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TRIBUNALE DI VICENZA

Sentenza n. 666/2020 del 26-03-2020

principi giuridici

Nel pignoramento presso terzi, l'omessa dichiarazione del terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c. non determina l'automatica assegnazione dell'intero importo indicato nell'atto di pignoramento, ma solo di un quinto delle somme dovute, qualora l'allegazione del creditore non consenta l'esatta identificazione del credito del debitore verso il terzo, in quanto non descritto in maniera chiara e precisa.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Omessa Dichiarazione del Terzo Pignorato e Identificazione del Credito: Limiti all'Assegnazione nel Pignoramento presso Terzi


La pronuncia in esame affronta un tema centrale nel diritto dell'esecuzione forzata: le conseguenze dell'omessa dichiarazione del terzo pignorato nel procedimento di pignoramento presso terzi, con particolare riferimento alla corretta identificazione del credito oggetto di pignoramento.
La vicenda trae origine da un'azione esecutiva intrapresa da un creditore sulla base di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro. Il creditore notificava un atto di pignoramento presso terzi, individuando come terzo pignorato un soggetto debitore del soggetto esecutato in virtù di un rapporto di lavoro. Il terzo pignorato ometteva di rendere la dichiarazione prevista dall'art. 547 del codice di procedura civile, non comparendo alle udienze fissate dal giudice dell'esecuzione.
Il creditore, ritenendo che l'omessa dichiarazione del terzo equivalga ad ammissione dell'esistenza del credito pignorato, chiedeva l'assegnazione dell'intera somma indicata nell'atto di pignoramento. Il giudice dell'esecuzione, tuttavia, assegnava al creditore un quinto delle somme dovute dal terzo a titolo di retribuzione o altre indennità derivanti dal rapporto di lavoro, nei limiti previsti dalla legge. Avverso tale ordinanza di assegnazione il creditore proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c., lamentando la mancata assegnazione dell'intera somma richiesta.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, richiamando l'evoluzione normativa in materia di pignoramento presso terzi e, in particolare, le modifiche introdotte dalla legge n. 228/2012 e dai successivi decreti legge. Il giudice ha evidenziato come, a seguito delle riforme, l'omessa dichiarazione del terzo pignorato non comporti automaticamente l'assegnazione dell'intera somma indicata dal creditore, ma solo qualora "l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo".
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che l'atto di pignoramento si limitava ad indicare la fonte del credito vantato dal debitore esecutato verso il terzo pignorato (il rapporto di lavoro), senza specificare l'ammontare preciso del credito stesso. In assenza di una precisa identificazione del credito, il giudice dell'esecuzione ha correttamente disposto l'assegnazione di un quinto delle somme dovute a titolo di retribuzione, in conformità con i limiti previsti dalla legge per i crediti derivanti da rapporti di lavoro.
La decisione sottolinea l'importanza di una precisa allegazione da parte del creditore nell'atto di pignoramento, al fine di consentire l'identificazione del credito oggetto di pignoramento e di evitare che l'omessa dichiarazione del terzo pignorato possa portare ad un'assegnazione non corrispondente alla reale consistenza del credito stesso.
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Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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