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TRIBUNALE DI VENEZIA

Sentenza n. 144/2025 del 10-01-2025

principi giuridici

Il Tribunale territorialmente competente per le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana, promosse da attore residente all'estero, è quello individuato in ragione del comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani.

È ammissibile l'azione giudiziale volta all'accertamento dello status civitatis italiano iure sanguinis qualora l'amministrazione competente non definisca la relativa istanza in un termine ragionevole, determinando una lesione dell'interesse del richiedente equiparabile a un diniego.

L'acquisto della cittadinanza italiana da parte di soggetti nati prima dell'annessione del ### d'### è subordinato alla condizione che, al momento dell'annessione, gli stessi non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Accertamento della Cittadinanza Italiana Iure Sanguinis e Competenza Territoriale: Un Caso Recente


Una recente sentenza del Tribunale Ordinario di Venezia ha affrontato una questione complessa relativa al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Il caso ha visto contrapposti alcuni ricorrenti, residenti all'estero, e il Ministero dell'Interno, rimasto contumace nel corso del giudizio.
I ricorrenti, agendo in giudizio, hanno rivendicato il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in quanto discendenti diretti di un avo nato in territorio italiano nel 1846, emigrato successivamente all'estero e mai naturalizzato in un paese straniero, né rinunciante alla cittadinanza italiana.
Il Tribunale di Venezia, preliminarmente, ha affrontato il tema della propria competenza territoriale alla luce delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 206/2021. Tale legge ha modificato i criteri di attribuzione della competenza per le cause di accertamento della cittadinanza italiana, stabilendo che, in caso di attore residente all'estero, la competenza spetta al tribunale del luogo di nascita dell'avo italiano. Nel caso di specie, l'avo era nato in provincia di ###, giustificando così la competenza del Tribunale di Venezia, nella sua sezione specializzata in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato la disciplina generale in materia di cittadinanza, contenuta nella legge n. 91/1992, che riconosce la cittadinanza italiana iure sanguinis al figlio di padre o madre cittadini italiani. Il Tribunale ha verificato, sulla base della documentazione prodotta, la sussistenza della linea di discendenza diretta tra l'avo italiano e i ricorrenti.
Un aspetto peculiare della vicenda riguarda il fatto che l'avo era nato prima dell'annessione del ### al ### d'###. Tuttavia, il Tribunale ha precisato che tale circostanza non preclude l'acquisto della cittadinanza italiana, in quanto, in base alle leggi n. 23/1901 e n. 271/1907, coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'### furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del ### d'### non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che l'avo aveva acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'annessione del ### al ### d'### e che non si era mai naturalizzato cittadino straniero né aveva rinunciato alla cittadinanza italiana.
Il Tribunale ha inoltre verificato che non vi fossero state interruzioni nella trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della legge n. 91/1992, che ha rimosso le limitazioni alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile.
Infine, il Tribunale ha preso atto delle lunghe liste di attesa presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero per l'esame delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Il Tribunale ha ritenuto che tale situazione, in violazione del principio di ragionevole durata del procedimento amministrativo, giustificasse l'interesse dei ricorrenti ad adire la via giurisdizionale.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto la domanda dei ricorrenti, dichiarandoli cittadini italiani iure sanguinis e ordinando al Ministero dell'Interno di provvedere alle conseguenti iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile. Le spese di giudizio sono state compensate, tenuto conto della mole di istanze presentate e della conseguente difficoltà per lo Stato di farvi fronte tempestivamente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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TRIBUNALE DI VENEZIA

Sentenza n. 144/2025 del 04-02-2025

principi giuridici

In sede di separazione consensuale, l'omologazione degli accordi tra i coniugi è subordinata alla verifica della loro conformità all'ordine pubblico e alle norme imperative, nonché alla rispondenza all'interesse del figlio minore.

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sintesi e commento

Omologa della Separazione Consensuale e Tutela del Minore: Analisi di una Sentenza del Tribunale di Venezia


Il Tribunale di Venezia, con una recente sentenza, si è pronunciato in merito a un procedimento di separazione consensuale, accogliendo integralmente le richieste formulate dai coniugi. La vicenda trae origine da un matrimonio concordatario celebrato nel 2013, dal quale è nato un figlio minore. I coniugi, concordi nel manifestare la volontà di separarsi e di non voler procedere alla riconciliazione, hanno presentato un ricorso congiunto, definendo le condizioni della separazione.
Il fulcro della decisione del Tribunale risiede nell'omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi, con particolare attenzione alla tutela del figlio minore. Le parti hanno convenuto sull'affidamento condiviso del minore, stabilendo una collocazione alternata paritetica presso entrambi i genitori, comprensiva di pernottamento. La residenza anagrafica del minore è stata fissata presso l'abitazione paterna, ma le modalità di frequentazione sono state strutturate in modo da garantire un'equa ripartizione dei tempi tra i genitori e il figlio. Nello specifico, è stato previsto che il minore trascorra con ciascun genitore due fine settimana al mese, oltre a ulteriori giorni concordati, assicurando così una presenza genitoriale equilibrata.
Un aspetto rilevante dell'accordo riguarda la gestione delle vacanze estive, natalizie e pasquali, con l'obiettivo di consentire al minore di trascorrere periodi significativi con entrambi i genitori. Per le vacanze estive, è stato stabilito che il minore trascorra quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, previo accordo da definirsi entro una data prestabilita. Per le festività natalizie e pasquali, è stata prevista un'alternanza annuale, salvo accordi diversi, per garantire che il minore possa celebrare queste ricorrenze con entrambi i nuclei familiari.
In merito agli aspetti economici, i coniugi hanno concordato che ciascuno provveda direttamente al mantenimento del figlio durante i periodi di permanenza presso di sé. L'assegno unico universale è stato attribuito alla madre. Le spese straordinarie per il figlio sono state ripartite al 50% tra i genitori, secondo i criteri stabiliti dal protocollo del Tribunale, con alcune eccezioni a carico del padre fino al compimento dei sedici anni del minore.
Il Tribunale, nel valutare l'accordo, ha rilevato l'assenza di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a norme imperative, ritenendo che le condizioni concordate rispondano all'interesse superiore del minore. Di conseguenza, ha omologato la separazione personale dei coniugi, prendendo atto degli accordi intervenuti e ordinando l'annotazione della sentenza nei registri dello stato civile. Le spese legali sono state integralmente compensate tra le parti.
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