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TRIBUNALE DI VERBANIA

Sentenza n. 78/2022 del 22-02-2022

principi giuridici

L'atto pubblico notarile contenente una dichiarazione unilaterale di riconoscimento di debito, relativo a un credito determinato nel suo ammontare ed esigibile, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 3, c.p.c.

La ricognizione di debito, pur non integrando una fonte autonoma di obbligazione, ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale e comporta l'inversione dell'onere della prova non solo circa l'(in)esistenza, ma anche circa la (in)validità di quest'ultimo, sicché è destinata a perdere efficacia solo qualora la parte da cui provenga dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato, o sia sorto invalidamente.

In tema di opposizione all'esecuzione, il debitore esecutato può opporre in compensazione giudiziale al creditore esecutante un controcredito a condizione che sia certo, perché definitivamente verificato giudizialmente o incontestato, e di facile e pronta liquidazione nel suo ammontare.

La violazione dell'obbligo informativo derivante dall'omessa o errata indicazione dell'ISC (Indice Sintetico di Costo) non rende nulle le pattuizioni sugli interessi raggiunte dalle parti, ma al più può determinare una responsabilità contrattuale dell'intermediario ai fini risarcitori, laddove il correntista dimostri di essere stato indotto a stipulare un finanziamento che altrimenti, conoscendo davvero il costo effettivo, non avrebbe stipulato.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Opposizione a Precetto: Valenza di Titolo Esecutivo dell'Atto Notarile di Riconoscimento Debito e Limiti all'Opponibilità di Poste Contabili Contestate


La pronuncia in esame affronta il tema dell'opposizione a precetto, focalizzandosi sulla validità di un atto notarile di concessione di ipoteca come titolo esecutivo e sulla possibilità di contestare, in tale sede, la fondatezza del credito sottostante.
La vicenda trae origine da un atto di precetto notificato da una banca a una società, fondato su un atto notarile con il quale quest'ultima aveva riconosciuto un debito di ### nei confronti dell'istituto di credito, concedendo ipoteca su alcuni beni immobili a garanzia del suddetto debito. All'atto notarile era allegata una scrittura privata, contestuale, che prevedeva un piano di rientro rateale del debito, con specificazione degli interessi applicabili.
La società debitrice ha proposto opposizione al precetto, contestando, in via principale, la validità dell'atto notarile come titolo esecutivo, sostenendo che esso non consacrasse un diritto certo, liquido ed esigibile. In subordine, la società ha eccepito l'usurarietà dei tassi di interesse pattuiti nel piano di rientro e l'illegittimità di addebiti effettuati sul conto corrente da cui era scaturito il debito riconosciuto, chiedendo la rideterminazione del saldo e la compensazione con eventuali crediti vantati nei confronti della banca su altri rapporti.
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di titolo esecutivo, affermando che l'atto notarile, unitamente alla scrittura privata allegata, costituisce valido titolo esecutivo, in quanto contiene una dichiarazione unilaterale di riconoscimento del debito da parte della società, con indicazione dell'ammontare e delle condizioni di esigibilità. Il giudice ha evidenziato che l'atto notarile, pur non creando una nuova obbligazione, ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, invertendo l'onere della prova in capo al debitore, il quale deve dimostrare l'inesistenza o l'invalidità del rapporto sottostante.
Quanto alle eccezioni di merito sollevate dalla società, il Tribunale ha escluso l'usurarietà dei tassi di interesse pattuiti nel piano di rientro, ritenendo che il tasso soglia da considerare fosse quello relativo alle aperture di credito, e non quello dei mutui ipotecari, come sostenuto dalla società. Ha inoltre rigettato l'eccezione di nullità per omessa indicazione dell'### nel piano di rientro, affermando che tale omissione non inficia la validità delle pattuizioni sugli interessi.
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto necessario approfondire la questione relativa all'eventuale illegittimità degli addebiti effettuati sul conto corrente da cui era scaturito il debito riconosciuto, disponendo una consulenza tecnica d'ufficio per il ricalcolo del dare-avere. Al contrario, ha escluso la possibilità di estendere la consulenza agli altri conti correnti invocati dalla società, ritenendo che l'asserito controcredito derivante dalla ripetizione di indebito su tali rapporti fosse contestato e non di facile e pronta liquidazione. In proposito, il giudice ha richiamato il principio secondo cui, in sede di opposizione all'esecuzione, è consentito opporre in compensazione solo crediti certi, perché definitivamente verificati giudizialmente o incontestati, e di facile e pronta liquidazione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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