TRIBUNALE DI VENEZIA
Sentenza n. 144/2025 del 10-01-2025
principi giuridici
Il Tribunale territorialmente competente per le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana, promosse da attore residente all'estero, è quello individuato in ragione del comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.
È ammissibile l'azione giudiziale volta all'accertamento dello status civitatis italiano iure sanguinis qualora l'amministrazione competente non definisca la relativa istanza in un termine ragionevole, determinando una lesione dell'interesse del richiedente equiparabile a un diniego.
L'acquisto della cittadinanza italiana da parte di soggetti nati prima dell'annessione del ### d'### è subordinato alla condizione che, al momento dell'annessione, gli stessi non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Accertamento della Cittadinanza Italiana Iure Sanguinis e Competenza Territoriale: Un Caso Recente
Una recente sentenza del Tribunale Ordinario di Venezia ha affrontato una questione complessa relativa al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Il caso ha visto contrapposti alcuni ricorrenti, residenti all'estero, e il Ministero dell'Interno, rimasto contumace nel corso del giudizio.
I ricorrenti, agendo in giudizio, hanno rivendicato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in quanto discendenti diretti di un avo nato in territorio italiano nel 1846, emigrato successivamente all'estero e mai naturalizzato in un paese straniero, né rinunciante alla cittadinanza italiana.
Il Tribunale di Venezia, preliminarmente, ha affrontato il tema della propria competenza territoriale alla luce delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 206/2021. Tale legge ha modificato i criteri di attribuzione della competenza per le cause di accertamento della cittadinanza italiana, stabilendo che, in caso di attore residente all'estero, la competenza spetta al tribunale del luogo di nascita dell'avo italiano. Nel caso di specie, l'avo era nato in provincia di ###, giustificando così la competenza del Tribunale di Venezia, nella sua sezione specializzata in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato la disciplina generale in materia di cittadinanza, contenuta nella legge n. 91/1992, che riconosce la cittadinanza italiana iure sanguinis al figlio di padre o madre cittadini italiani. Il Tribunale ha verificato, sulla base della documentazione prodotta, la sussistenza della linea di discendenza diretta tra l'avo italiano e i ricorrenti.
Un aspetto peculiare della vicenda riguarda il fatto che l'avo era nato prima dell'annessione del ### al ### d'###. Tuttavia, il Tribunale ha precisato che tale circostanza non preclude l'acquisto della cittadinanza italiana, in quanto, in base alle leggi n. 23/1901 e n. 271/1907, coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'### furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del ### d'### non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che l'avo aveva acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'annessione del ### al ### d'### e che non si era mai naturalizzato cittadino straniero né aveva rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il Tribunale ha inoltre verificato che non vi fossero state interruzioni nella trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della legge n. 91/1992, che ha rimosso le limitazioni alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile.
Infine, il Tribunale ha preso atto delle lunghe liste di attesa presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero per l'esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Il Tribunale ha ritenuto che tale situazione, in violazione del principio di ragionevole durata del procedimento amministrativo, giustificasse l'interesse dei ricorrenti ad adire la via giurisdizionale.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto la domanda dei ricorrenti, dichiarandoli cittadini italiani iure sanguinis e ordinando al Ministero dell'Interno di provvedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile. Le spese di giudizio sono state compensate, tenuto conto della mole di istanze presentate e della conseguente difficoltà per lo Stato di farvi fronte tempestivamente.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.