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TRIBUNALE DI VERONA

Sentenza n. 542/2023 del 17-03-2023

principi giuridici

In tema di mediazione immobiliare, la conclusione dell'affare è ricollegabile all'opera del mediatore qualora questi abbia posto in contatto le parti contraenti, consentendo loro di addivenire alla stipula del contratto, anche in assenza di un formale incarico scritto, purché la prestazione mediatoria sia stata accettata, anche tacitamente, ed utilizzata.

In mancanza di accordo tra le parti sulla misura della provvigione dovuta al mediatore, il giudice può determinare il compenso secondo equità, tenendo conto della parzialità dell'attività svolta dal mediatore rispetto alla serie di servizi previsti dagli usi locali per la determinazione della provvigione piena.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Mediazione Immobiliare: Riconoscimento della Provvigione Anche in Assenza di Incarico Scritto


Una recente pronuncia del Tribunale Civile e Penale di Verona ha affrontato una controversia relativa al diritto alla provvigione di un'agenzia immobiliare, in assenza di un formale incarico scritto. La vicenda trae origine dalla compravendita di un immobile tra due coppie, dove l'agenzia attrice rivendicava il diritto alla provvigione per l'attività di mediazione svolta.
I venditori, pur ammettendo un contatto verbale non esclusivo con l'agenzia, negavano l'effettivo apporto di quest'ultima alla conclusione dell'affare, sostenendo di aver raggiunto un accordo direttamente con gli acquirenti. Analogamente, gli acquirenti contestavano l'intervento dell'agenzia, affermando di averla contattata per una visita rivelatasi infruttuosa e di essere poi entrati in contatto diretto con i proprietari tramite un conoscente.
L'analisi delle prove documentali e testimoniali ha portato il giudice a una conclusione differente. Elementi come la corrispondenza via email tra le parti, la sottoscrizione di una proposta d'acquisto (seppur non firmata dall'acquirente) e la comunicazione dell'indirizzo dell'immobile per la visita, unitamente al successivo versamento della caparra confirmatoria, hanno corroborato la tesi dell'agenzia.
Il Tribunale ha quindi riconosciuto che l'agenzia immobiliare aveva svolto un ruolo attivo nell'informare gli acquirenti e nel mettere in contatto le parti, facilitando la conclusione dell'affare. Di conseguenza, pur in mancanza di un incarico scritto, il giudice ha ritenuto che venditori e acquirenti avessero tacitamente accettato e beneficiato della prestazione mediatoria, rendendoli obbligati al pagamento della provvigione.
Tuttavia, in assenza di un accordo specifico sulla misura del compenso, il Tribunale ha ritenuto di non poter applicare integralmente gli usi locali, che prevedono una provvigione del 3% a fronte di una serie completa di servizi (verifica dello stato dell'immobile, ricerca di proposte, predisposizione del preliminare, trattativa, assistenza alla stipula). Considerata la natura parziale dell'attività svolta dall'agenzia, il giudice ha optato per una valutazione equitativa, riducendo la provvigione al 2% del valore dell'immobile per ciascuna parte.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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