzazione off-label, se fosse prevista la possibilità di vaccinare una persona con pregressa positività e se i vaccini fossero stati dichiarati idonei alla prevenzione dell'infezione da ###2 da ### o EMA.
L'esito della CTU ha evidenziato che le schede tecniche dei vaccini non prevedevano l'indicazione terapeutica della prevenzione dell'infezione da ###2, che non era mai stata autorizzata l'utilizzazione dei vaccini per tale scopo ai sensi della legge n. 648/1996, che non era stata attivata una procedura interna di autorizzazione off-label e che non esisteva documentazione di ### o EMA che consentisse di utilizzare i vaccini per la prevenzione dell'infezione da ###2. Inoltre, la CTU ha accertato che nelle schede tecniche dei vaccini non era mai stata rappresentata la possibilità di utilizzare tali farmaci su persone con pregressa malattia, né di considerare una guarigione come una dose, né di ritenere sicura la vaccinazione di una persona con pregressa malattia dopo un determinato periodo di tempo.
Alla luce di tali risultanze, il Tribunale ha ritenuto illegittimo il provvedimento di sospensione della ricorrente, in quanto adottato in ossequio a una norma (l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 44/2021) che, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, comprimeva illegittimamente il diritto alla scelta del trattamento sanitario e il diritto al lavoro, senza che sussistesse un'effettiva finalità di tutela della salute pubblica. Il Tribunale ha quindi annullato il provvedimento di sospensione e condannato la società resistente al risarcimento del danno, liquidato nella misura della retribuzione contrattualmente stabilita per il periodo di sospensione. Tuttavia, il Tribunale ha rigettato la domanda di reintegra nel posto di lavoro, in quanto successivamente al provvedimento di sospensione erano stati emessi altri due provvedimenti di proroga non impugnati.
La sentenza del Tribunale di Velletri si distingue per l'approfondimento tecnico-scientifico della questione e per l'attenzione riservata alla tutela dei diritti fondamentali della persona, in particolare del diritto alla scelta del trattamento sanitario e del diritto al lavoro. La sentenza evidenzia come, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, la compressione di tali diritti, operata dalla normativa emergenziale, non possa più ritenersi giustificata, in quanto non sussiste un'effettiva finalità di tutela della salute pubblica.