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TRIBUNALE DI VERBANIA

Sentenza n. 45/2023 del 23-02-2023

principi giuridici

Configurano gravi difetti dell'edificio, ai sensi dell'art. 1669 c.c., le carenze costruttive che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento, la funzionalità o l'abitabilità dell'immobile, anche se incidenti su elementi secondari e accessori, purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con interventi di manutenzione.

In tema di responsabilità dell'appaltatore per vizi dell'opera, il termine di decadenza per la denuncia dei vizi, previsto dall'art. 1669 c.c., decorre dal giorno in cui il committente consegue un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera.

In tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1667, comma 3, c.c., decorre dalla scoperta dei vizi, da intendersi quale conoscibilità della dipendenza causale dei vizi dall'imperfetta esecuzione dell'opera.

In relazione all'azione di responsabilità prevista dall'art. 1669 c.c., la condanna al pagamento di quanto necessario per eliminare i vizi della costruzione comporta un'obbligazione risarcitoria finalizzata al ripristino dell'edificio e delle condizioni di stabilità dello stesso, senza che possa trovare preclusione o limiti nella circostanza che il costo delle opere sia superiore a quello della costruzione a regola d'arte dell'edificio lesionato.

In forza del principio di causazione, il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Vizi nel Sistema a Cappotto: Profili di Responsabilità e Tutela del Committente


La pronuncia in esame affronta una complessa vicenda relativa a vizi riscontrati in un sistema di isolamento termico a cappotto realizzato su un edificio in legno. La controversia trae origine dai rigonfiamenti e distacchi manifestatisi nel rivestimento esterno, che hanno indotto i proprietari dell'immobile ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Nel caso specifico, i proprietari avevano affidato ad una ditta specializzata l'esecuzione dei lavori di isolamento termico, consistenti nella posa di un cappotto sull'intera superficie esterna dell'edificio. Successivamente, a distanza di tempo, si erano manifestati i suddetti difetti, che avevano compromesso l'estetica e, secondo i committenti, anche la funzionalità dell'immobile.
La vicenda è stata oggetto di un accertamento tecnico preventivo (ATP), nel corso del quale il consulente tecnico d'ufficio (CTU) aveva individuato la ditta esecutrice come unica responsabile dei vizi, quantificando i costi necessari per il ripristino. Tuttavia, i proprietari avevano successivamente rilevato che i materiali utilizzati per la realizzazione del cappotto erano diversi da quelli indicati nelle schede tecniche fornite, e che il CTU non aveva tenuto conto di ulteriori costi derivanti dalla necessità di smontare i balconi e ripristinare l'impermeabilizzazione.
Di fronte a tali circostanze, i proprietari hanno promosso un'azione giudiziaria nei confronti della ditta esecutrice e del direttore dei lavori, invocando la responsabilità di entrambi ai sensi degli articoli 1667 e 1669 del codice civile. La ditta esecutrice si è difesa eccependo la decadenza e la prescrizione dell'azione, contestando l'applicabilità dell'articolo 1669 c.c. e la fondatezza delle pretese risarcitorie. Il direttore dei lavori, dal canto suo, ha negato qualsiasi responsabilità, sostenendo di non essere stato coinvolto nella scelta dei materiali e nelle modalità di posa del cappotto.
Il Tribunale, dopo aver espletato una nuova consulenza tecnica d'ufficio, ha accolto parzialmente le domande dei proprietari, condannando la ditta esecutrice al risarcimento dei danni. Il giudice ha ritenuto applicabile l'articolo 1669 c.c., qualificando il sistema a cappotto come parte integrante della struttura dell'edificio e riconoscendo la gravità dei vizi riscontrati, che compromettevano il normale godimento del bene.
Il Tribunale ha rigettato le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla ditta esecutrice, ritenendo che i proprietari avessero denunciato tempestivamente i vizi, una volta acquisita la consapevolezza della loro gravità e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera.
Il giudice ha, invece, escluso la responsabilità del direttore dei lavori, rilevando che non era stato dimostrato il suo coinvolgimento nella scelta dei materiali e nelle modalità di posa del cappotto.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda di garanzia formulata dalla ditta esecutrice nei confronti del fornitore dei materiali, non essendo stata dimostrata l'esistenza di vizi nei materiali forniti o di errori nelle istruzioni di posa.
La sentenza in commento offre spunti di riflessione interessanti in merito ai profili di responsabilità e alle tutele a disposizione del committente in caso di vizi riscontrati in un sistema di isolamento termico a cappotto. In particolare, la pronuncia ribadisce l'importanza di denunciare tempestivamente i vizi, una volta acquisita la consapevolezza della loro gravità e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, al fine di non incorrere nella decadenza e nella prescrizione dell'azione.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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