TRIBUNALE DI VICENZA
Sentenza n. 1097/2022 del 22-06-2022
principi giuridici
In tema di distanze legali, qualora sul confine con il fondo vicino preesista una costruzione, l'ampliamento di tale manufatto, ricostruito dopo la sua demolizione senza alcuna modifica della sagoma né in larghezza né in altezza rispetto al confine, non è assoggettabile al rispetto della distanza minima dal fabbricato vicino prescritta dall'art. 873 cod. civ. e dalle norme regolamentari attualmente vigenti che lo integrano.
In tema di opere edilizie, la semplice ristrutturazione si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la ricostruzione allorché dell'edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti, e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria; in presenza di tali aumenti, si verte, invece, in ipotesi di nuova costruzione, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima.
In tema di opere edilizie, in caso di demolizione di un edificio preesistente e successiva ricostruzione, comportante un aumento di volumetria, il manufatto nel suo complesso è sottoposto alla disciplina in tema di distanze, vigente al tempo della sua edificazione, solo ove lo strumento urbanistico rechi una norma espressa, con la quale le prescrizioni sulle maggiori distanze previste per le nuove costruzioni siano estese anche alle ricostruzioni; in mancanza di tale previsione, il manufatto va considerato come nuova costruzione solo nelle parti eccedenti le dimensioni dell'edificio originario e la demolizione va disposta non integralmente, ma esclusivamente per i volumi eccedenti, da accertare in concreto.
Ai fini dell'art. 873 c.c. è irrilevante la destinazione della costruzione che si lamenta violerebbe le distanze.
La distanza di almeno un metro dal confine che l'art. 889, comma 2, c.c. prescrive per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili, si riferisce alle condutture che abbiano un flusso costante di sostanze liquide o gassose e, conseguentemente, comportino un permanente pericolo per il fondo vicino, in relazione alla naturale possibilità di trasudamento e di infiltrazioni e non è pertanto applicabile con riguardo alle canne fumarie per la dispersione dei fumi delle caldaie le quali, avendo una funzione identica a quella del camino, vanno soggette alla regolamentazione di cui all'art. 890 c.c. e, quindi, poste alla distanza fissata dai regolamenti locali.
La realizzazione di opere in violazione di norme recepite dagli strumenti urbanistici locali, diverse da quelle in materia di distanze, non comportano immediato e contestuale danno per i vicini, il cui diritto al risarcimento presuppone l'accertamento di un nesso tra la violazione contestata e l'effettivo pregiudizio subito.
Ai fini del computo delle distanze, nell'ipotesi di ristrutturazione con sopraelevazione di un fabbricato preesistente, l'altezza del nuovo edificio va calcolata considerando non la linea di gronda, ma quella di colmo (data dalla retta d'intersezione tra le due falde piane di un tetto inclinato), salvo l'ipotesi in cui il rialzo del sottotetto sia funzionale alla sola allocazione d'impianti tecnici non altrimenti situabili, trattandosi in questo caso di un mero volume tecnico non rilevante.
In mancanza di diverse indicazioni risultanti dal titolo di acquisto, deve presumersi che i contraenti abbiano inteso attribuire per intero la proprietà del muro alla parte che faceva acquisto del fondo superiore.
Nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riveste importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti.
L'azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 c.c. ha natura petitoria, essendo posta a tutela del diritto di proprietà, ed è volta ad eliminare un'incertezza sulla demarcazione di fondi finitimi, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto.
Nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle ### della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto.
Per acquistare - vuoi per usucapione, vuoi per destinazione del padre di famiglia - una servitù, la stessa deve essere contraddistinta del requisito dell'apparenza, ex art. 1061 c.c.
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testo integrale
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sintesi e commento
Controversia tra Vicini: Distanze Legali, Confini e Servitù di Passaggio
La pronuncia in esame trae origine da una complessa vicenda che ha visto contrapporsi due proprietari di fondi limitrofi situati in un contesto paesaggistico vincolato. La controversia, incentrata su presunte violazioni delle distanze legali, sconfinamenti e l'esistenza di una servitù di passaggio, ha richiesto un'accurata ricostruzione dei fatti e un'attenta valutazione delle prove da parte del Tribunale.
La parte attrice lamentava, in sintesi, che la società convenuta avesse realizzato una nuova costruzione in violazione delle distanze legali dal confine, occupando abusivamente parte del suo terreno e alterando l'assetto idrogeologico dei luoghi. Contestava, inoltre, la violazione di normative paesaggistiche ed edilizie, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
La società convenuta, dal canto suo, contestava integralmente le pretese avversarie, sostenendo la legittimità dell'intervento edilizio realizzato, qualificandolo come un restauro di un preesistente fabbricato. In via riconvenzionale, chiedeva accertarsi la proprietà esclusiva di un muro di terrazzamento posto al confine tra le proprietà, lamentando a sua volta uno sconfinamento da parte dell'attrice e rivendicando l'esistenza di una servitù di passaggio sui fondi di quest'ultima.
Il Tribunale, dopo aver espletato una complessa attività istruttoria, comprensiva di una consulenza tecnica d'ufficio, ha in primo luogo rigettato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta, ritenendo che l'atto introduttivo del giudizio contenesse tutti gli elementi necessari per individuare l'oggetto e le ragioni della domanda.
Nel merito, il Giudice ha qualificato l'intervento edilizio realizzato dalla società convenuta come una ricostruzione di un preesistente fabbricato, escludendo che si trattasse di una nuova costruzione. Tale qualificazione ha comportato il rigetto delle domande attoree fondate sulla violazione delle distanze legali previste per le nuove costruzioni.
Il Tribunale ha poi affrontato la questione della proprietà del muro di terrazzamento, ritenendo, sulla base dell'interpretazione dei titoli di acquisto e del comportamento complessivo delle parti, che lo stesso fosse di proprietà esclusiva della società convenuta.
Con riferimento all'azione di regolamento dei confini, il Giudice ha accertato, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che l'attrice aveva occupato senza titolo una porzione di terreno di proprietà della convenuta, condannandola all'immediato rilascio. Ha invece rigettato le domande della convenuta volte ad ottenere la rimessione in pristino dei luoghi e il risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione abusiva, non avendo quest'ultima fornito la prova di aver subito un effettivo pregiudizio.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda della convenuta volta ad accertare l'esistenza di una servitù di passaggio sui fondi dell'attrice, non avendo quest'ultima dimostrato l'esistenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù.
In definitiva, il Tribunale ha accolto parzialmente le domande della società convenuta, accertando la proprietà esclusiva del muro di terrazzamento, regolando i confini tra le proprietà e condannando l'attrice al rilascio della porzione di terreno occupata senza titolo. Ha invece rigettato integralmente le domande dell'attrice e le ulteriori domande riconvenzionali della convenuta.
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